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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13351/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati connessi al narcotraffico e all'associazione di tipo mafioso (art. 74 DPR 309/1990, art. 73 DPR 309/1990, art. 416-bis c.p.). Il ricorrente denunciava carenza e contraddittorietà della motivazione sul profilo della gravità indiziaria rispetto alla partecipazione stabile all'associazione (contestando l'interpretazione di alcune conversazioni intercettate, l'identificazione come "cognato del cacato" e la mancanza di riscontri investigativi ulteriori), l'erronea applicazione delle aggravanti (finalità di agevolazione mafiosa e carattere armato) e la mancata valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva), anche alla luce del tempo trascorso dagli ultimi reati-fine e della disarticolazione dell'organizzazione nel 2019.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti: ha confermato che gli elementi ritenuti dal Tribunale (inclusa l'iscrizione del nome nella lista degli spacciatori e le intercettazioni) sono sufficienti a fondare la gravità indiziaria circa l'appartenenza all'associazione e l'aggravante di cui all'art. 416-bis (metodo mafioso e finalità di agevolazione). Ha però censurato la motivazione del Tribunale sull'attualità delle esigenze cautelari, ritenendola carente e talvolta apparente, specialmente alla luce dell'intervallo temporale dagli ultimi fatti, dell'arresto dei vertici e dell'assenza di condotte recenti sintomatiche di perdurante pericolosità. Ha altresì dichiarato inammissibili le nuove dichiarazioni di collaborazione prodotte in cassazione. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per un nuovo esame specifico e motivato in punto di attualità delle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Usata per inquadrare le accuse relative al traffico di stupefacenti; la Corte ha valutato la rilevanza delle circostanze aggravanti connesse al contesto associativo e alla modalità di gestione del commercio di droga

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Riferito al reato di detenzione e spaccio di stupefacenti (reati-scopo); i reati-fine sono stati considerati elementi sintomatici del ruolo del ricorrente nella rete di distribuzione

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che fossero presenti indizi idonei a configurare l'appartenenza ad associazione di tipo mafioso e la consapevolezza della finalità di agevolare il sodalizio; la valutazione dei rapporti, delle "liste" e delle intercettazioni è stata considerata congrua

  • art. 125 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alle censure: la Corte non può riesaminare in sede di legittimità i fatti e le valutazioni di merito già compiute dal giudice di merito

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulle impugnazioni; riferita alle liti cautelari e alla correttezza dell'istruttoria e della motivazione del riesame

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiede una valutazione prognostica sull'attualità del pericolo (pericolo di recidiva): la Corte ha ricordato che il giudice deve effettuare una valutazione accurata della personalità, delle modalità del fatto e del contesto, tanto più approfondita quanto maggiore è il tempo trascorso

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per alcuni reati; la Corte ha precisato che tale presunzione non è assoluta e che il tempo trascorso e l'assenza di condotte successive possono integrare elementi per ritenere venute meno le esigenze cautelari

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Richiamata nell'ottica della interpretazione costituzionalmente orientata della presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari (effetto sul bilanciamento temporale della prognosi)

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203)

    Richiamato in relazione all'origine normativa dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1; la Corte ha ritenuto correttamente valutata la rilevanza mafiosa dell'ambito associativo

Massime di principio

  • In caso di custodia cautelare per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la gravità indiziaria può essere fondata su più elementi combinati (liste degli aderenti, intercettazioni, rapporti operativi): il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare il peso di tali elementi e la Cassazione non rivede le valutazioni di merito, salvo illogicità manifeste.
  • L'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis) richiede evidenze sul metodo (imposizioni, punizioni, controllo del territorio) e sulla consapevolezza del partecipante di contribuire alla finalità del sodalizio; la mera contestazione formale non è sufficiente a escluderla se gli indizi dimostrano tali aspetti.
  • La sussistenza del "carattere armato" dell'associazione o altre aggravanti può essere censurata solo se la loro esclusione inciderebbe sull'an o sul quomodo della misura cautelare; altrimenti la loro doglianza potrebbe risultare priva di interesse cautelare.
  • Sull'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) il giudice deve compiere una valutazione prognostica complessiva che pesi la temporalità dei fatti, la condotta successiva dell'indagato, la personalità e il contesto socio-ambientale: il tempo trascorso e l'assenza di condotte recenti possono far venir meno la presunzione relativa di pericolosità.
  • In sede di Cassazione non sono ammissibili nuovi documenti o dichiarazioni che costituiscano nuova prova, salvo che non si tratti di documenti che non potevano essere prodotti nei precedenti gradi: attenzione alla tempestività e alla disponibilità delle prove nei gradi inferiori.
  • Le censure difensive che chiedono una diversa interpretazione delle intercettazioni o una riconsiderazione del peso probatorio sono, di norma, valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione; quindi il ricorso deve concentrarsi su vizi di diritto o carenze logiche e motivazionali nel provvedimento impugnato.
  • Quando si impugna una misura cautelare, è strategico far leva su profili di attualità del pericolo e sulla insufficiente motivazione del giudice circa la prognosi di recidiva, più che tentare di riformulare integralmente la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.

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