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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11632/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per nullità e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p., con due censure principali: 1) errata applicazione della sequenza valutativa in caso di reati in continuazione (riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti effettuato prima dell'individuazione del reato più grave, con conseguente individuazione erronea del reato base); 2) errore materiale nel calcolo della pena complessiva (la somma delle pene risultava anni 8 mesi 6 e non anni 9 come indicato dalla Corte d'appello, con conseguente errata applicazione della diminuente del rito)

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte di appello ha violate le regole per la determinazione della pena in caso di continuazione (prima ha bilanciato attenuanti/aggravanti su un reato avvinto e solo dopo ha indicato il reato base, anziché individuare prima il reato più grave in astratto sulla base della pena edittale più severa), e ha riscontrato un errore di calcolo nella somma delle pene. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. La Corte ha inoltre osservato che la pena complessiva corretta risultava di anni 8, mesi 6 e euro 3.300,00 (e che la diminuzione per il rito doveva essere calcolata su tale importo), correggendo l'erronea indicazione precedente di anni 9

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. (lett. b) e c))

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata per vizio di motivazione e carenza/contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. indicati

  • art. 178 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nella doglianza sulla motivazione (relativa ai punti decisivi del giudizio)

  • art. 546 c.p.p.

    Norma che disciplina la sentenza di primo grado e la sua motivazione, richiamata in relazione alla presunta nullità/mancanza di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 62-bis c.p. e art. 69 c.p. e segg.

    Richiamati in relazione alle circostanze attenuanti/peggiora tive e al giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto; l'orientamento applicativo richiede il bilanciamento delle circostanze sul reato individuato come più grave

  • art. 81 c.p.

    Principio relativo all'unità di pena e alla determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo, richiamato nel quadro delle regole di calcolo

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena (proporzionalità, funzione rieducativa, etc.); usato dalla Corte d'appello per motivare la pena ritenuta equa, e richiamato dalla Cassazione nel controllo della corretta applicazione dei criteri

Massime di principio

  • In caso di reati unificati dalla continuazione, la prima operazione è individuare il reato più grave in astratto facendo esclusivo riferimento alla pena edittale più severa (non al fatto più grave in concreto).
  • Una volta individuato il reato base, si determina la pena in concreto per tale violazione operando il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; solo dopo si applicano gli aumenti per la continuazione senza nuovo bilanciamento ex art. 69 c.p.
  • Non è corretto effettuare un giudizio di equivalenza (bilanciamento) su un reato diverso da quello individuato come base; ciò può portare a errata individuazione del reato più grave e a vizio di motivazione.
  • La somma aritmetica delle pene deve essere calcolata con precisione: errori materiali nel computo della pena complessiva incidono sulla corretta applicazione di eventuali diminuenti (es. diminuzione per il rito) e possono determinare l'annullamento parziale con rinvio.
  • Se la Cassazione riscontra vizi nel trattamento sanzionatorio (sequenza valutativa o calcolo), normalmente annulla limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad altra sezione del giudice di merito per nuovo giudizio sul punto.

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