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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23383/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IVA relativa all'anno d'imposta 2008, ai sensi del controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, sul presupposto che la società avesse omesso il versamento di una somma risultante dal quadro VA/42 della dichiarazione. La contribuente sosteneva che quel dato fosse stato indicato erroneamente nella dichiarazione originaria e che, per correggerlo, avesse poi presentato una dichiarazione integrativa. La CTR ha ritenuto tardiva tale dichiarazione integrativa, valorizzando il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, e ha quindi considerato legittima la cartella. In cassazione la società ha dedotto, con i primi cinque motivi, la violazione della disciplina sulla emendabilità della dichiarazione: ha sostenuto che la correzione dell'errore fosse ammissibile anche ai fini dell'opposizione alla pretesa tributaria, che il termine rilevasse solo per la compensazione di eventuali crediti e non per il rimborso o per la contestazione della maggiore imposta, e che si trattasse comunque di errore meramente formale o riconoscibile. Con i motivi successivi ha denunciato vizi motivazionali e omessa pronuncia su altre questioni, in particolare sul tema dell'adeguamento agli studi di settore e della mancata compilazione di un rigo della dichiarazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati sulla base del principio per cui l'errore o l'omissione nella dichiarazione fiscale può essere emendato e la correzione tardiva non impedisce né la richiesta di rimborso né la contestazione giudiziale della pretesa tributaria, quando non sia in discussione una compensazione di crediti. Ha quindi cassato la sentenza della CTR nella parte censurata e ha rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti o inammissibili: in particolare, quelli relativi agli studi di settore sono stati ritenuti inammissibili perché la CTR non aveva esaminato tale tema, limitandosi a decidere sulla tardività della dichiarazione integrativa.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 633

    richiamato come base normativa della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato dell'IVA.

  • art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    la Corte distingue tra effetti del termine sulla compensazione del credito e la possibilità di emendare la dichiarazione per contestare la pretesa o chiedere rimborso; la tardività non preclude in sé la difesa contenziosa del contribuente.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel ricorso come norma sul controllo automatizzato, senza un'autonoma statuizione della Corte su di essa.

  • artt. 18 e 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati nel ricorso in relazione alla tutela contenziosa del contribuente.

  • art. 1427 c.c.

    invocato nei motivi subordinati sull'errore nella dichiarazione, ma non esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 1428 c.c.

    invocato nei motivi subordinati sull'errore nella dichiarazione, ma non esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 1429 c.c.

    invocato nei motivi subordinati sull'errore nella dichiarazione, ma non esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 1431 c.c.

    invocato nei motivi subordinati sull'errore riconoscibile, ma non esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 1433 c.c.

    invocato nei motivi subordinati sull'errore riconoscibile, ma non esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 1442 c.c.

    "ultimo comma"; "primo e secondo comma"

    richiamato dalla ricorrente per sostenere un diverso dies a quo per l'azione di emenda dell'errore, ma la Corte non vi fonda la decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il motivo di omessa pronuncia; la Corte rileva che la CTR non si era pronunciata sul tema degli studi di settore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo di omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    richiamato per la costituzione dell'Agenzia al solo fine di eventuale partecipazione all'udienza.

  • art. 2, commi 1 e 2, d.P.R. 31 maggio 1999, n. 195

    richiamato nel motivo sugli studi di settore, ma non scrutinato nel merito dalla Corte.

Massime di principio

  • L'errore o l'omissione contenuti in una dichiarazione fiscale possono essere emendati dal contribuente e la correzione tardiva non esclude, di per sé, la possibilità di contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione.
  • Il termine previsto per la dichiarazione integrativa rileva, in particolare, ai fini della compensazione di eventuali crediti, ma non impedisce automaticamente né la richiesta di rimborso né l'opposizione alla cartella di pagamento fondata sull'errore originario.
  • Quando il giudice di merito decide esclusivamente sulla tardività della dichiarazione integrativa, restano assorbite o comunque non esaminate le ulteriori questioni di merito non trattate; tali questioni non possono essere esaminate per la prima volta in cassazione e, se ancora rilevanti, vanno riproposte al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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