Sentenza n. 6668/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza n. 6669/2025 emessa dal Tribunale Civile di Roma sezione lavoro, recante n. R.G. 42686/2024, riconoscimento indennità sostitutiva ferie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, sezione lavoro, che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale civile di Roma, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto all'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute relative agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, quantificando i giorni spettanti e condannando l'amministrazione al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi dal dovuto al saldo. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato, protrattasi anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'amministrazione non ha dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale e non ha giustificato l'inerzia. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, stabilendo che provveda entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 850 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia dell'amministrazione, un commissario ad acta.
D.M. 55/2014
È richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, parametrate all'esecuzione mobiliare in ragione della natura essenzialmente esecutiva del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto alle obbligazioni derivanti da un giudicato e non giustifica la propria inerzia, il giudice deve dichiararne l'obbligo di esecuzione e assegnare un termine per adempiere.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda all'esecuzione del giudicato qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato; l'intervento commissariale è subordinato alla richiesta della parte interessata dopo la scadenza del termine.
- Nel giudizio di ottemperanza le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e dell'impegno difensivo concretamente svolto.
Come è indicizzato
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