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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15224/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per detenzione e cessione di cocaina a fini di spaccio. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sull'elemento soggettivo/finalità di spaccio, sostenendo che la decisione di merito non avrebbe correttamente valorizzato i dati probatori. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo ha contestato il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., oltre al diniego delle attenuanti generiche. Ha infine lamentato l'eccessività della pena, ritenuta sproporzionata rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, osservando che la finalità di spaccio era desumibile dalla cessione di una dose osservata dagli operanti, confermata dall'acquirente, e dal rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di 36 grammi di cocaina, quantità idonea a ricavare 198 dosi, incompatibile con l'uso personale. Ha ritenuto legittimo il diniego dell'art. 131-bis c.p. per l'entità del quantitativo complessivamente considerato. Ha confermato il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. perché la speciale tenuità richiede congiuntamente la lieve entità del lucro e del danno/pericolo. Ha giudicato immune da censure il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, motivato dai precedenti penali e dalle pendenze giudiziarie. Ha reputato congrua la pena finale di due anni di reclusione e 6.000 euro di multa, ridotta dalla pena base di tre anni e 9.000 euro di multa, anche alla luce della gravità della condotta e dei precedenti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La cessione di una dose e il possesso di ulteriore cocaina in quantità idonea a ricavare numerose dosi sono elementi compatibili con la finalità di spaccio e non con il mero uso personale.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; il giudice deve valutarla considerando modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che la tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro e l'evento dannoso o pericoloso del reato.

  • art. 133 c.p.

    La pena e le valutazioni sulle circostanze attenuanti vanno commisurate ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla norma, tra cui natura e gravità del fatto, modalità dell'azione, intensità del dolo e precedenti dell'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono oggetto di giudizio di merito insindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti preponderanti; i precedenti penali possono bastare per escluderle.

  • art. 3, legge 16 dicembre 1991, n. 398

    Non citata.

Massime di principio

  • Nel reato di detenzione o cessione di stupefacenti, la finalità di spaccio può essere desunta da un complesso di indici fattuali, tra cui la cessione controllata dagli operanti, la conferma dell'acquirente e il rinvenimento di quantitativi ulteriori incompatibili con l'uso personale.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta quando il quantitativo di droga e le modalità complessive della condotta esprimano un'offesa non esigua; la valutazione è di merito e non è censurabile in cassazione se logicamente motivata.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una tenue offensività sia sul piano del danno o pericolo sia su quello del lucro perseguito o conseguito: la tenuità di uno solo dei due profili non basta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice richiami precedenti penali e pendenze giudiziarie come elementi ostativi, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se del tutto illogica o priva di motivazione sui criteri dell'art. 133 c.p.; resta legittima una pena che si discosti moderatamente dal minimo o dalla media edittale quando sia giustificata da gravità del fatto, tipo di sostanza e precedenti dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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