Cassazione Penale, Sentenza n. 23180/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L'imputazione riguardava la detenzione di oltre 23 kg di cocaina, parte occultata nella sua autovettura e parte in un vano nel residence. Ndini ha sostenuto di aver collaborato fornendo l'indicazione di un applicativo per recuperare messaggi da tre telefoni sequestrati, la localizzazione di un furgoncino di cui aveva le chiavi e di aver favorito il ritrovamento di ulteriori 2 kg di stupefacente; inoltre ha invocato la sua incensuratezza e la cessazione dei collegamenti con i corrrei, lamentando violazione dell'art. 274, ultimo comma, lett. C, cod.proc.pen.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato in modo concreto e oggettivo che le informazioni fornite fossero state determinanti per il rinvenimento della droga o per l'individuazione del circuito criminale. È stato sottolineato il radicamento dell'imputato nell'ambiente del narcotraffico, la sofisticazione delle tecniche di occultamento (vanI appositi, resettaggio del cellulare da remoto) e il fatto che Ndini non abbia fornito elementi utili per identificare altri partecipanti al traffico. Pertanto la collaborazione è stata ritenuta di scarso rilievo ai fini cautelari e l'assenza di precedenti non ha prevalso sulle esigenze cautelari. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73
Valutato in relazione al riconoscimento dell'attenuante della collaborazione (settimo comma): la Corte richiede che la collaborazione consista nella rivelazione di elementi idonei a individuare e neutralizzare il circuito criminoso; contributi parziali o non risolutivi non giustificano attenuazione rilevante ai fini cautelari.
d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2
Richiamato per inquadrare la contestazione di responsabilità e le aggravanti/elementi dell'imputazione relativa alla detenzione del rilevante quantitativo di stupefacente.
Codice di procedura penale, art. 274, ultimo comma, lett. C
Invocato dal ricorrente per sostenere la cessazione dei pericoli cautelari; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la buona condotta e la cessazione dei collegamenti non escludono il rischio di reiterazione quando sussistano elementi concreti che mostrino il radicamento del soggetto nel circuito criminoso.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
Norma richiamata per gli adempimenti di comunicazione amministrativa conseguenti al provvedimento; non incide sul merito della decisione.
Giurisprudenza: Sez. 4, Sentenza n. 42463 del 14/06/2018 (Albini)
Richiamata per il principio secondo cui l'attenuante per collaborazione presuppone che il collaboratore abbia offerto tutto il proprio patrimonio di conoscenze utili, in astratto, a identificare i responsabili e a impedire ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa.
Massime di principio
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con misura meno afflittiva invocando la collaborazione, è necessario fornire elementi concreti e utili per identificare e smantellare il circuito criminoso; indicazioni parziali o che non permettono di individuare altri responsabili hanno scarso valore cautelare.
- L'assenza di precedenti penali e una buona biografia non sono di per sé sufficienti ad escludere esigenze cautelari quando emergono elementi che indicano un radicamento del soggetto nell'ambito del traffico di stupefacenti e capacità di occultamento sofisticate.
- La motivazione del giudice che valuta l'utilità delle dichiarazioni del detenuto è difficilmente censurabile se manca il nesso causale oggettivo tra le informazioni rese e il concreto esito investigativo.
- Tecniche investigative e aspetti fattuali quali la detenzione di ingenti quantitativi, vani occultati e comportamenti volti a eludere l'acquisizione di prove (es. reset remoto del telefono) rafforzano l'apprezzamento del pericolo di reiterazione.
- La concessione di attenuanti per collaborazione richiede che il soggetto abbia offerto tutto il patrimonio informativo necessario a neutralizzare l'attività delittuosa e identificare i coautori; altrimenti la collaborazione può essere ritenuta inefficace ai fini cautelari.
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