Sentenza n. 395/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 273003 del 10.7.2025 del Comune di Firenze, Direzione Attività Economiche e Turismo, Servizio Commercio aree pubbliche, occupazione suolo pubblico, notificato in data 22.7.2025, recante “Decadenza della concessione di commercio su area pubblica n. 461 del 26/09/2002 relativa al posteggio n. 5 del Raggruppamento Stazione ubicato in p.za della Stazione”; - del “Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.2020, ss.mm.ii., nelle parti d’interesse e meglio specificate in atti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dalla concessione di commercio su area pubblica relativa a un posteggio nel Raggruppamento Stazione, nonché le disposizioni regolamentari comunali poste a fondamento della decadenza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decadenza dalla concessione di suolo pubblico, deducendo, con il primo motivo, la violazione della legge regionale sul commercio, l’incompetenza del Comune e l’illegittimità degli artt. 7, comma 10, e 43, comma 4, del regolamento comunale. Ha sostenuto che la reiterata violazione dell’art. 6, comma 3, del regolamento, consistente nell’occupazione di una superficie maggiore di quella concessa, non rientrasse tra le violazioni di particolare gravità inerenti alla tutela del decoro, della valenza storica e della fruibilità dell’area UNESCO. Ha inoltre contestato la genericità degli accertamenti, sostenendo che l’eccedenza fosse occasionale, riconducibile a merci, allestimenti o aggetti del parasole, e che non avesse impedito il transito o il godimento dello spazio pubblico. Ha dedotto, altresì, che l’art. 116, comma 5, della legge regionale Toscana n. 62/2018 prevedesse, in caso di reiterazione, soltanto la sospensione dell’attività e non la decadenza dalla concessione, e che l’art. 127 della medesima legge disciplinasse tassativamente le ipotesi di decadenza dal titolo abilitativo. Ha infine denunciato sproporzione, irragionevolezza e sviamento, ipotizzando che la decadenza fosse funzionale alla futura riorganizzazione e riduzione dei posteggi. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 18 della legge n. 689/1981, per l’adozione della decadenza senza previa contestazione effettiva delle violazioni, comunicazione di avvio del procedimento o possibilità di presentare difese; ha dedotto inoltre difetto di istruttoria e sviamento di potere.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto la decadenza dalla concessione di suolo pubblico dalla decadenza dal titolo abilitativo per l’esercizio del commercio: la prima non è disciplinata dalla legge regionale n. 62/2018 e rientra nel generale potere del Comune di verificare la permanenza delle condizioni cui è subordinato l’uso del bene pubblico e di disporre la decadenza quando l’uso non soddisfi più l’interesse pubblico. Di conseguenza, gli artt. 7, comma 10, e 43, comma 4, del regolamento comunale non contrastano con la disciplina regionale. Il Collegio ha ritenuto che l’occupazione eccedente in area UNESCO sia idonea, per sua natura, a ledere il decoro e la valenza storica dell’area e che il contesto della stazione, vicino alla Basilica di Santa Maria Novella e caratterizzato da intensi flussi pedonali, giustifichi la valutazione di particolare gravità. Ha escluso il carattere occasionale o irrisorio dell’occupazione, rilevando due distinti accertamenti: il primo relativo a 12,92 mq rispetto ai 5,25 mq concessi e il secondo relativo a 7,82 mq. Ha inoltre escluso che il margine previsto per gli aggetti tendari fosse applicabile all’occupazione accertata, poiché il verbale si riferiva a banco di vendita e merce esposta. Il richiamo alla legge n. 689/1981 è stato ritenuto inconferente, poiché la decadenza non costituiva una sanzione amministrativa pecuniaria o accessoria, ma l’esito dell’esercizio del potere di verifica delle condizioni della concessione. È stata esclusa anche la violazione del contraddittorio procedimentale, poiché il provvedimento aveva contenuto vincolato. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche
I concessionari di posteggi non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non concessionati
La disposizione vieta l’occupazione di superfici eccedenti o diverse da quelle concessionate; la sua violazione, se riferita a un posteggio in area UNESCO, può assumere particolare gravità in relazione alla tutela del decoro e della valenza storica dell’area.
art. 7, comma 10, Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche
Le concessioni dei posteggi nella “Area UNESCO” saranno oggetto di atti di decadenza della concessione di suolo pubblico in caso di reiterate violazioni delle disposizioni del presente Regolamento [...] ove le violazioni riguardino norme rivolte alla tutela del decoro, della valenza storica dell’area, nonché della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata
La disposizione costituisce base regolamentare per la decadenza dalla concessione di suolo pubblico in caso di reiterate violazioni che incidano sugli interessi pubblici propri dell’area UNESCO.
art. 43, comma 4, Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche
Le violazioni delle disposizioni inerenti alle categorie e specializzazioni merceologiche di cui agli articoli 7, 21, 32 e 42 comma 2bis del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano l’immediata sospensione dell’attività per 20 giorni. In caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale (art. 116 comma 5 del Codice), si procede alla decadenza della concessione di suolo pubblico
La previsione è compatibile con la legge regionale quanto alla disciplina della concessione di suolo pubblico; la decadenza concerne la concessione e non il titolo abilitativo commerciale.
art. 43, comma 5, l.r. Toscana n. 62/2018
Attribuisce al Comune il potere regolamentare esercitato mediante la specificazione delle violazioni considerate di particolare gravità.
art. 116, comma 3, lett. d), l.r. Toscana n. 62/2018
Tra le ipotesi sanzionate in via pecuniaria, le violazioni delle limitazioni e dei divieti stabiliti dal Comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
Consente di ricondurre alle violazioni sanzionabili le inosservanze dei limiti regolamentari stabiliti dal Comune per l’esercizio del commercio su area pubblica.
art. 116, comma 5, l.r. Toscana n. 62/2018
In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività
Disciplina la sospensione dell’attività commerciale per particolare gravità o reiterazione, ma non regola la decadenza dalla concessione di suolo pubblico, che resta esercitabile dal Comune nell’ambito del potere di verifica delle condizioni concessorie.
art. 127, comma 1, lett. d), l.r. Toscana n. 62/2018
Qualora, nei casi di cui all'articolo 116, commi 2 e 3, lettere a) e b), le violazioni siano di particolare gravità e reiterate per più di due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni
Prevede un’ipotesi di decadenza dal titolo abilitativo e dalla concessione di posteggio disciplinata dalla legge regionale, distinta dalla decadenza dalla concessione di suolo pubblico oggetto del giudizio.
art. 18 l. n. 689/1981
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente [...] scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti
La disposizione non si applica alla decadenza dalla concessione di suolo pubblico, che il giudice qualifica come esercizio del potere di verifica delle condizioni concessorie e non come sanzione amministrativa disciplinata dalla legge n. 689/1981.
artt. 7 e 10 l. n. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio e la mancata partecipazione non determinano l’illegittimità del provvedimento, poiché la decadenza è stata adottata nell’esercizio di un potere vincolato.
Massime di principio
- La decadenza dalla concessione di suolo pubblico è distinta dalla decadenza dal titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale; la disciplina regionale delle sanzioni e della decadenza dal titolo abilitativo non esclude il potere del Comune di verificare autonomamente la permanenza delle condizioni della concessione e di disporne la decadenza quando l’uso del bene pubblico non soddisfi più l’interesse pubblico perseguito.
- La decadenza dalla concessione di suolo pubblico, adottata per l’inosservanza delle condizioni di utilizzo del posteggio, non costituisce una sanzione amministrativa soggetta alla disciplina procedimentale della legge n. 689/1981, ma una misura connessa alla verifica della permanenza dei presupposti concessori.
- In un’area UNESCO caratterizzata da rilevanti flussi pedonali e da esigenze di tutela del decoro e della valenza storica, l’occupazione di una superficie significativamente maggiore di quella concessa può essere qualificata come violazione particolarmente grave, anche in assenza della prova di un concreto impedimento al transito.
- La reiterazione di accertamenti relativi all’occupazione eccedente il posteggio può escludere il carattere meramente occasionale dell’occupazione, soprattutto quando le superfici rilevate siano significativamente superiori a quelle oggetto di concessione.
- Quando il provvedimento di decadenza dalla concessione è adottato sulla base di presupposti vincolati e di violazioni oggettivamente accertate, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto.
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