Sentenza n. 158/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto della Prefettura di Perugia – Ufficio territoriale del Governo, Area I – Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale prot. n. -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC in pari data; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi comprese, per quanto possa occorrere: la nota della Questura di Perugia, Divisione polizia amministrativa e sicurezza, Ufficio porto d’armi e contenzioso prot. n. -OMISSIS-; la nota della Prefettura di Perugia prot. n. -OMISSIS-, recante la comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; la nota della Questura di Perugia prot. n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, con gli atti istruttori e la comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 TULPS, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto di avere dimostrato il bisogno di portare l'arma mediante il riferimento al proprio reddito, alle minacce collegate all'attività professionale di avvocato, alla residenza in una casa isolata e alla trattazione di procedimenti penali di particolare risonanza mediatica. Ha contestato l'omessa valutazione dell'esposizione concreta al rischio, l'irrilevanza attribuita all'assenza di episodi recenti e il mancato rilievo dato ai numerosi rinnovi ottenuti dal 1977, assumendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto motivare specificamente il mutamento della valutazione. Ha inoltre richiamato precedenti denunce per molestie e intrusioni nella sfera privata, anche tramite strumenti telematici.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha rilevato che il porto di pistola per difesa personale costituisce una deroga al generale divieto di portare armi e non un diritto del richiedente; pertanto, il requisito del dimostrato bisogno richiede riscontri sufficienti, concreti, specifici e attuali di un'eccezionale esposizione al pericolo. L'onere della prova grava sul richiedente e non si trasferisce sull'Amministrazione per il solo fatto che la licenza sia stata rilasciata o rinnovata in passato. Il reddito elevato, la residenza in una casa isolata, l'attività di avvocato penalista e la trattazione di processi mediaticamente rilevanti non dimostrano, in assenza di ulteriori circostanze individualizzanti, una sovraesposizione al rischio. Anche le pregresse molestie e intrusioni telematiche, non direttamente rivolte alla persona e non reiteratesi negli ultimi mesi, sono state ritenute insufficienti. L'Amministrazione può compiere una nuova e rigorosa valutazione a ogni scadenza annuale e può pervenire a un esito diverso rispetto ai precedenti rinnovi senza necessità di una specifica motivazione sul mutamento. Spese processuali compensate.
Norme richiamate
art. 42 TULPS (r.d. 773/1931)
Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza non inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.
La licenza di porto di pistola per difesa personale è rilasciabile solo in presenza di un bisogno dimostrato, concreto, specifico e attuale; il requisito deve essere rivalutato a ogni rinnovo annuale.
art. 3 l. 241/1990
Il motivo di violazione dell'obbligo di motivazione è stato ritenuto infondato, poiché il diniego esponeva adeguatamente l'insufficienza degli elementi addotti per comprovare il bisogno di portare l'arma.
art. 699 cod. pen.
Il porto d'armi autorizzato costituisce una deroga al generale divieto penale di portare armi.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
La licenza di porto d'armi opera come deroga al divieto generale di portare armi e deve quindi essere interpretata restrittivamente.
Massime di principio
- La licenza di porto di pistola per difesa personale non riconosce un diritto soggettivo a portare armi, ma costituisce una deroga al generale divieto di porto; per il suo rilascio o rinnovo occorre dimostrare una specifica, concreta, eccezionale e attuale esposizione al pericolo.
- L'onere di provare le condizioni attuali e concrete che giustificano il rinnovo della licenza di porto d'armi grava sul richiedente e non si inverte per effetto dei precedenti rilasci o rinnovi.
- La residenza in una casa isolata, il reddito elevato, l'esercizio della professione di avvocato penalista o la trattazione di procedimenti di forte risonanza mediatica non sono, da soli, elementi sufficienti a dimostrare il bisogno qualificato di portare un'arma.
- La valutazione dei presupposti del porto d'armi deve essere rinnovata integralmente a ogni scadenza annuale; l'Amministrazione può modificare la precedente valutazione senza dover spiegare specificamente le ragioni del mutamento, purché motivi sull'attuale insufficienza dei presupposti.
- Pregresse molestie o intrusioni telematiche, non accompagnate da circostanze concrete di minaccia personale attuale e non reiteratesi in prossimità della domanda, non dimostrano di per sé una sovraesposizione al rischio tale da giustificare il porto di pistola per difesa personale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 751/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 753/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 839/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →