Cassazione Penale, Sentenza n. 38914/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (omessa notifica al difensore) e ha assorbito il secondo motivo, giudicandolo pleonastico. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Caltanissetta. Non è stata quindi affrontata nel merito la questione relativa alla querela introdotta dal Dlgs. 150/2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che, in sede di rinvio, aveva riformato l'assoluzione del tribunale di Enna e aveva condannato il ricorrente per i reati indicati. Il ricorso per cassazione deduceva: (1) violazione di norme processuali per omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello; (2) assenza di querela rispetto al reato contestato alla luce delle modifiche introdotte dal Dlgs. 150/2022.
Norme richiamate
Codice penale
artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7
Sono le norme in base alle quali il Biancoviso era stato originariamente imputato e successivamente condannato in appello; tuttavia la Cassazione non ha esaminato nel merito la fondatezza della condanna a causa di un vizio processuale rilevante.
Decreto Legislativo 150/2022
Riferimento normativo alle modifiche che possono incidere sulla necessità della querela per il reato contestato; la Corte non ha deciso sulla sua applicazione perché il vizio procedurale principale ha reso superfluo l'accertamento.
Norme processuali sulla notifica del decreto di citazione in appello
L'omessa notificazione al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello configura un vizio procedurale idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, potendo pregiudicare il diritto di difesa e la regolarità del processo di impugnazione.
Massime di principio
- L'omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello è un vizio formale rilevante che può portare all'annullamento della sentenza impugnata: garantire sempre la regolare notificazione agli avvocati incaricati.
- Quando sussiste un vizio procedurale decisivo, la Corte di legittimità può annullare senza esaminare questioni sostanziali accessorie; i profili sostanziali (es. esistenza della querela) restano quindi spesso non valutati.
- Se si sollevano più motivi di ricorso, quelli processuali che compromettono la validità dell'impugnazione possono assorbire i restanti motivi, rendendo superflua la loro analisi.
- Le modifiche legislative (es. Dlgs. 150/2022) che incidono sui presupposti di procedibilità devono essere valutate solo se il procedimento è regolarmente formato e non viziato da nullità o omissioni di notifica.
- In casi analoghi è consigliabile chiedere immediatamente la restituzione dei termini o l'annullamento per nullità di notifica quando sussistono omissioni nella comunicazione degli atti che limitano il diritto di difesa.
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