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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1567

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1567 della Commissione, del 29 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione di dispositivi qualificati per la creazione di una firma elettronica a distanza e dispositivi qualificati per la creazione di un sigillo elettronico a distanza come servizi fiduciari qualificati

Normativa europea32025R1567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa le norme tecniche e di riferimento che i prestatori qualificati devono rispettare quando gestiscono, a distanza, dispositivi qualificati per la creazione di firme elettroniche e sigilli elettronici. L’obiettivo è rafforzare certezza del diritto, sicurezza e affidabilità dei servizi, garantendo il controllo esclusivo dell’uso dei dati da parte di firmatari e creatori del sigillo. Le specifiche operative sono contenute nell’allegato, che rinvia a standard ETSI e introduce alcuni adeguamenti puntuali su personale, rete, crittografia e cessazione del servizio. L’applicazione è differita al 19 agosto 2027.

Regolamento di esecuzione che stabilisce norme di riferimento e specifiche tecniche per la gestione, come servizi fiduciari qualificati, di dispositivi qualificati per la creazione di firme elettroniche a distanza e di sigilli elettronici a distanza.

Ambito di applicazione

Si applica ai prestatori di servizi fiduciari qualificati che offrono servizi di gestione di dispositivi qualificati per la creazione di una firma elettronica a distanza e/o di un sigillo elettronico a distanza, nell’ambito del regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS). Le norme riguardano la conformità ai requisiti dell’articolo 29 bis, paragrafo 2, e dell’articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 910/2014, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica dal 19 agosto 2027; il testo richiama inoltre l’applicabilità del GDPR e, se del caso, della direttiva 2002/58/CE alle attività di trattamento di dati personali. Restano rilevanti i collegamenti con gli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 per i piani di cessazione del servizio.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1567 sulla gestione di dispositivi qualificati per la creazione di firme e sigilli elettronici a distanza

Il regolamento attua il regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) definendo norme di riferimento e specifiche tecniche per i servizi fiduciari qualificati che gestiscono dispositivi qualificati per la creazione di firme elettroniche a distanza e sigilli elettronici a distanza. La finalità, richiamata nei considerando, è accrescere certezza del diritto, affidabilità e sicurezza di tali servizi, assicurando al contempo il controllo esclusivo dei dati da parte dei firmatari e dei creatori del sigillo.

Finalità e contesto regolatorio

La Commissione sottolinea che questi servizi sono centrali per la transizione dai processi cartacei a quelli elettronici nell’ambiente imprenditoriale digitale. Le norme introdotte devono riflettere prassi consolidate e includere controlli idonei a garantire la sicurezza dei servizi fiduciari qualificati, in coerenza con le condizioni richieste per la validità delle firme elettroniche qualificate e dei sigilli elettronici qualificati.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda i prestatori di servizi fiduciari qualificati che offrono la gestione a distanza di dispositivi qualificati per la creazione di firme elettroniche e sigilli elettronici. Il rinvio normativo è agli articoli 29 bis, paragrafo 2, e 39 bis del regolamento (UE) n. 910/2014. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Norme tecniche e allegato

L’articolo 1 stabilisce che le norme di riferimento e le specifiche sono contenute nell’allegato. L’allegato fa leva sulla norma ETSI TS 119 431-1 V1.3.1 (2024-12) per valutare la conformità al servizio applicativo EU Server Signing Application Service v2 Policy (SSASP), con adeguamenti mirati ad alcuni profili di sicurezza e di governance del servizio.

Controlli organizzativi e sicurezza operativa

Tra i requisiti più rilevanti figurano quelli sul personale: il servizio deve impiegare persone in ruoli di fiducia, e eventualmente subappaltatori in ruoli di fiducia, dotati di competenze e qualifiche adeguate. È previsto inoltre un aggiornamento periodico almeno annuale sulle nuove minacce e sulle pratiche di sicurezza vigenti. Sul piano della continuità operativa, il piano di cessazione del servizio deve essere coerente con gli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014.

Sicurezza di rete e crittografia

Le misure di rete impongono una scansione delle vulnerabilità almeno trimestrale e una configurazione dei firewall volta a bloccare protocolli e accessi non necessari al funzionamento del TSP. In materia crittografica, il regolamento richiede controlli di sicurezza per l’intero ciclo di vita delle tecniche crittografiche e l’uso di tecniche conformi ai meccanismi crittografici concordati approvati dal gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza di ENISA.

Requisiti generali e certificazione QSCD

L’allegato prevede che la dichiarazione sulla prassi del TSP includa il riferimento alla certificazione del QSCD utilizzato, in conformità ai requisiti dell’allegato II del regolamento (UE) n. 910/2014. Tale elemento collega direttamente il servizio di gestione remota alla disciplina europea sui dispositivi qualificati di creazione della firma o del sigillo.

Protezione dei dati e consultazione istituzionale

Il regolamento precisa che il regolamento (UE) 2016/679 si applica a tutte le attività di trattamento di dati personali effettuate ai sensi del presente testo e, se del caso, anche la direttiva 2002/58/CE. È inoltre richiamata la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e applicazione

L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 19 agosto 2027, così da consentire ai prestatori interessati un periodo adeguato per verificare la conformità ai nuovi requisiti. I considerando indicano anche che la Commissione potrà riesaminare e aggiornare il regolamento in funzione dell’evoluzione tecnologica e delle migliori pratiche del mercato interno.

Disposizioni principali

Norme di riferimento e specifiche tecniche

L’articolo 1 rinvia all’allegato per le norme di riferimento e le specifiche applicabili alla gestione di dispositivi qualificati per la creazione di una firma elettronica a distanza e di un sigillo elettronico a distanza, come servizi fiduciari qualificati ai sensi dell’articolo 29 bis, paragrafo 2, e dell’articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 910/2014.

Standard ETSI e adeguamenti obbligatori

L’allegato individua la norma ETSI TS 119 431-1 V1.3.1 (2024-12), applicabile per valutare la conformità al servizio applicativo EU Server Signing Application Service v2 Policy (SSASP) secondo l’allegato A della norma, con specifici adeguamenti ai requisiti relativi a riferimenti normativi, pubblicazioni e archivio, controlli del personale, cessazione del servizio, sicurezza di rete, controlli crittografici e requisiti generali.

Controlli sul personale

Il servizio SSASP deve impiegare personale in ruoli di fiducia e, se del caso, subappaltatori in ruoli di fiducia con conoscenze, esperienza e qualifiche adeguate, ottenute tramite formazione, credenziali formali, esperienza o combinazioni di questi elementi. La conformità richiede aggiornamenti periodici almeno ogni 12 mesi sulle nuove minacce e sulle pratiche di sicurezza vigenti.

Sicurezza di rete e vulnerabilità

La scansione delle vulnerabilità richiesta da ETSI EN 319 401 deve essere eseguita almeno una volta al trimestre. I firewall devono essere configurati per impedire tutti i protocolli e gli accessi non necessari al funzionamento del TSP.

Controlli crittografici

Devono essere adottati adeguati controlli di sicurezza per la gestione di tutte le tecniche crittografiche del servizio SSASP durante l’intero ciclo di vita. Le tecniche crittografiche selezionate devono essere conformi ai meccanismi crittografici concordati approvati dal gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza dell’ENISA.

Cessazione del servizio e piano di uscita

Il piano di cessazione del servizio SSASP deve essere conforme agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014.

Requisiti generali e QSCD

La dichiarazione sulla prassi del TSP deve includere il riferimento alla certificazione del QSCD impiegato conformemente ai requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014, allegato II.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 19 agosto 2027. È inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi fiduciari digitalifirma elettronicasigillo elettronicoprotezione dei datisicurezza informatica

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