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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05147/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di servizi finalizzati a rendere fruibile la cessione del credito d’imposta per bonus edilizi. La società creditrice ha ottenuto o richiesto un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo concordato; la controparte ha proposto opposizione ex art. 665 c.p.c. deducendo l’incompetenza territoriale del giudice adito e sostenendo che la domanda trovasse fondamento in una successiva transazione che non richiamava la clausola di foro del contratto originario. La ricorrente ha impugnato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato competente il Tribunale di Bari, denunciando violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1231 c.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la pretesa fosse fondata sull’accordo transattivo desunto dallo scambio di email, mentre secondo la ricorrente la transazione era stata evocata solo per provare l’ammontare effettivo del credito e costituiva una mera modifica accessoria del quantum, priva di effetto novativo del contratto principale; inoltre la società affermava di essersi riservata di precisare e ampliare le domande, chiedendo anche il pagamento integrale e il risarcimento del danno.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che la clausola contrattuale di foro inserita nel contratto di servizi non fosse esclusiva, in mancanza di una volontà inequivoca di deroga esclusiva; pertanto continuavano a concorrere il foro generale della persona giuridica e i fori alternativi delle obbligazioni. Ha inoltre osservato che la transazione non conteneva una propria deroga di competenza. Soprattutto, ha ritenuto incompleta l’eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente, perché quest’ultima aveva contestato solo il foro della sede della società convenuta, senza investire tutti i possibili criteri concorrenti. Poiché nel ricorso monitorio era stato richiamato il foro di Roma senza indicarlo come unico, l’eccezione avrebbe dovuto essere formulata in modo pieno e completo; non avendolo fatto, la causa è rimasta radicata a Roma. La sentenza impugnata è stata cassata e la competenza del Tribunale di Roma è stata dichiarata, con rinvio alle parti davanti a quel giudice anche per le spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 665 c.p.c.

    richiamato come base dell’opposizione che ha dato origine alla decisione sulla competenza nel procedimento monitorio

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria nel regolamento di competenza

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente come parametro della censura di ultrapetizione o erronea individuazione del titolo della domanda

  • art. 1231 c.c.

    invocato per sostenere che la transazione non avesse effetto novativo del rapporto principale

  • art. 11 del contratto di servizi del 22.10.2010

    Le parti si impegnano a esperire ogni possibile tentativo di definizione amichevole di qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del Contratto. Nel caso in cui non sia possibile definire bonariamente la controversia insorta, le Parti indicano il Foro di Roma quale foro competente per la risoluzione di ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto.

    la clausola è stata interpretata come foro convenzionale non esclusivo, perché non contiene una manifestazione inequivoca di volontà di derogare in via esclusiva ai criteri legali di competenza

  • art. 38 c.p.c.

    richiede che l’eccezione di incompetenza sia proposta tempestivamente e in modo completo, indicando tutti i criteri concorrenti rilevanti, salvo foro esclusivo o foro espressamente indicato come unico dall’attore

Massime di principio

  • La clausola di elezione del foro territoriale è da considerarsi non esclusiva se dal testo non emerge in modo inequivoco la volontà delle parti di sottrarre la controversia a ogni altro giudice competente.
  • Quando il foro convenzionale non è esclusivo, esso concorre con il foro generale della persona giuridica e con gli eventuali fori alternativi previsti per le obbligazioni.
  • Nel giudizio di regolamento di competenza la Corte non è vincolata ai soli motivi delle parti, ma deve verificare d’ufficio il corretto rispetto delle regole processuali sulla competenza, compresa la ritualità dell’eccezione di incompetenza.
  • L’eccezione di incompetenza territoriale deve essere completa: il convenuto deve contestare tutti i criteri concorrenti di collegamento, salvo che vi sia un foro esclusivo o che l’attore abbia indicato un solo foro come unico criterio idoneo a radicare la competenza.
  • Se l’eccezione di incompetenza non investe tutti i fori concorrenti, essa è da considerarsi come non proposta e la competenza resta radicata presso il giudice adito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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