Cassazione Civile, Ordinanza n. 08626/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La lite riguarda la pretesa contributiva della Cassa nei confronti di un geometra per gli anni 2011 e 2012, azionata mediante cartella esattoriale. Il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per il 2012 e aveva ritenuto infondata la pretesa per il 2011; la corte d'appello ha confermato, ritenendo che la contribuzione fosse dovuta solo in presenza di esercizio continuativo della professione e che la disciplina regolamentare della Cassa non potesse derogare alla normativa primaria. La Cassa ricorrente censura la decisione deducendo, con due motivi ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione delle norme che disciplinano il sistema previdenziale privatizzato dei geometri e dello statuto della Cassa: sostiene, da un lato, che la Corte territoriale abbia erroneamente negato alla Cassa il potere di incidere sulla individuazione dei soggetti obbligati alla contribuzione, sottovalutando il processo di delegificazione riconosciuto dalla giurisprudenza; dall'altro, che sia errata l'affermazione secondo cui l'obbligo contributivo richiederebbe l'esercizio continuativo della professione, essendo invece sufficiente l'iscrizione all'albo e dovuta la contribuzione minima anche in assenza di reddito o in presenza di lavoro dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, riunendoli per connessione, e ha cassato la sentenza impugnata. Ha affermato che, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Cassa geometri e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale e che non rilevano in senso ostativo né la natura occasionale dell'attività né la mancata produzione di reddito, né l'iscrizione ad altra gestione previdenziale. Ha inoltre ritenuto legittime le previsioni statutarie/regolamentari della Cassa che estendono l'obbligo agli iscritti all'albo che esercitino la libera professione anche senza continuità ed esclusività. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame in applicazione dei principi richiamati e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.
d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
Richiamato dalla ricorrente come base del sistema di privatizzazione degli enti previdenziali e del potere regolamentare della Cassa.
art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335
come modificato e interpretato dall’art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147
È richiamato come fonte che consente interventi degli enti finalizzati a garantire l’equilibrio finanziario di lungo periodo.
art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato nel quadro interpretativo del potere regolamentare degli enti privatizzati.
art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Richiamato nel quadro interpretativo del potere regolamentare degli enti privatizzati.
art. 1, L. 4 febbraio 1967, n. 37
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina previdenziale di categoria.
artt. 10 e 22, L. 20 ottobre 1982, n. 773
Richiamati come base normativa del sistema contributivo, incluso il contributo minimo/di solidarietà.
art. 5 dello Statuto della Cassa
i geometri e geometri laureati iscritti all’Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione
La Corte lo considera legittima espressione dell’autonomia regolamentare della Cassa dopo la privatizzazione e idoneo a fondare l’obbligo contributivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come norma processuale che disciplina la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Per la Cassa previdenziale dei geometri, l'obbligo di iscrizione e di versamento della contribuzione minima discende dall'iscrizione all'albo professionale, purché sia svolta anche solo occasionalmente una libera professione riconducibile all'attività del geometra.
- La natura occasionale dell'attività e la mancata produzione di reddito non escludono, di per sé, l'obbligo contributivo verso la Cassa di categoria.
- L'iscrizione ad altra gestione previdenziale non impedisce l'insorgenza degli obblighi contributivi nei confronti della previdenza professionale di categoria.
- Le disposizioni statutarie/regolamentari della Cassa che prevedono l'obbligo contributivo per gli iscritti all'albo che esercitino la professione anche senza continuità ed esclusività costituiscono esercizio legittimo dell'autonomia regolamentare dell'ente privatizzato, in coerenza con la disciplina primaria.
- Non può negarsi la contribuzione sulla sola base della mancanza di esercizio continuativo, se risultano comunque compiuti atti tipici riservati alla professione, anche in assenza di compensi incassati.
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