Cassazione Penale, Ordinanza n. 21255/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. tra più condanne relative a reati in materia di stupefacenti. Secondo il giudice di merito, ostavano all'unificazione soprattutto la notevole distanza temporale tra i fatti, pari a circa cinque anni, le diverse modalità delle condotte, consistenti nella detenzione di sostanze stupefacenti differenti, e l'assenza di elementi sintomatici di un progetto criminoso unitario già esistente al momento della prima consumazione. Il ricorrente ha censurato tale valutazione, sostanzialmente chiedendo una lettura alternativa del compendio probatorio e contestando la rilevanza del dato temporale, ma senza indicare concreti elementi idonei a superare la motivazione dell'ordinanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in sostanza, dirette a ottenere una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità e, per quanto investissero questioni di diritto o vizi motivazionali, risultassero manifestamente infondate o generiche. È stata ritenuta corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione sulla mancanza del vincolo della continuazione, valorizzando il lungo intervallo temporale tra i fatti, le diverse condotte e l'assenza di indicatori di programmazione unitaria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., con richiamo alla giurisprudenza costituzionale sui profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
La continuazione richiede un medesimo disegno criminoso; la mera identità del bene giuridico leso non basta, se il giudice accerta che i fatti sono distanti nel tempo, eterogenei nelle modalità esecutive e privi di indici di programmazione unitaria.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per fondare la valutazione dei profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e la conseguente condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, il giudice deve verificare l'esistenza di un disegno criminoso unitario; la sola affinità del bene giuridico tutelato non è sufficiente.
- La distanza temporale tra i fatti può costituire un indice probatorio negativo della continuazione e, se particolarmente ampia, rappresentare un limite logico alla configurabilità del medesimo disegno criminoso, salvo specifici elementi contrari.
- La diversità delle modalità esecutive delle condotte e l'assenza di segnali di progettazione sin dall'inizio depongono contro l'unificazione in continuazione.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio o una rivalutazione del merito, se la motivazione impugnata non è manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze sono generiche, manifestamente infondate o dirette a ottenere apprezzamenti di merito non consentiti.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese e, quando vi siano profili di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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