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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2412

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2412 della Commissione, del 13 settembre 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23688 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014

Normativa europea32024R2412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato microbico, Pediococcus pentosaceus DSM 23688, già autorizzato come additivo per mangimi per tutte le specie animali. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, e impone misure di protezione per gli utilizzatori per il rischio di sensibilizzazione respiratoria. Contestualmente, il regolamento modifica il precedente atto di esecuzione del 2014 eliminando la vecchia voce corrispondente dall’allegato.

Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23688 come additivo per mangimi per tutte le specie animali e soppressione della corrispondente voce nel regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23688, classificato nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio, destinato a tutte le specie animali. Disciplina il rinnovo dell’autorizzazione alle condizioni dell’allegato e modifica l’elenco già contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014, sopprimendo la voce 1k1010 relativa a tale additivo. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rinnovo dell’autorizzazione di Pediococcus pentosaceus DSM 23688 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2412 rinnova l’autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23688 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione, il rinnovo e le condizioni di impiego degli additivi per mangimi. La Commissione richiama il parere dell’EFSA del 30 gennaio 2024 e conclude che il preparato continua a soddisfare le condizioni per il rinnovo.

Quadro normativo e presupposti del rinnovo

Il rinnovo è adottato sulla base dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, a seguito di domanda presentata con la documentazione richiesta. Il considerando rileva che il preparato era già autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, il preparato resta sicuro per le specie animali di destinazione, per i consumatori e per l’ambiente; ha inoltre precisato che non è irritante per pelle e occhi, ma è da considerarsi sensibilizzante delle vie respiratorie, mentre non è stato possibile trarre conclusioni sulla sensibilizzazione cutanea. L’Autorità ha anche ritenuto non necessaria una nuova valutazione dell’efficacia, poiché la domanda di rinnovo non prevedeva modifiche delle condizioni iniziali idonee a incidere sull’efficacia.

Ruolo del laboratorio di riferimento

Il regolamento indica che il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide le conclusioni e le raccomandazioni già formulate nella precedente valutazione sul metodo di analisi. Per effetto dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è pertanto richiesta una nuova relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

Condizioni di autorizzazione e impiego

L’allegato qualifica il prodotto come additivo tecnologico, gruppo funzionale additivi per l’insilaggio. Il preparato è descritto come contenente almeno 1 × 10^11 CFU/g di additivo, in forma solida, e costituito da cellule vitali di Pediococcus pentosaceus DSM 23688. L’uso è consentito per tutte le specie animali, con termine del periodo di autorizzazione fissato al 6 ottobre 2034.

Sono previste specifiche condizioni operative:

  • l’additivo deve essere impiegato in materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare;
  • nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione;
  • la dose minima, se l’additivo non è usato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco;
  • gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori;
  • se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, devono essere usati dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.

Metodo di analisi e identificazione

Per il conteggio del Pediococcus pentosaceus DSM 23688 nell’additivo è previsto il metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15786). Per l’identificazione sono ammessi la tecnica PFGE (CEN/TS 17697) oppure metodi di sequenziamento del DNA.

Modifica dell’atto precedente e decorrenza

A seguito del rinnovo, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014 sopprimendo nell’allegato la voce 1k1010 relativa a Pediococcus pentosaceus DSM 23688. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione del preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23688 è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio, secondo le condizioni fissate nell’allegato. Il rinnovo deriva dall’applicazione dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e dalla verifica dei requisiti di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014

L’articolo 2 dispone la soppressione, nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014, della voce 1k1010 relativa a Pediococcus pentosaceus DSM 23688, in coerenza con il rinnovo della disciplina autorizzativa.

Condizioni d’uso e misure di protezione

L’allegato prevede che l’additivo sia usato in materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare. Deve essere indicata nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele la relativa condizione di conservazione. È stabilita una dose minima di 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco quando l’additivo non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.

Metodo di analisi e caratterizzazione

L’allegato identifica la sostanza attiva come cellule vitali di Pediococcus pentosaceus DSM 23688 e indica un contenuto minimo del preparato di almeno 1 × 10^11 CFU/g di additivo in forma solida. Per il conteggio nell’additivo è previsto il metodo di semina per spatolamento su piastra con agar MRS (EN 15786); per l’identificazione sono ammessi la PFGE (CEN/TS 17697) o metodi di sequenziamento del DNA.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 6 ottobre 2034.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentareautorizzazioni amministrativesalute animalesicurezza sul lavoro

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