Cassazione Penale, Sentenza n. 13942/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo di beni a suo nome ritenuti riconducibili all'indagato Antonio Andreano. I motivi di impugnazione erano: (1) censura della mancata indicazione, nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, dei beni poi sequestrati in sede esecutiva dal PM; (2) contestazione del fumus e della qualificazione giuridica dei reati ascritti ad Andreano, nonché della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; (3) dedotta illegittimità della valutazione che avrebbe qualificato la società come mero terzo non legittimato a sollevare questioni attinenti ai presupposti della misura cautelare
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: non sussiste obbligo normativo per il Giudice per le indagini preliminari di individuare specificamente i beni da sequestrare in caso di sequestro per equivalente, essendo riservata alla fase esecutiva (di competenza del PM) l'individuazione concreta dei beni. Ha inoltre rigettato i secondi e terzi motivi, affermando il consolidato principio secondo cui il terzo non può sostituirsi all'indagato per contestare il fumus del reato, la sua qualificazione o la configurabilità di circostanze rilevanti ai fini della prescrizione, anche quando la società sia ritenuta nella pratica riconducibile all'indagato. È stato inoltre rilevato il formarsi del giudicato cautelare su questioni già decise in precedente istanza di riesame. Per effetto dell'inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata solo per precisare limiti di esposizione del ricorso e per la motivazione sommaria; non incide sul merito del sequestro
art. 416-bis.1 cod. pen.
Riferita come aggravante che, se riconosciuta, incide sui termini di prescrizione: la Corte ha ritenuto che la contestazione di tale aggravante non possa essere compiuta dal terzo al posto dell'indagato nel giudizio di riesame
art. 616 cod. proc. pen.
Aplicata per disporre l'onere delle spese del procedimento a carico della parte che ha proposto il ricorso inammissibile
Sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di condanna alle spese e valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti citati)
Sez. 3, n. 17087 del 15/03/2019 Savarese; Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017 Cavicchi; Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012 Falchero; Sez. 2, n. 33167 del 16/09/2025 Mingolla; Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017 Coscioni; Sez. 3, n. 38512 del 22/06/2016 Frisio; Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025 Putignano e altri
Uso consolidato della giurisprudenza per affermare che nel sequestro per equivalente il GIP non è tenuto a individuare specificamente i beni e che il terzo non può in sede di riesame sostituirsi all'indagato nella contestazione dei presupposti di legittimità della misura
Massime di principio
- Nel sequestro preventivo per equivalente il giudice che emette il provvedimento può limitarsi a indicare il valore o la somma corrispondente al profitto del reato; l'individuazione concreta dei beni è operazione riservata alla fase esecutiva affidata al Pubblico Ministero
- Se un bene è formalmente intestato a un terzo ma è ritenuto nella disponibilità dell'indagato, il terzo può tutelarsi mediante il giudizio di riesame per far valere la propria titolarità o disponibilità esclusiva; tuttavia, in tale sede il terzo non può sostituirsi all'indagato nel contestare il fumus del reato o la qualificazione giuridica dei fatti
- Le questioni già decise con precedente istanza di riesame configurano un giudicato cautelare e impediscono la rinnovazione delle stesse questioni salvo nuovi elementi rilevanti
- Quando una società è considerata riconducibile all'indagato, le questioni che attengono alla difesa personale dell'indagato (es. prescrizione, aggravanti che incidono sui termini) devono essere dedotte dall'indagato stesso e non possono essere sollevate efficacemente da terzi che fungano da filtraggio
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile trova applicazione l'onere delle spese e, salvo responsabilità grave, il versamento alla Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.
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