Cassazione Civile, Ordinanza n. 33923/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'emissione di un assegno circolare di importo elevato, destinato all'acquisto di un'autovettura, poi falsificato e negoziato presso una banca diversa da quella emittente tramite procedura di check image truncation. Il cliente aveva agito per ottenere il risarcimento del danno dalla banca emittente, sostenendo che la negoziazione di un titolo privo delle adeguate misure anticontraffazione avesse causato la perdita patrimoniale. La banca emittente aveva resistito, negando la propria responsabilità e chiedendo la chiamata in manleva della banca negoziatrice. Il tribunale aveva accolto la domanda dell'attore e la manleva; la corte d'appello, invece, aveva ritenuto che il comportamento del cliente fosse gravemente imprudente e costituisse causa esclusiva dell'evento, valorizzando varie circostanze concrete (invio al venditore della copia dell'assegno, trattativa avviata via internet con soggetto sconosciuto, prezzo anomalo, intestazione a terzo, targa estera, mancanza di documentazione sulla proprietà). Con il ricorso per cassazione il cliente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 1227 c.c., sostenendo che la corte territoriale aveva errato nel configurare un concorso/cause esclusiva del danneggiato invece di accertare il nesso causale tra condotta bancaria e danno; 2) violazione dell'art. 1176 c.c., perché le banche, quale operatori qualificati, avrebbero dovuto rifiutare la negoziazione dell'assegno clonato e adottare cautele antifrode; 3) omesso esame di fatti decisivi e insufficiente valutazione della prova testimoniale e degli obblighi informativi e di controllo gravanti sugli istituti di credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, perché la corte d'appello aveva già accertato in modo logicamente congruo che la condotta del danneggiato, connotata da grave imprudenza, fosse idonea a interrompere il nesso causale tra il comportamento delle banche e il danno. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'art. 1227, primo comma, c.c., la condotta del danneggiato va valutata in relazione al dovere generale di ragionevole cautela e può escludere la responsabilità del danneggiante quando sia prevedibile e superabile con l'adozione delle cautele normalmente attese. In conseguenza del rigetto, ha confermato la condanna del ricorrente alle spese in favore di entrambi i controricorrenti, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1227 c.c.
primo comma; richiamato anche il secondo comma nel motivo del ricorso
la condotta colposa del danneggiato può, secondo la sua incidenza causale, integrare un concorso causale o persino interrompere il nesso eziologico con il fatto del danneggiante; va valutata alla luce del dovere generale di ragionevole cautela
art. 1176 c.c.
il ricorrente lo invocava per affermare uno standard di diligenza qualificata gravante sulle banche; la Corte non ha accolto la doglianza perché ha ritenuto assorbente il giudizio di fatto sulla condotta del danneggiato
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
sono stati i parametri di impugnazione utilizzati per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma le censure sono state ritenute in sostanza dirette a ottenere una diversa ricostruzione del fatto
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
la condanna per responsabilità aggravata consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata ed è stata quantificata equitativamente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 1227, primo comma, c.c., il comportamento del danneggiato deve essere valutato in termini di incidenza causale concreta sull'evento dannoso, anche alla luce di un dovere generale di ragionevole cautela rapportato alle circostanze del caso.
- Quando il giudice di merito accerta, con motivazione congrua, che la condotta del danneggiato è stata gravemente imprudente e idonea a interrompere il nesso causale, tale valutazione di fatto non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge se la censura mira solo a una nuova valutazione del merito.
- In tema di responsabilità per negoziazione di assegni falsificati, la mera allegazione della mancanza di cautele antifrode del titolo non basta, se il giudice accerta che la perdita è stata determinata in via esclusiva dalla condotta imprudente del cliente nella gestione dell'operazione.
- Le doglianze formulate come violazione di norme di diligenza o come omesso esame di fatti decisivi non possono trasformarsi in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e dell'apprezzamento delle circostanze fattuali compiuto dal giudice di merito.
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