Cassazione Penale, Sentenza n. 4789/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, lamentando: 1) nullità del decreto di citazione per indeterminatezza dell'imputazione; 2) assenza di accertamenti sulla disponibilità da parte dell'imputato della strumentazione per l'asserita contraffazione e mancanza di verifiche sull'illecita provenienza della merce; 3) errata esclusione della riqualificazione in incauto acquisto; 4) omissione della pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo con riferimento all'omessa pronuncia sulla convertibilità della pena detentiva in pena pecuniaria; per questo motivo ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di merito per nuovo esame esclusivamente su quel punto. Sui restanti motivi il ricorso è stato rigettato come generico o infondato: la Corte ha ritenuto valida l'imputazione (sufficientemente descrittiva), fondata la valutazione probatoria della contraffazione/ricettazione sulle risultanze del verbale di sequestro e sulle modalità di detenzione e documentazione della merce, e corretta l'esclusione della riqualificazione in incauto acquisto. L'affermazione di responsabilità è divenuta irrevocabile nei limiti indicati.
Norme richiamate
Codice penale, art. 474
Riguarda il commercio di prodotti con segni falsi; nel caso è stato contestato al ricorrente e ritenuto provato dalla Corte in base al verbale di sequestro e alle modalità di detenzione della merce
Codice penale, art. 648
Norma sulla ricettazione; la Corte ha ritenuto configurato il dolo (anche eventualmente in forma di dolo eventuale) sulla base di elementi indiziari che fanno ritenere la consapevolezza dell'origine illecita
Codice penale, art. 473
Norma sulla contraffazione dei marchi (reato presupposto); la Corte ha rilevato che l'imputazione non contestava direttamente la contraffazione ai sensi di questo articolo ma il commercio/ricettazione dei prodotti falsi
Codice penale, art. 712
Richiamato in relazione alla possibile configurazione di una contravvenzione (incauto acquisto); la Corte ha escluso l'applicabilità di tale contravvenzione nel caso concreto
Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. c)
Disposizione che consente l'annullamento con rinvio limitatamente a parti della sentenza; la Corte l'ha applicata per annullare e rinviare solo in relazione all'omessa pronuncia sulla conversione della pena
Codice di procedura penale, art. 624
Norma richiamata per spiegare l'irripetibilità dell'affermazione di responsabilità quando l'annullamento è limitato: la Corte ha stabilito che l'affermazione di colpevolezza resta irrevocabile rispetto alla parte non annullata
Massime di principio
- Un'imputazione è adeguata se descrive con sufficiente specificità i tratti essenziali del fatto in modo da permettere la difesa; la mera contestazione di indeterminatezza va motivata concretamente
- La prova della ricettazione o della consapevolezza della provenienza illecita può desumersi da elementi indiziari: assenza di documentazione fiscale, modalità anomale di detenzione, mancanza di confezionamento o cartellini possono indicare la conoscenza dell'illiceità
- La qualificazione giuridica del fatto deve essere esaminata rispetto alle imputazioni effettivamente contestate; non è necessario che l'imputato sia accusato di tutti i reati presupposti commessi da terzi
- La Corte di Cassazione corregge omissioni formali della motivazione (es. mancata pronuncia su istanze di conversione della pena) con annullamento limitato e rinvio, senza in genere rimettere in discussione l'affermazione di responsabilità già adeguatamente motivata
- Le impugnative generiche o non confrontate con le specifiche argomentazioni della sentenza di merito sono destinate a essere dichiarate infondate per difetto di specificità
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