Sentenza n. 455/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, del Responsabile Area Tecnica del Comune di Mathi, con la quale si ordina la demolizione di opere edilizie, nonché degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di una casetta mobile, una roulotte, una tettoia, una recinzione, opere di asfaltatura, vasche di approvvigionamento idrico, cavo elettrico e tombino collegato alla fognatura
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione deducendo, in sintesi, che la casetta mobile e la roulotte sarebbero beni mobili destinati a una sosta occasionale e, pertanto, non soggetti a permesso di costruire; che la tettoia avrebbe natura precaria e pertinenziale; che la recinzione non necessiterebbe di titolo edilizio; che il fresato d'asfalto, le vasche d'acqua, il cavo elettrico e il tombino non sarebbero autonomamente assoggettati a permesso di costruire né a sanzione demolitoria. Le censure muovevano da una considerazione atomistica dei singoli manufatti e interventi.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la casetta mobile e la roulotte, considerate insieme alle vasche, al tombino collegato allo scarico, al cavo elettrico, alla tettoia, all'asfaltatura e alla recinzione, costituiscano un complesso di opere preordinato a uno stabile utilizzo abitativo, incompatibile con una sosta contingente od occasionale. La necessità del permesso di costruire è stata valutata sulla base dell'impatto complessivo e della funzione unitaria degli interventi, non della natura o della modesta consistenza del singolo manufatto. La recinzione, costituita da pali in cemento alti 1,80 metri, è stata ritenuta eccedente la mera funzione di delimitazione del fondo e dotata di significativo impatto edilizio; inoltre, la sua connessione funzionale con il complesso abitativo abusivo ne imponeva la valutazione unitaria. Le opere accessorie, comprese l'asfaltatura, le vasche, il cavo e il tombino, seguono la sorte dell'opera principale perché funzionali al suo stabile utilizzo abitativo. La mancanza del titolo edilizio giustifica quindi l'ordine di demolizione dell'intero complesso. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini della verifica della necessità del permesso di costruire e della legittimità dell'ordine di demolizione, opere edilizie realizzate nello stesso contesto e funzionalmente collegate devono essere valutate unitariamente, senza atomizzare i singoli interventi.
- Una casa mobile o una roulotte non sono esenti dal permesso di costruire quando, in ragione delle opere accessorie di approvvigionamento idrico, collegamento fognario, alimentazione elettrica e sistemazione dell'area, risultano stabilmente destinate a uso abitativo e non a una sosta contingente od occasionale.
- Opere astrattamente minori, pertinenziali o riconducibili all'edilizia libera possono essere assoggettate alla misura demolitoria quando, considerate nel loro collegamento funzionale con un manufatto principale abusivo, concorrono alla trasformazione urbanistico-edilizia complessiva e al suo stabile utilizzo.
- La necessità del titolo edilizio per una recinzione va valutata in relazione alla natura e alle dimensioni dell'opera: una recinzione con pali in cemento alti 1,80 metri può eccedere la mera delimitazione del fondo e assumere un significativo impatto edilizio; tale valutazione deve inoltre tener conto della sua funzione nell'ambito dell'intervento complessivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →