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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2414

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2414 della Commissione, del 13 settembre 2024, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di ginepro e della tintura di ginepro ottenuti da Juniperus communis L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32024R2414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza due additivi organolettici, entrambi appartenenti al gruppo funzionale degli aromatizzanti: l’olio essenziale di ginepro e la tintura di ginepro ottenuti da Juniperus communis L. L’autorizzazione è concessa per tutte le specie animali, sulla base del parere EFSA e con specifiche condizioni tecniche, di etichettatura e di protezione degli utilizzatori. Sono inoltre previsti periodi transitori per consentire l’esaurimento delle scorte già prodotte secondo la disciplina previgente.

Autorizzazione come additivi per mangimi dell’olio essenziale di ginepro e della tintura di ginepro ottenuti da Juniperus communis L. per tutte le specie animali, con relative condizioni d’uso ed etichettatura.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti olio essenziale di ginepro e tintura di ginepro ottenuti da Juniperus communis L., destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda l’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il regolamento disciplina anche il regime transitorio per le scorte prodotte ed etichettate prima di determinate date. È escluso l’uso di tali aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio.

Autorizzazione dell’olio essenziale di ginepro e della tintura di ginepro come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2414 della Commissione autorizza l’olio essenziale di ginepro e la tintura di ginepro ottenuti da Juniperus communis L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e tiene conto della rivalutazione degli additivi già autorizzati in passato ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

Contesto e motivazione dell’intervento

Dai considerando emerge che le due sostanze erano già autorizzate a tempo illimitato come additivi per mangimi e successivamente iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti nella categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale aromatizzanti. A seguito della domanda di rinnovo/autorizzazione presentata ai sensi degli articoli 7 e 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, la Commissione ha acquisito il parere scientifico dell’EFSA del 22 marzo 2023, che ha ritenuto l’uso delle sostanze sicuro alle condizioni proposte e non problematico per l’ambiente. La Commissione conclude quindi che le sostanze soddisfano le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’autorizzazione riguarda gli additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il regolamento disciplina anche le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tali additivi, nonché gli obblighi di etichettatura e le misure di protezione per gli utilizzatori professionali. Resta escluso l’impiego degli aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio, espressamente non consentito dalla disciplina di base.

Olio essenziale di ginepro: condizioni di autorizzazione

Per l’olio essenziale di ginepro, l’allegato qualifica l’additivo come ottenuto dalle bacche di Juniperus communis L. in forma liquida, con caratterizzazione analitica specifica (tra cui numero CAS 8002-68-4, numero FEMA 2604 e numero CoE 249) e determinati parametri compositivi. Il metodo di analisi del marcatore fitochimico pin-2(3)-ene è la gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), secondo ISO 8897.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare un tenore massimo raccomandato per kg di mangime completo al 12% di umidità, differenziato per specie e categorie animali, con soglie specifiche che vanno da 3 mg/kg a 20 mg/kg a seconda del tipo di animale.

Tintura di ginepro: condizioni di autorizzazione

La tintura di ginepro è descritta come una tintura ottenuta dalle bacche di Juniperus communis L. tramite estrazione con una miscela di acqua ed etanolo, pressatura e filtrazione. L’allegato riporta specifiche analitiche, tra cui sostanza secca massima dell’1,5%, tannini (sotto forma di pirogallolo) massimi allo 0,02% e alfa-pinene massimo allo 0,0064%. Il metodo di analisi del marcatore fitochimico tannini è la spettrofotometria secondo la Farmacopea europea, monografia 20814.

Anche per questa sostanza l’inserimento nei mangimi deve avvenire tramite premiscela. Le istruzioni d’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve indicare un tenore raccomandato pari a 45 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità per tutte le specie animali.

Etichettatura delle premiscele e controllo del dosaggio

Per entrambi gli additivi, se il livello d’uso riportato sull’etichetta della premiscela comporta il superamento del tenore massimo o raccomandato per il mangime completo, l’etichetta della premiscela deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva. La previsione mira a garantire la tracciabilità e il controllo del dosaggio lungo la filiera mangimistica.

Tutela della salute degli utilizzatori

L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori degli additivi e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con tali misure, l’impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, gli occhi e la pelle. Tale prescrizione è coerente con le conclusioni EFSA che qualificano le sostanze come irritanti e sensibilizzanti.

Regime transitorio

L’articolo 2 introduce un regime transitorio articolato. Gli additivi e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 6 aprile 2025 in conformità alle norme precedenti possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime contenenti gli additivi destinati ad animali da produzione alimentare, la stessa possibilità vale se prodotti ed etichettati prima del 6 ottobre 2025. Per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è più ampio e arriva al 6 ottobre 2026.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

Per entrambe le sostanze l’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 6 ottobre 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Autorizzazione degli additivi

L’articolo 1 autorizza le sostanze indicate nell’allegato, classificate nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", come additivi per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.

Divieto di utilizzo nell’acqua di abbeveraggio

Dai considerando emerge che il richiedente aveva chiesto l’autorizzazione anche per l’acqua di abbeveraggio, ma la Commissione esclude tale impiego perché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’uso degli aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio.

Valutazione scientifica e sicurezza

La Commissione si fonda sul parere EFSA del 22 marzo 2023, che ha ritenuto la tintura sicura per tutte le specie animali e per i consumatori alle condizioni proposte, e l’olio essenziale sicuro per tutte le specie animali e per i consumatori a concentrazioni massime specifiche per specie. L’EFSA ha inoltre escluso rischi per l’ambiente, ma ha indicato che entrambe le sostanze sono irritanti per pelle e occhi e sensibilizzanti per pelle e vie respiratorie.

Condizioni tecniche di impiego dell’olio essenziale di ginepro

L’allegato impone che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela; richiede di indicare nelle istruzioni d’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico; e fissa un tenore massimo raccomandato sull’etichetta dell’additivo differenziato per specie/categorie animali (tra 3 mg e 20 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità, con indicazioni specifiche per pollame, suini, ruminanti, equidi, salmonidi, pesci ornamentali, conigli, cani, gatti e altre specie).

Condizioni tecniche di impiego della tintura di ginepro

L’allegato prescrive che anche la tintura sia incorporata nei mangimi sotto forma di premiscela e che siano indicate nelle istruzioni d’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare un tenore raccomandato di 45 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità per tutte le specie animali.

Etichettatura delle premiscele

Se il livello d’uso indicato sull’etichetta della premiscela comporta il superamento del tenore massimo/ raccomandato fissato per l’additivo, l’etichetta della premiscela deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.

Misure di tutela per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.

Periodo di autorizzazione

Per entrambe le sostanze l’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 6 ottobre 2034.

Regime transitorio

L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte degli additivi e delle premiscele prodotti ed etichettati prima del 6 aprile 2025, in conformità alle norme previgenti. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il termine per produzione ed etichettatura secondo le norme precedenti è il 6 ottobre 2025; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 6 ottobre 2026.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimietichettaturasicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoro

Testo integrale

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