Sentenza n. 4583/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - delle sentenze n. 1099/2025, n. 4103/2025 e n. 4568/2025, emesse dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell’eseguire le statuizioni di tre sentenze passate in giudicato, limitatamente al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, quale difensore antistatario beneficiario della distrazione delle spese, ha chiesto l’ottemperanza delle sentenze nn. 1099/2025, 4103/2025 e 4568/2025 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro. Le sentenze, favorevoli a diversi docenti in controversie relative alla carta docente, avevano condannato il Ministero a mettere a disposizione le somme dovute e a rimborsare le spese di lite, distratte in favore del procuratore antistatario. Dedotta la mancata esecuzione delle statuizioni sulle spese nonostante il passaggio in giudicato e la notifica dei titoli, il ricorrente ha domandato il pagamento dei compensi e dei relativi accessori, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che le tre sentenze erano passate in giudicato, come attestato dalla cancelleria, erano state notificate all’Amministrazione in copia conforme e che, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In mancanza di prova dell’integrale adempimento, ha ordinato al Ministero di pagare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza € 790,67 per la sentenza n. 1099/2025, € 304,23 per la n. 4103/2025 ed € 353,13 per la n. 4568/2025, per complessivi € 1.448,02, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione di ciascuna sentenza civile fino al saldo. Per l’eventuale perdurante inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà eseguire l’incarico nei successivi 60 giorni e determinare l’importo residuo dovuto. Ha stabilito che al commissario non spetta compenso. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
I provvedimenti giurisdizionali di cui si chiede l’esecuzione – ovvero le sentenze n. 1099/2025, n. 4103/2025 e n. 4568/2025, emesse dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro – risultano essere passati in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano con riferimento a ciascuna sentenza (cfr. all. 25, 26 e 27 al ricorso).
Il TAR ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato dei titoli sulla base delle attestazioni della cancelleria relative a ciascuna sentenza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le suddette sentenze, in copia conforme, sono state poi notificate all’Amministrazione resistente (all. 4-24 al ricorso) e alla data di proposizione del ricorso oggetto di scrutinio era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
Prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Le suddette sentenze, in copia conforme, sono state poi notificate all’Amministrazione resistente (all. 4-24 al ricorso) e alla data di proposizione del ricorso oggetto di scrutinio era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
Ai fini della decisione, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza è individuato nella copia munita di attestazione di conformità.
Massime di principio
- L’ottemperanza di una sentenza di condanna nei confronti della pubblica amministrazione presuppone la prova del passaggio in giudicato del titolo e della sua notificazione in copia conforme; l’esecuzione giudiziale può essere intrapresa dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica presso la sede del debitore.
- Quando l’Amministrazione non prova l’integrale esecuzione delle statuizioni di condanna contenute in sentenze passate in giudicato e ritualmente notificate, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
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