Cassazione Penale, Sentenza n. 28179/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Violazione di legge e vizio di motivazione con travisamento della prova: il ricorrente contestava che la Corte territoriale non avesse considerato che svolgeva un servizio di portierato a turni di otto ore (non vigilanza ininterrotta), che il possesso delle chiavi non è decisivo perché esistevano altre vie di accesso, e che l'alternanza con il coimputato rendeva impossibile attribuire materialmente e soggettivamente i singoli furti a lui.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito un apparato argomentativo logico e coerente, valorizzando elementi indiziari unitari (reiterazione dei furti durante i periodi di vigilanza, obbligo di permanenza ininterrotta a settimane alterne secondo il contratto, rinvenimento di tracce presso l'ingresso sorvegliato, possesso delle chiavi, complessità dei furti e mancata segnalazione di eventi anomali come incendi). Sulla prescrizione la Corte ha precisato che per furti pluriaggravati collegati da continuazione interna il termine va calcolato per ciascun episodio; ricostruito il dies a quo (8 marzo 2012) e calcolate le sospensioni, il termine finale risultava successivo alla sentenza impugnata. Per l'inammissibilità del ricorso non è stato possibile dichiarare cause di non punibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative del codice di procedura penale
Limita l'ambito del ricorso per cassazione ai motivi indicati dall'articolo; la Corte di cassazione verifica la legittimità formale e l'esistenza di un apparato argomentativo logico senza riconsiderare i fatti di merito.
art. 161 cod. pen.
Stabilisce i termini di prescrizione applicabili ai reati; utilizzato per calcolare il termine massimo (anni 12 e mesi 6 nel caso di furto pluriaggravato) e determinare il dies a quo e la decorrenza, con l'aggiunta delle sospensioni previste.
art. 129 cod. proc. pen.
Regola la declaratoria di estinzione del reato e altre cause di non punibilità; la Corte ha rilevato che, in presenza di un ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma valido rapporto di impugnazione che consenta la declaratoria di non punibilità in cassazione.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una diversa valutazione dei fatti: il controllo è limitato a verificare la razionalità e la coerenza dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata.
- In processi basati su prove indiziarie il giudice deve valutare gli indizi in modo unitario e sistemico; critiche parcellizzate a singoli elementi non sono sufficienti a integrare un vizio di motivazione.
- Per reati ripetuti va chiarito se si tratta di una singola azione prolungata o di più episodi distinti: nel primo caso il dies a quo per la prescrizione può essere l'ultimo atto continuativo (es. captazioni energetiche), nel secondo la prescrizione va calcolata per ciascun episodio, soprattutto quando è contestata la continuazione interna.
- Circostanze come reiterazione dei furti durante i turni di sorveglianza, possesso delle chiavi, mancata segnalazione di eventi anomali e tracce di passaggio presso i punti presidiati possono rafforzare un quadro indiziario sufficiente per la condanna.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, la Corte non può procedere d'ufficio a dichiarare cause di non punibilità o estinzione del reato che richiedano una valutazione collegata al rapporto di impugnazione.
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