Regolamento (UE) 2024/2407
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 della Commissione, del 13 settembre 2024, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione applica, per il 2024, detrazioni ai contingenti di pesca di diversi Stati membri a causa di superamenti verificatisi negli anni precedenti, in conformità all’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le riduzioni riguardano numerosi stock e tengono conto dei fattori moltiplicatori, delle detrazioni pregresse e, per alcuni stock ICCAT, di calendari di detrazione differiti al 2025. L’allegato quantifica puntualmente le riduzioni per specie, zona e Stato membro interessato.
Detrazioni dai contingenti di pesca 2024 per diversi stock a seguito di superamenti dei contingenti/limiti di cattura negli anni precedenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione i cui contingenti di pesca o limiti di cattura per specifici stock risultano superati, con effetto sui contingenti fissati per il 2024 nei regolamenti del Consiglio (UE) 2023/194, 2023/2638, 2024/257 e 2024/259. Riguarda stock gestiti nell’ambito della politica comune della pesca, inclusi taluni stock soggetti a gestione da parte dell’ICCAT; le detrazioni possono essere rinviate al 2025 quando ciò sia previsto dalle pertinenti raccomandazioni internazionali. Sono esclusi, per espressa scelta applicativa, i superamenti inferiori a una tonnellata.
Detrazioni dai contingenti di pesca 2024 per stock oggetto di superamento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 interviene nel quadro del regime unionale di controllo della pesca per dare attuazione all’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La Commissione dispone la riduzione, sui contingenti 2024, dei quantitativi già superati da alcuni Stati membri nel 2023 e, per taluni stock gestiti da organizzazioni regionali come l’ICCAT, rinvia la detrazione al 2025 secondo le regole internazionali applicabili.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si fonda sui contingenti di pesca fissati dai regolamenti del Consiglio relativi al 2023 e al 2024, richiamati nei considerando. La Commissione ricorda che, quando uno Stato membro supera il contingente assegnato, devono essere operate detrazioni dai contingenti futuri, applicando i fattori moltiplicatori previsti dall’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda gli Stati membri che hanno registrato superamenti dei contingenti o dei limiti di cattura per specifici stock ittici. Le misure incidono sui contingenti del 2024 fissati dai regolamenti (UE) 2023/194, 2023/2638, 2024/257 e 2024/259; per alcuni stock, le detrazioni saranno invece applicate nel 2025 in base alle raccomandazioni ICCAT richiamate.
Criteri applicativi e metodologia di calcolo
L’allegato quantifica le detrazioni per Stato membro, specie e zona, tenendo conto:
- del contingente iniziale 2023 e degli sbarchi consentiti adattati;
- del totale delle catture dichiarate;
- del superamento rispetto agli sbarchi consentiti;
- dei fattori moltiplicatori ex articolo 105, paragrafo 2, e, se del caso, del fattore addizionale ex paragrafo 3;
- delle detrazioni in sospeso da anni precedenti.
La nota metodologica precisa che, quando il superamento è pari o inferiore a 100 tonnellate, la detrazione è pari al superamento moltiplicato per 1,00. È inoltre chiarito che non si prendono in considerazione i superamenti inferiori a una tonnellata.
Stock e casi rilevanti richiamati nei considerando
Tra i casi espressamente menzionati figurano:
- il tonno obeso nell’Oceano Atlantico (BET/ATLANT) e il pesce spada nell’Atlantico nord (SWO/AN05N), per i quali le detrazioni collegate a superamenti accertati nel 2022 sono applicate solo nel 2024;
- il pesce spada SWO/AN05N per il superamento del 2023, da detrarre nel 2025;
- il marlin azzurro nell’Oceano Atlantico (BUM/ATLANT), per il quale il superamento del 2023 è detratto nel 2025;
- il contingente condiviso per il pesce spada SWO/AN05N_AMS attribuito agli "altri Stati membri", con particolare riferimento ai dati della Francia, la cui detrazione è anch’essa rinviata al 2025.
Entrata in vigore e vincolatività
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usuale per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento in applicazione dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. La finalità è ridurre i contingenti futuri degli Stati membri che hanno superato i contingenti assegnati, utilizzando i meccanismi di detrazione previsti dal regime di controllo della pesca.
Detrazioni dai contingenti 2024
L’articolo 1 dispone che i contingenti di pesca fissati per il 2024 nei regolamenti (UE) 2023/194, 2023/2638, 2024/257 e 2024/259 sono ridotti secondo l’allegato. Le riduzioni si applicano agli stock che hanno formato oggetto di superamento, con importi specifici per Stato membro, specie e zona.
Criteri di calcolo delle detrazioni
Le detrazioni tengono conto dei fattori moltiplicatori previsti dall’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e, ove il superamento superi il 10 %, del fattore addizionale di cui al paragrafo 3. L’allegato precisa che, quando il superamento è pari o inferiore a 100 tonnellate, la detrazione corrisponde al superamento moltiplicato per 1,00. Sono inoltre considerate le detrazioni rimaste in sospeso dagli anni precedenti.
Detrazioni differite e stock ICCAT
Per alcuni stock gestiti dall’ICCAT, le detrazioni non sono applicate nel 2024 ma rinviate al 2025 in conformità alle raccomandazioni ICCAT richiamate nei considerando e nelle note dell’allegato. Ciò riguarda, tra gli altri, il tonno obeso nell’Atlantico (BET/ATLANT), il pesce spada dell’Atlantico nord (SWO/AN05N) e il marlin azzurro (BUM/ATLANT), nonché talune catture accessorie attribuite agli "altri Stati membri".
Esclusione dei superamenti inferiori a una tonnellata
Il regolamento afferma, nei considerando, che poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, non vengono presi in considerazione i superamenti inferiori a una tonnellata.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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