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Ordinanza

Ordinanza n. 1068/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00081/2026, resa tra le parti, ​​

Giustizia amministrativa202601566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sez. II, che aveva accolto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatori e amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Calabria che aveva accolto la domanda cautelare della parte ricorrente in primo grado. Il testo non specifica gli atti amministrativi sostanziali oggetto del ricorso né i singoli motivi d'appello. Il Comune ha contestato la valutazione cautelare del primo giudice, chiedendone la riforma; si sono costituite la società operatrice di telecomunicazioni, le amministrazioni statali e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Pur considerando il bilanciamento degli interessi contrapposti e la prossimità dell'udienza di merito già fissata davanti al TAR, ha ritenuto insussistente il necessario fumus boni iuris dell'appello. Ha condiviso la valutazione, necessariamente sommaria, del giudice di primo grado circa la fondatezza dei motivi posti a base del ricorso originario. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; l'appello è stato respinto per difetto del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Nell'appello cautelare, il giudice di secondo grado deve verificare la sussistenza dei presupposti cautelari, incluso il fumus boni iuris, anche mediante il confronto con la delibazione sommaria compiuta dal giudice di primo grado.
  • La prossimità dell'udienza di merito davanti al giudice di primo grado e il bilanciamento degli interessi contrapposti non consentono di accogliere l'appello cautelare quando manchi il necessario fumus boni iuris.
  • L'appello cautelare va respinto quando il giudice di secondo grado condivide, in sede di cognizione sommaria, la valutazione del primo giudice sulla fondatezza dei motivi del ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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