Regolamento (UE) 2024/2413
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2413 della Commissione, del 13 settembre 2024, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE delle navi coinvolte in attività di pesca INN, sostituendo la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010. L’aggiornamento recepisce i più recenti elenchi adottati dalle ORGP competenti, come previsto dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Sono inoltre esplicitate alcune esclusioni di navi cancellate dagli elenchi dell’ORGP competente, nonostante possano ancora comparire in altri elenchi regionali.
Aggiornamento dell’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) mediante sostituzione della parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Incide sui pescherecci che figurano negli elenchi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, per effetto del rinvio all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, sull’elenco UE delle navi INN. L’intervento riguarda l’aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010, in particolare la parte B relativa alle navi elencate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Sono rilevanti le navi già iscritte o da iscrivere negli elenchi ORGP, con inclusione dei diversi nomi e/o bandiere risultanti dai vari elenchi, ed esclusione delle navi cancellate dall’ORGP competente (come Eros Dos, HALIFAX e HALELUYA).
Aggiornamento dell’elenco UE delle navi INN
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2413 della Commissione modifica il regolamento (UE) n. 468/2010, che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. L’atto recepisce gli aggiornamenti provenienti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), nel quadro del sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1005/2008 per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.
Contesto normativo
Il considerando richiama il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008, che disciplina l’identificazione dei pescherecci dediti a pesca INN e la formazione dell’elenco UE. Viene inoltre ribadito che l’articolo 37 di tale regolamento prevede misure applicabili alle navi inserite nell’elenco, con la conseguenza che l’aggiornamento dell’elenco ha rilievo operativo diretto per gli operatori del settore e per le autorità di controllo.
Meccanismo di aggiornamento dell’elenco
La Commissione precisa che, ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci iscritti negli elenchi INN adottati dalle ORGP devono essere iscritti anche nell’elenco dell’Unione. Poiché sono stati ricevuti nuovi elenchi dalle ORGP, l’elenco UE viene aggiornato di conseguenza. Il regolamento sottolinea inoltre che lo stesso peschereccio può figurare con nomi e/o bandiere diverse a seconda dell’ORGP e del momento di inclusione; per questo la versione aggiornata dell’elenco riporta, ove necessario, le diverse denominazioni e bandiere risultanti dai vari elenchi regionali.
Casi di esclusione richiamati nei considerando
Il provvedimento segnala che tre pescherecci non sono inclusi nell’elenco UE in quanto cancellati dall’ORGP competente: "Eros Dos" è stato cancellato dall’elenco NEAFC; "HALIFAX" è stato cancellato dall’elenco ICCAT nel novembre 2023; "HALELUYA" è stato cancellato dall’elenco ICCAT nel novembre 2023. In tutti i casi, la cancellazione da parte dell’ORGP competente prevale ai fini dell’inclusione nell’elenco UE, anche se la nave permane in altri elenchi regionali.
Disposizione operativa principale
L’articolo 1 sostituisce la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 con il testo allegato al regolamento di esecuzione 2024/2413. L’allegato contiene un elenco molto esteso di navi, con identificazioni IMO o riferimenti ORGP, nome della nave, Stato o territorio di bandiera e indicazione delle ORGP nelle cui liste la nave figura.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco UE delle navi INN
La Commissione modifica il regolamento (UE) n. 468/2010 sostituendo integralmente la parte B dell’allegato con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’elenco UE viene così allineato ai più recenti elenchi delle ORGP ricevuti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Base giuridica e criteri di iscrizione
L’intervento si fonda sull’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, che impone l’iscrizione nell’elenco UE dei pescherecci presenti negli elenchi INN adottati dalle ORGP. Il regolamento richiama il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008, che disciplina sia l’identificazione dei pescherecci dediti a pesca INN sia la formazione e l’aggiornamento dell’elenco dell’Unione.
Coordinamento con gli elenchi delle ORGP
La Commissione aggiorna l’elenco UE sulla base dei nuovi elenchi trasmessi dalle ORGP. Poiché uno stesso peschereccio può comparire con nomi e/o bandiere differenti nei diversi momenti di iscrizione, la versione aggiornata dell’elenco UE riporta i differenti nomi e/o bandiere indicati dalle ORGP pertinenti.
Esclusione di navi cancellate dall’ORGP competente
Il regolamento chiarisce che alcune navi non sono incluse nell’elenco UE se sono state cancellate dall’elenco dell’ORGP competente ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, anche se risultano ancora presenti in altri elenchi regionali. Sono citati i casi di "Eros Dos", "HALIFAX" e "HALELUYA".
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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