Cassazione Civile, Ordinanza n. 07983/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un estratto di ruolo riferito a diverse cartelle di pagamento e ai correlati avvisi di accertamento per imposte dirette e indirette relative agli anni 2010-2014. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; la CTR Lombardia aveva poi rigettato sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale del contribuente, ritenendo che per la maggior parte delle posizioni vi fossero atti di notifica o interruttivi e che per alcune cartelle fosse maturata la prescrizione, richiamando anche cartelle mai notificate o notificate per bolli automobilistici. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132, n. 4, c.p.c., per asserita motivazione apparente/apodittica della sentenza d’appello, che avrebbe confermato la decisione di primo grado senza un adeguato confronto con i motivi di impugnazione. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d’ufficio, come questione preliminare, il difetto di interesse ad agire del contribuente, poiché l’estratto di ruolo non è impugnabile fuori dei casi previsti dall’art. 3-bis d.l. 146/2021; ha quindi ritenuto che l’originario ricorso fosse inammissibile e che la sentenza dovesse essere cassata senza rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbito il motivo di ricorso dell’Agenzia dalla preliminare questione dell’interesse ad agire. Ha affermato che, poiché la lite riguardava l’impugnazione di un estratto di ruolo e non ricorrevano le condizioni eccezionali di impugnabilità introdotte dall’art. 3-bis d.l. 146/2021, mancava in radice una condizione dell’azione in capo al contribuente. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., con declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo della società per difetto di interesse ad agire. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate per la sopravvenienza normativa e l’evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La norma è richiamata come parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la ricorrente lamentava la sua violazione per motivazione apparente della CTR.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza; la censura era fondata sull’asserita mancanza di una motivazione sufficiente della decisione d’appello.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
La Corte lo considera norma che delimita tassativamente i casi in cui è impugnabile l’estratto di ruolo; fuori da tali ipotesi manca l’interesse ad agire.
art. 382, terzo comma, c.p.c.
È la base per la cassazione senza rinvio quando viene meno una condizione dell’azione e la causa non poteva essere proposta.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, in relazione alla pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente.
Massime di principio
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina sopravvenuta; al di fuori di tali ipotesi manca l’interesse ad agire e il ricorso va dichiarato inammissibile.
- La mancanza di interesse ad agire è una condizione dell’azione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in cassazione, e prevale su ogni altra questione di merito o di rito.
- Quando difetta originariamente l’interesse ad agire, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, poiché la controversia non avrebbe potuto essere validamente proposta.
- Nel giudizio tributario, la sopravvenienza normativa che restringe l’impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti, incidendo sul contenuto dell’interesse ad agire.
- Solo un giudicato interno espresso sul punto preclude il rilievo officioso del difetto di legittimazione o di interesse; in assenza di tale giudicato la questione resta sempre deducibile e rilevabile d’ufficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07970/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_civile · 26 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07972/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_civile · 26 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07974/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_civile · 26 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07976/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_civile · 26 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07977/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_civile · 26 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07978/2025 del 26/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →