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Ordinanza

Ordinanza n. 2585/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione cautelare quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il giudizio di non idoneità della Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, di cui al provvedimento del 6 ottobre 2025, codice ID 1926931, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “Concorso pubblico, per l’assunzione di 4617 Allievi Agenti della Polizia di Stato” ed escluso dal concorso, con la seguente motivazione “Deficit della forza muscolare (Handgrip in kg. 32,1) ai sensi dell’art. 3 comma 1, riferimento Tabella A del DPR 207 del 17/12/2015”; 2) gli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, con particolare riferimento alla “scheda Handgrip” datata 6 ottobre 2025 e ottenuta in esito ad accesso agli atti; 3) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 12, comma 6, lettera c) il bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità: … c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile”; 4) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, il regolamento approvato con D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 in materia di parametri fisici per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2; 5) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, le “Modalità per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del concorso pubblico, per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato”; 6) ove occorra e per quanto di ragione, l’art. 14, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “8. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso. L’esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato”; 7) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale; quanto ai motivi aggiunti, qui depositati l’08.01.2026, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei seguenti atti: 1) il decreto del 19.12.2025, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito e dichiarato i vincitori della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025; 29 la graduatoria di merito della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente; 3) gli atti già gravati con ricorso introduttivo del giudizio; 4) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

Giustizia amministrativa202515083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica per deficit della forza muscolare ed esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché successiva graduatoria di merito nella parte pregiudizievole

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità adottato il 6 ottobre 2025 dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici del Dipartimento della pubblica sicurezza, fondato sulla rilevazione di una forza di prensione manuale (Handgrip) pari a 32,1 kg, ritenuta inferiore al parametro minimo di 40 kg previsto per i candidati di sesso maschile. Ha inoltre impugnato gli atti e i verbali della Commissione, la scheda Handgrip, le disposizioni del bando e del d.P.R. n. 207/2015, nonché le modalità di accertamento dei requisiti psicofisici, nella parte in cui sarebbero state interpretate in senso pregiudizievole. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto del 19 dicembre 2025 di approvazione della graduatoria di merito e proclamazione dei vincitori, nonché la graduatoria stessa nella parte lesiva, chiedendo l’accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma evidenzia la controversia sull’effettiva sussistenza del deficit della forza muscolare e sulla conseguente idoneità concorsuale.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia né ha deciso la domanda cautelare nel merito. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., per accertare in contraddittorio tra le parti se sussista effettivamente la causa di non idoneità riscontrata in sede concorsuale, ossia il deficit della forza muscolare indicato nella misura di 32,1 kg, e per chiarire se il candidato sia idoneo o meno al concorso. La verificazione è stata affidata alla Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare, tramite apposita Commissione medica, con facoltà di avvalersi di specialisti dipendenti da strutture private convenzionate con l’Amministrazione. L’incombente dovrà svolgersi nel termine massimo di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza; la relazione, corredata dalla documentazione utile, dovrà essere depositata nei successivi 20 giorni. Le parti dovranno essere preavvertite almeno cinque giorni prima e potranno partecipare con i propri difensori e con un consulente medico ciascuna. È stato ordinato al ricorrente di notificare l’ordinanza al verificatore e all’Amministrazione entro cinque giorni. Il prosieguo è stato fissato alla camera di consiglio del 26 maggio 2026.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione, affidando a un organismo qualificato l’accertamento tecnico dei fatti rilevanti per la decisione.

  • art. 3, comma 1, Tabella A, d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    Deficit della forza muscolare (Handgrip in kg. 32,1)

    È richiamato quale parametro normativo posto a fondamento del giudizio di non idoneità psicofisica contestato.

  • art. 12, comma 6, lettera c), del bando di concorso

    forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile

    Prevede il requisito minimo di forza muscolare richiesto a pena di inidoneità.

  • art. 14, comma 8, del bando di concorso

    I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso.

    Disciplina gli effetti del giudizio della Commissione e l’obbligo di motivare e notificare contestualmente l’esclusione; la disposizione è stata impugnata dal candidato, ma non esaminata definitivamente nell’ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psicofisica concorsuale dipende dall’effettiva sussistenza di un dato tecnico-medico controverso, il giudice amministrativo può disporre una verificazione in contraddittorio prima di decidere la domanda di annullamento e quella cautelare.
  • La verificazione può essere affidata a un organismo pubblico dotato di competenza sanitaria specialistica, anche con facoltà di avvalersi di consulenti specialisti esterni quando ciò sia necessario per accertare il fatto tecnico controverso.
  • L’incombente istruttorio deve essere organizzato assicurando il contraddittorio: preavviso alle parti, partecipazione dei difensori e possibilità per ciascuna parte di nominare un consulente tecnico.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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