Sentenza n. 6/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e ordine di vendita o cessione delle armi detenute
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, il vizio di motivazione e il difetto di istruttoria. Secondo la prospettazione, il divieto si sarebbe fondato sulla mera enunciazione della mancanza del requisito di affidabilità, mediante formule stereotipate, senza specifici accertamenti sui requisiti psico-fisici e senza adeguata dimostrazione di una prognosi di inaffidabilità. Ha inoltre richiamato certificazioni mediche attestanti l’assenza di disturbi psichici e lamentato la lesione del diritto di difesa derivante dal diniego di accesso agli atti, motivato dall’esistenza del segreto investigativo. Il provvedimento era stato adottato dopo il ritiro cautelare delle armi da parte dei Carabinieri, in relazione a una comunicazione di notizia di reato e a un procedimento penale originato dalla denuncia-querela della coniuge per il reato di cui all’art. 612 bis c.p., concernente plurimi episodi di molestia e minaccia e una situazione di forte conflittualità familiare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto che il divieto prefettizio di detenere armi abbia natura cautelare e preventiva e presupponga non la prova dell’avvenuto abuso né un giudizio di pericolosità sociale, ma una valutazione prognostica sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abuso. In tale ambito il Prefetto dispone di ampia discrezionalità, mentre il giudice verifica l’esistenza e la consistenza dei fatti posti a fondamento della misura, nonché la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi, anche con criterio probabilistico. Nel caso concreto, la motivazione per relationem alla nota dei Carabinieri e agli atti del procedimento penale è stata ritenuta sufficiente. La comunicazione di notizia di reato e la querela descrivevano almeno tre episodi di molestia e minaccia e un quadro di intensa conflittualità familiare, idoneo a giustificare, in via preventiva, la valutazione di inaffidabilità, pur in assenza di un accertato abuso delle armi o di una condanna penale. Anche i certificati medici prodotti dal ricorrente confermavano l’esistenza dei contrasti familiari e non escludevano il rischio valutato dall’Amministrazione. Non sono stati ravvisati manifesta irragionevolezza, travisamento o difetto di istruttoria. È stata inoltre esclusa la lesione del diritto di difesa: il diniego di accesso agli atti investigativi non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento, potendo l’interessato attivare i rimedi per acquisire gli atti e utilizzare le informazioni ottenute nel ricorso o mediante motivi aggiunti. In concreto, il ricorrente non aveva svolto ulteriore attività difensiva neppure dopo il deposito degli atti acquisiti dal Tribunale. Il TAR ha lasciato impregiudicata la possibilità di presentare un’istanza di riesame qualora fosse dimostrato il superamento della situazione di rischio.
Norme richiamate
art. 39 r.d. n. 773/1931 (TULPS)
il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne
La norma attribuisce al Prefetto un potere cautelare e preventivo fondato su un giudizio prognostico di affidabilità e sul rischio di abuso delle armi; non richiede né la prova di un abuso già verificatosi né un accertamento di pericolosità sociale o una condanna penale.
art. 699 c.p.
Il possesso e il porto di armi costituiscono una deroga al generale divieto penale e sono subordinati al rigoroso accertamento dell’affidabilità dell’interessato.
art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110
La possibilità di detenere e portare armi non integra un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto, condizionata al possesso di requisiti di affidabilità.
art. 612 bis c.p.
La denuncia-querela per atti persecutori, con la descrizione di plurimi episodi di molestia e minaccia nell’ambito di una forte conflittualità familiare, costituisce elemento fattuale idoneo a concorrere alla prognosi preventiva di inaffidabilità nella detenzione di armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenere armi ai sensi dell’art. 39 TULPS è una misura cautelare e preventiva, diretta ad anticipare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; può essere adottato senza che sia provato un abuso già commesso, una condanna penale o una specifica pericolosità sociale.
- Il presupposto del divieto di detenzione di armi è un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abuso. Tale giudizio può fondarsi anche su situazioni non tradottesi in condanne o misure di pubblica sicurezza, purché rivelatrici di una condotta non compatibile con il buon uso delle armi.
- Una situazione di grave conflittualità familiare, accompagnata da denunce o querele concernenti plurimi episodi di minaccia o molestia, può giustificare preventivamente il divieto di detenzione di armi anche quando non sia stato accertato alcun uso improprio delle stesse.
- La motivazione del divieto prefettizio può essere resa per relationem mediante il richiamo a informative di polizia e agli atti istruttori richiamati, purché tali elementi consentano di individuare fatti concreti dai quali desumere, secondo una valutazione non arbitraria, il rischio di abuso.
- Il sindacato del giudice amministrativo sui divieti di detenzione di armi comprende la verifica della consistenza dei fatti posti a fondamento della decisione e della ragionevolezza e proporzionalità della prognosi prefettizia, secondo un criterio necessariamente probabilistico, ma non si sostituisce alla valutazione amministrativa ove essa non risulti manifestamente irrazionale o arbitraria.
- Il diniego di accesso agli atti investigativi non comporta automaticamente l’illegittimità del provvedimento conclusivo: l’interessato può attivare i rimedi amministrativi o giurisdizionali per ottenere la conoscenza degli atti e utilizzare le informazioni acquisite nel ricorso o mediante motivi aggiunti.
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