Cassazione Civile, Ordinanza n. 30134/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività svolta come difensore d'ufficio in un procedimento penale. L'ingiunto aveva proposto opposizione deducendo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e sostenendo l'applicazione del foro del consumatore, con competenza del Tribunale di Matera in ragione della propria residenza. Il Tribunale di Roma, con ordinanza, aveva ritenuto l'eccezione di incompetenza idonea a definire il giudizio, aveva negato la provvisoria esecuzione e aveva rinviato la causa per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. L'avvocato ha proposto regolamento di competenza con due motivi: con il primo ha sostenuto che l'attività di difesa d'ufficio costituisce munus publicum incompatibile con la disciplina consumeristica, applicabile solo a rapporti negoziali fondati sulla volontà delle parti; con il secondo ha dedotto che il foro del consumatore non opererebbe per le prestazioni rese in ambito penale, per le quali sarebbe competente il tribunale del difensore ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 637, comma 3, c.p.c., quindi il Tribunale di Roma.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha rilevato che il provvedimento impugnato non era una decisione definitiva sulla competenza: il Tribunale di Roma non aveva rigettato in modo univoco l'eccezione né aveva affermato in termini incontrovertibili la propria competenza, ma si era limitato a rinviare la causa all'udienza di discussione, concedendo termini per note difensive. Tale ordinanza era quindi revocabile ai sensi dell'art. 177 c.p.c. e non rientrava nell'ipotesi eccezionale che consente l'immediata impugnazione con regolamento. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità; è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
regolamento di competenza
il regolamento è esperibile solo nei casi previsti; non è ammesso contro un provvedimento che non decida in modo definitivo sulla competenza.
art. 281-sexies c.p.c.
il rinvio della causa per la decisione con concessione di termini per note non equivale a una decisione definitiva sulla competenza.
art. 177 c.p.c.
l'ordinanza che non definisce in modo irrevocabile la questione di competenza resta revocabile e quindi non impugnabile con regolamento.
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
richiamato dal ricorrente come criterio di competenza territoriale per il recupero del compenso del difensore penale.
art. 637, comma 3, c.p.c.
richiamato dal ricorrente come fondamento della competenza del giudice del difensore nel procedimento monitorio per compensi professionali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza non è ammissibile contro un'ordinanza che si limiti a rinviare la causa e non esprima una decisione definitiva, univoca e incontrovertibile sulla questione di competenza.
- Affinché un provvedimento sia immediatamente impugnabile con regolamento, il giudice deve avere mostrato in modo inequivoco l'intenzione di chiudere definitivamente la questione di competenza davanti a sé.
- La mera affermazione incidentale o la gestione interlocutoria del processo, anche se accompagnata da valutazioni sull'eccezione di incompetenza, non integra una statuizione definitiva sulla competenza se la causa resta sub iudice per ulteriore trattazione.
- Un'ordinanza revocabile ai sensi dell'art. 177 c.p.c. non è idonea a fondare l'impugnazione immediata con regolamento di competenza.
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