Ordinanza n. 1068/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00081/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sez. II, che aveva accolto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (operatori e amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Calabria che aveva accolto la domanda cautelare della parte ricorrente in primo grado. Il testo non specifica gli atti amministrativi sostanziali oggetto del ricorso né i singoli motivi d'appello. Il Comune ha contestato la valutazione cautelare del primo giudice, chiedendone la riforma; si sono costituite la società operatrice di telecomunicazioni, le amministrazioni statali e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Pur considerando il bilanciamento degli interessi contrapposti e la prossimità dell'udienza di merito già fissata davanti al TAR, ha ritenuto insussistente il necessario fumus boni iuris dell'appello. Ha condiviso la valutazione, necessariamente sommaria, del giudice di primo grado circa la fondatezza dei motivi posti a base del ricorso originario. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; l'appello è stato respinto per difetto del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nell'appello cautelare, il giudice di secondo grado deve verificare la sussistenza dei presupposti cautelari, incluso il fumus boni iuris, anche mediante il confronto con la delibazione sommaria compiuta dal giudice di primo grado.
- La prossimità dell'udienza di merito davanti al giudice di primo grado e il bilanciamento degli interessi contrapposti non consentono di accogliere l'appello cautelare quando manchi il necessario fumus boni iuris.
- L'appello cautelare va respinto quando il giudice di secondo grado condivide, in sede di cognizione sommaria, la valutazione del primo giudice sulla fondatezza dei motivi del ricorso originario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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