Cassazione Penale, Sentenza n. 46455/2023 del 17/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza per l'applicazione delle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà) chiedendo inoltre che la misura fosse eseguita in Germania. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato l'istanza inammissibile ai sensi dell'art. 58 quater, comma 7‑bis della legge 26/7/1975 n.354 perché il ricorrente era già stato destinatario in precedenza dell'affidamento in prova poi revocato e gli è stata riconosciuta la recidiva qualificata. A mezzo difensore il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.58 quater, comma 7‑bis in relazione agli artt.3 e 27 Cost. e ha dedotto violazione di legge per mancata valutazione soggettiva dei requisiti di accesso, nonché carenza di motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.79/2007 che ha già valutato la disciplina e i limiti transitori; inoltre ha ritenuto non censurabile la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che, oltre al vizio normativo invocato, ha evidenziato nel merito la carenza dei presupposti per la misura a causa di comportamenti del ricorrente (ammonimento per lite in detenzione) che dimostrano l'inaffidabilità richiesta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 58 quater, comma 7‑bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
art. 58 quater, comma 7‑bis L. 354/1975
Prevede un'ostatività all'accesso a misure alternative per chi ha già fruito dell'affidamento in prova, specialmente se revocato, e limita la ripetuta concessione. La Corte ha ritenuto la norma applicabile e non incostituzionale nella parte rilevante al caso, in linea con la giurisprudenza costituzionale.
art. 47 ord. pen.
Individua i presupposti generali per l'accesso alle misure alternative; la difesa sosteneva la sussistenza dei presupposti oggettivi, ma la norma ostativa ha prevalso unitamente alla valutazione soggettiva negativa.
art. 99, comma 4, cod. pen.
art. 99, comma quarto c.p.
Riferimento alla recidiva qualificata: la dichiarazione di recidiva costituisce elemento valutabile ai fini dell'applicabilità delle misure alternative, segnalando una maggiore pericolosità sociale.
artt. 3 e 27 Cost.
Richiamati dalla difesa per la presunta lesione dei principi di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena; la Corte ha ritenuto che la limitazione prevista dall'art.58 quater non contrasti con tali principi alla luce dell'interpretazione costituzionale e della giurisprudenza.
legge n.251/2005
legge 5 dicembre 2005, n. 251
Modifiche che hanno ampliato le preclusioni all'accesso ai benefici; la Corte costituzionale ha esaminato la compatibilità di tali modifiche con la tutela retroattiva dei percorsi rieducativi in sentenza n.79/2007.
Sentenza Corte Costituzionale n.79/2007
La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimi alcuni aspetti della riforma nella parte in cui non prevedeva tutele transitorie per chi, prima della riforma, aveva già raggiunto un grado di rieducazione; tuttavia ha confermato la legittimità di regole che, per il futuro, limitano l'accesso ripetuto a benefici quando ciò è funzionale a prevenire la persistenza di pericolosità sociale.
Massime di principio
- La richiesta di misure alternative è inammissibile quando la normativa (art.58 quater, comma 7‑bis L.354/1975) esclude la ripetuta concessione a chi ha già fruito del beneficio poi revocato e sia stata riconosciuta la recidiva qualificata.
- Le censure di incostituzionalità su questa materia sono frequentemente ritenute manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (es. sent. n.79/2007), salvo casi in cui ricorrano profili transitori specifici previsti dalla stessa giurisprudenza.
- Anche quando sussistano requisiti oggettivi formali (art.47 ord. pen.), il giudice conserva margine di valutazione sulla sussistenza dei requisiti soggettivi e comportamentali; comportamenti negativi in esecuzione (es. ammonimenti, condotte disciplinari) possono determinare il rigetto.
- La motivazione del giudice di sorveglianza, seppur sintetica, è adeguata purché non presenti vizi logici evidenti; la mancata estesa valutazione soggettiva può essere coperta dalla previsione normativa ostativa quando applicabile.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare la possibilità di eccepire profili transitori o retroattivi solo se il beneficio era stato ormai consolidato alla data della riforma; altrimenti la previsione di divieto è destinata a prevalere.
- La richiesta di esecuzione della misura alternativa all'estero (es. in Germania) richiede valutazioni aggiuntive di ordine pratico e di cooperazione internazionale ma non elimina le preclusioni sostanziali previste dalla legge italiana.
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