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Ordinanza

Ordinanza n. 137/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio CS/1707/2025, Numero Protocollo CS/99220/2025 del 22.09.2025, adottata dal Municipio ROMA XIII - Direzione di Struttura Territoriale - U.O. Amministrativa e Affari Generali, notificata il 24.09.2025, con la quale veniva comunicato il diniego alla istanza Prot. CS/74751 del 16.07.2025 di nuova concessione per variazione dell'occupazione di suolo pubblico permanente a servizio del locale sito in Via delle Fornaci n. 11 – Roma; - e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenziali;

Giustizia amministrativa202515205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo della nuova concessione per variazione dell'occupazione permanente di suolo pubblico a servizio di un locale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato da Roma Capitale sulla domanda di nuova concessione per la variazione dell'occupazione permanente di suolo pubblico con tavoli e sedie, presentata per adeguamento alla disciplina della Delibera A.C. n. 118/2025. L'Amministrazione aveva previamente comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; il ricorrente aveva presentato osservazioni e nuovi elaborati grafici, deducendo l'illegittimità del diniego definitivo. Dalla motivazione dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di violazione di legge o di eccesso di potere articolati nel ricorso. La questione tecnica da accertare riguarda il rispetto del corridoio di passaggio pedonale di due metri, previsto dall'art. 10, comma 2, della DAC n. 118/2025, considerando il progetto originario, gli elaborati integrativi e l'effettivo stato dei luoghi, anche con riferimento alla cabina Telecom e all'invaso antistante il civico 9.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento e non ha accolto né respinto definitivamente il ricorso. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. In vista della decisione, ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., da svolgersi in contraddittorio, affidandola al Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri di Roma, con facoltà di delega a un professionista iscritto all'ordine e operante su Roma. Il verificatore dovrà accertare, sulla base del progetto, degli elaborati integrativi e dello stato effettivo dei luoghi, se sia rispettato il passaggio pedonale minimo di due metri richiesto dall'art. 10, comma 2, DAC n. 118/2025. Le parti potranno nominare propri consulenti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la relazione dovrà essere depositata entro il 30 aprile 2026. È stato disposto un acconto di euro 200,00, posto solidalmente a carico delle parti. La trattazione del merito è stata fissata per il 14 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Le esigenze cautelari possono essere tutelate, invece che mediante una misura sospensiva, attraverso la sollecita fissazione della discussione nel merito.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione affidata a un organo verificatore per l'accertamento tecnico dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 10, comma 2, DAC n. 118/2025

    rispetto dei due metri per il passaggio pedonale

    La disposizione è assunta quale parametro tecnico per verificare la conformità dell'occupazione di suolo pubblico richiesta.

Massime di principio

  • Quando la decisione cautelare richiede un accertamento tecnico dello stato dei luoghi e le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate dalla rapida definizione della causa, il giudice amministrativo può disporre una verificazione e fissare sollecitamente l'udienza di merito, senza pronunciarsi immediatamente sulla sospensione dell'atto impugnato.
  • La verificazione deve essere svolta in contraddittorio tra le parti e può essere affidata a un organismo tecnico qualificato, anche con facoltà di delega a un professionista dotato di adeguata competenza, quando l'accertamento riguardi la conformità concreta di un progetto allo stato dei luoghi.
  • Ai fini della verifica della legittimità di un diniego relativo all'occupazione di suolo pubblico, il rispetto di una distanza minima per il passaggio pedonale deve essere valutato considerando congiuntamente il progetto presentato, gli elaborati integrativi prodotti nel procedimento e l'effettiva conformazione dei luoghi.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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