Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2423

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2423 della Commissione, del 13 settembre 2024, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Ca(OH)2 PT02 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R2423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione rilascia a Lhoist un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Ca(OH)2 PT02" nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorizzazione è concessa sulla base del parere favorevole dell’ECHA, che ha ritenuto le differenze rispetto al biocida di riferimento meramente amministrative e il prodotto conforme ai requisiti di efficacia e sicurezza applicabili. L’atto approva inoltre un sommario dettagliato delle caratteristiche del prodotto, comprensivo di composizione, usi autorizzati, misure di mitigazione del rischio, indicazioni di pericolo e condizioni di conservazione.

Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Ca(OH)2 PT02" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.

Ambito di applicazione

Si applica alla società Lhoist e riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso nell’Unione del biocida singolo "Ca(OH)2 PT02", di tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali). L’autorizzazione copre il prodotto conforme al sommario delle caratteristiche allegato, con validità dal 6 ottobre 2024 al 30 novembre 2033. Il regolamento non disciplina altri biocidi o usi diversi da quelli autorizzati nell’allegato.

Autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Ca(OH)2 PT02"

Il regolamento di esecuzione rilascia un’autorizzazione dell’Unione a favore di Lhoist per il biocida singolo "Ca(OH)2 PT02", nell’ambito del sistema di autorizzazione previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. L’atto si fonda sul parere favorevole dell’ECHA, che ha ritenuto il prodotto conforme ai requisiti applicabili e sostanzialmente sovrapponibile, salvo differenze amministrative, al biocida di riferimento "EuLA hydra-lime 23".

Contesto procedurale e base giuridica

La domanda è stata presentata il 12 aprile 2018 da Lhoist ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, relativo alla procedura di autorizzazione di uno stesso biocida. L’ECHA ha trasmesso il proprio parere il 22 settembre 2022, con il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, e successivamente il sommario riveduto in tutte le lingue ufficiali dell’Unione il 26 febbraio 2024, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Valutazione tecnica e biocida di riferimento

Secondo il parere dell’Agenzia, le differenze tra "Ca(OH)2 PT02" e il biocida singolo di riferimento "EuLA hydra-lime 23" sono limitate a informazioni oggetto di modifica amministrativa ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013. Sulla base della valutazione del prodotto di riferimento e subordinatamente alla conformità al progetto di sommario delle caratteristiche, il biocida soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione si conforma a tale valutazione e rilascia l’autorizzazione, fissandone la scadenza in coerenza con quella del biocida di riferimento.

Ambito materiale: tipo di prodotto, composizione e formulazione

L’allegato qualifica il prodotto come biocida di tipo 2, ossia disinfettante e alghicida non destinato all’applicazione diretta sull’uomo o su animali. Il principio attivo è il diidrossido di calcio/idrossido di calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta, identificato dal numero CAS 1305-62-0 e dal numero CE 215-137-3, in concentrazione pari al 100% p/p. Sono previste formulazioni DP (polvere) e WP (polvere bagnabile), quest’ultima da utilizzare solo per la disinfezione degli alloggi degli animali e per il lavaggio delle pareti con la calce.

Usi autorizzati

L’uso autorizzato descritto nell’allegato riguarda la disinfezione dei fanghi di depurazione. Il prodotto è destinato all’eliminazione di batteri ed endoparassiti, in particolare uova di elminti, con applicazione in ambiente chiuso mediante dosaggio diretto automatico e mescolamento nei fanghi. Il tempo di contatto indicato per gli endoparassiti varia da 24 ore a 90 giorni, in funzione di parametri operativi quali temperatura e contenuto di sostanza secca; l’allegato richiede test preliminari di laboratorio per verificare l’efficacia nel caso concreto.

Condizioni di impiego e misure di mitigazione del rischio

L’allegato impone che la dose sia sufficiente a mantenere un pH superiore a 12 durante il tempo di contatto. Il tasso di applicazione è fissato tra 0,2 e 2 kg di prodotto per kg di peso secco del substrato, con contenuto tipico di solidi secchi dei fanghi tra il 12% e il 25%. Il caricamento nell’unità di trattamento e l’applicazione devono essere completamente automatizzati; lo smaltimento di sacchi e sacchetti vuoti deve avvenire con sollevatore telescopico e cabina chiusa.

Sono inoltre richiesti specifici dispositivi di protezione individuale durante il caricamento e la gestione dei sacchi vuoti:

  • protezione respiratoria con APF almeno 40, mediante maschera facciale ermetica EN 149 con filtro P3 o equivalente;
  • guanti resistenti alle sostanze chimiche conformi a EN 374 o equivalente;
  • tuta protettiva conforme a EN 13982 o equivalente.

Durante il trattamento dei fanghi si raccomanda protezione respiratoria specifica per il gas ammoniaca, in conformità a EN 14387 o equivalente, in assenza di misure collettive atte a prevenire esposizioni superiori al valore limite di esposizione professionale dell’UE di 14 mg/m3. Nella manipolazione manuale dei fanghi trattati sono richiesti guanti EN 374 e tuta EN 14126 o equivalente. Le prescrizioni sui DPI non incidono sull’applicazione della direttiva 98/24/CE e della restante normativa UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Istruzioni generali di uso, emergenza e smaltimento

Le istruzioni generali impongono di rispettare le condizioni d’uso e il piano di igiene in vigore, nonché di evitare l’applicazione in caso di vento o pioggia quando il prodotto è usato all’esterno. È altresì vietato consentire l’accesso all’area di trattamento ad astanti, colleghi, bambini e animali domestici per l’intera durata dell’operazione, compresi caricamento, applicazione, rimozione dei sacchi vuoti, tempo di contatto e rimozione di prodotto e residui.

L’allegato contiene istruzioni dettagliate di primo soccorso per inalazione, ingestione, contatto cutaneo e oculare, con indicazione di chiamare il 112 o un centro antiveleni nei casi previsti. Il prodotto inutilizzato, l’imballaggio e gli altri rifiuti devono essere smaltiti secondo la normativa locale; è espressamente vietato lo scarico nel terreno, nelle acque, nelle tubazioni o nelle fognature.

Stoccaggio e conservazione

Il prodotto non deve essere conservato a temperature superiori a 30°C e deve essere protetto dall’umidità. La durata di conservazione in normali condizioni di stoccaggio è pari a 15 mesi.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’Unione

All’articolo 1 è rilasciata a Lhoist l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0029527-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "Ca(OH)2 PT02", conformemente al sommario delle caratteristiche contenuto nell’allegato. La validità dell’autorizzazione decorre dal 6 ottobre 2024 e scade il 30 novembre 2033.

Presupposti della decisione

Nei considerando la Commissione richiama la domanda presentata il 12 aprile 2018 ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. L’ECHA ha trasmesso il parere il 22 settembre 2022 e il sommario riveduto il 26 febbraio 2024; la Commissione ha condiviso la valutazione dell’Agenzia e ha ritenuto opportuno rilasciare l’autorizzazione.

Rapporto con il biocida di riferimento

Il biocida singolo "Ca(OH)2 PT02" è collegato al corrispondente biocida singolo di riferimento "EuLA hydra-lime 23", autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2701. L’ECHA ha concluso che le differenze tra i due prodotti sono limitate a informazioni modificabili per via amministrativa ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 e che, subordinatamente alla conformità al progetto di sommario delle caratteristiche, il prodotto soddisfa le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Tipo di prodotto, composizione e formulazione

L’allegato qualifica il prodotto come tipo di prodotto 2. Il principio attivo è il diidrossido di calcio/idrossido di calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta, con numero CAS 1305-62-0, numero CE 215-137-3 e contenuto pari al 100% p/p. Le formulazioni indicate sono DP (polvere) e WP (polvere bagnabile), quest’ultima utilizzabile solo per la disinfezione degli alloggi degli animali e il lavaggio delle pareti con la calce.

Usi autorizzati

L’unico uso autorizzato descritto è la disinfezione dei fanghi di depurazione, con impiego in ambiente chiuso, mediante applicazione diretta automatica. Il prodotto è destinato a controllare batteri ed endoparassiti (uova di elminti), con tempo di contatto da 24 ore a 90 giorni per gli endoparassiti, in funzione di parametri quali temperatura e contenuto di sostanza secca.

Condizioni tecniche di impiego e mitigazione del rischio

L’allegato impone che il dosaggio sia sufficiente a mantenere un pH > 12 durante il tempo di contatto, con tasso di applicazione pari a 0,2-2 kg di prodotto per kg di peso secco del substrato. Il caricamento nell’unità di trattamento e l’applicazione devono avvenire in modo completamente automatico; durante il caricamento e lo smaltimento dei sacchi vuoti sono richiesti DPI specifici (RPE con APF almeno 40, guanti EN 374, tuta EN 13982). Per il trattamento dei fanghi si raccomanda protezione respiratoria specifica per ammoniaca in assenza di misure collettive idonee, e durante la manipolazione manuale dei fanghi trattati sono richiesti guanti EN 374 e tuta EN 14126.

Avvertenze generali di uso, pronto soccorso e smaltimento

L’allegato prescrive di attenersi alle istruzioni, rispettare le condizioni di utilizzo, fare riferimento al piano di igiene e, per l’uso esterno, non applicare in caso di vento o pioggia. Sono previste istruzioni di primo soccorso per inalazione, ingestione, contatto con la pelle e con gli occhi, inclusa la chiamata al 112 o a un centro antiveleni nei casi indicati. Lo smaltimento del prodotto inutilizzato e dell’imballaggio deve avvenire secondo le normative locali; è vietato lo scarico nel terreno, nei corsi d’acqua, nelle tubature o nelle fognature.

Stoccaggio e durata di conservazione

Il prodotto non deve essere conservato oltre 30°C e deve essere protetto dall’umidità. La durata di conservazione è fissata in 15 mesi.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidichimicasalute e sicurezza sul lavorotutela della salutemercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.