Cassazione Penale, Ordinanza n. 04468/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati condannati in secondo grado per plurime cessioni di sostanza stupefacente. Uno dei ricorrenti contesta, con un motivo unico, la qualificazione dei fatti come non di lieve entità ex art. 73 d.P.R. 309/1990 per i capi indicati in sentenza; l’altro ricorrente propone più motivi contro l’affermazione di responsabilità per i reati ascritti e contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche. In sintesi, la Corte di cassazione ha esaminato le doglianze relative alla valutazione complessiva delle condotte di trasporto e cessione di cocaina, realizzate nel periodo dell’emergenza epidemiologica mediante un corriere espresso che, in quel frangente, poteva circolare liberamente e quindi rendeva più difficili i controlli delle forze dell’ordine. La Corte ha ritenuto anche non censurabile il giudizio di responsabilità dell’altro imputato, fondato su argomentazioni convergenti tra Tribunale e Corte d’appello, e ha confermato il diniego delle attenuanti generiche per l’assenza di elementi favorevoli e per la reiterazione di cessioni con modalità astute.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità è stata motivata dalla manifesta infondatezza dei motivi dedotti: da un lato, correttezza della valutazione di non lieve entità dei fatti ex art. 73 d.P.R. 309/1990; dall’altro, insussistenza di manifeste illogicità nella motivazione sull’affermazione di responsabilità e legittimità del diniego delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
La lieve entità è stata esclusa alla luce di una valutazione complessiva delle condotte di trasporto e cessione di cocaina, del contesto emergenziale e dell’uso di un corriere espresso che agevolava la circolazione e rendeva più difficili i controlli.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto corretto perché non erano emersi elementi favorevoli e le cessioni erano state reiterate e attuate con modalità callide.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai fini della lieve entità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del contesto operativo e dell’eventuale capacità agevolatrice degli strumenti utilizzati per il trasporto o la cessione.
- La circostanza che l’attività illecita sia stata realizzata sfruttando condizioni esterne eccezionali, idonee a ridurre i controlli e a favorire la circolazione della merce, può incidere in senso sfavorevole sull’apprezzamento della lieve entità.
- In sede di legittimità, la censura sulla responsabilità penale è inammissibile quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto e non evidenzia manifeste illogicità della motivazione di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto dell’assenza di elementi positivi e valorizzi la reiterazione delle condotte e le modalità particolarmente accorte dell’azione criminosa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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