Sentenza del 28/07/2017 n. 18786 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale, relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento. Deduceva, da un lato, che in appello non erano state formulate domande nuove, ma solo nuove argomentazioni a sostegno di eccezioni già proposte, e che i motivi di appello erano sufficientemente specifici. Dall'altro lato, contestava la validità della notificazione della cartella, sostenendo che l'invio diretto tramite servizio postale da parte dell'agente della riscossione fosse illegittimo e che mancasse la relata di notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili: il primo per difetto di autosufficienza e per errata individuazione del vizio processuale, il secondo perché l'appello non risultava realmente specifico e la Ctr aveva comunque esaminato le ragioni dedotte. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti infondati: la notificazione della cartella può essere effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una distinta relata, perfezionandosi con la ricezione da parte del destinatario. Il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato assorbito. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.200 euro a favore dell'Agenzia delle Entrate e in 5.600 euro a favore di Equitalia E.Tr., oltre agli ulteriori accessori indicati in sentenza.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Divieto di nuove domande ed eccezioni in appello.
La censura relativa alla violazione del divieto di domande nuove deve essere formulata correttamente e sostenuta mediante la trascrizione degli atti processuali necessari a consentire il confronto tra il ricorso introduttivo e l'appello.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Requisiti dell'atto di appello.
L'appello tributario deve contenere motivi specifici, direttamente correlati alla sentenza impugnata; una esposizione meramente argomentativa e non collegata alle statuizioni del primo giudice può comportare l'inammissibilità.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'invio diretto della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento costituisce una modalità autonoma e legittima di notificazione, alternativa alla notificazione eseguita da soggetti notificatori. In tale ipotesi non è necessaria una separata relata, poiché l'avviso di ricevimento documenta la consegna.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, disposizioni sulla notificazione degli atti tributari
Le disposizioni sulla notificazione degli atti tributari non impediscono, nel caso della cartella di pagamento, la modalità speciale di invio diretto prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Codice di procedura civile, art. 156
Sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo.
La questione sulla sanatoria non è stata ritenuta rilevante, perché la notificazione eseguita mediante invio diretto con raccomandata era valida in origine e non semplicemente sanata dal raggiungimento dello scopo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
La violazione del divieto di domande nuove in appello integra un error in procedendo e deve essere denunciata ai sensi del n. 4, non come mera violazione di legge sostanziale ai sensi del n. 3.
Massime di principio
- Quando si contesta in Cassazione una pronuncia di inammissibilità dell'appello, il ricorrente deve trascrivere nel ricorso gli atti processuali rilevanti, almeno nella parte necessaria a dimostrare l'errore denunciato; il semplice rinvio agli atti o una loro sintesi può comportare l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
- I motivi di appello devono criticare in modo puntuale le specifiche statuizioni della sentenza impugnata. Nuove argomentazioni possono essere ammesse solo se sostengono domande ed eccezioni già proposte e non introducono una nuova causa petendi o una nuova pretesa.
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In questa modalità non è necessaria una relata separata: la prova della notificazione è data dall'avviso di ricevimento e dalla ricezione del destinatario.
- La contestazione della notificazione deve distinguere tra inesistenza, nullità e mera irregolarità; non si può invocare la mancanza della relata quando la legge prevede una modalità di notificazione in cui l'avviso di ricevimento svolge quella funzione documentale.
- Nel giudizio di Cassazione è essenziale qualificare correttamente il vizio denunciato: gli errori relativi allo svolgimento del processo devono essere dedotti come error in procedendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, e non genericamente come violazione di legge.
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