Cassazione Penale, Sentenza n. 3845/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., l'annullamento del titolo esecutivo relativo alla sentenza del Tribunale di Sciacca del 6/11/2018 (divenuta irrevocabile il 22/03/2019) sostenendo di non aver avuto conoscenza del procedimento e, in via subordinata, la restituzione in termini per proporre impugnazione. Deduceva nullità assoluta (art. 179 c.p.p.) e che la dichiarazione di assenza era illegittima perché l'avv. Perotti, presso il cui studio aveva eletto domicilio, avrebbe rinunciato al mandato prima della notifica della citazione; inoltre sosteneva di essere detenuto e quindi non informato della celebrazione e della sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che non si fossero verificate nullità assolute: l'elezione di domicilio effettuata il 4/7/2014 presso l'avv. Perotti, essendo anteriore alla regolare costituzione delle parti, legittima la presunzione di conoscenza del processo e l'onere per l'imputato di mantenere contatti col difensore; la rinuncia del difensore non revoca automaticamente l'elezione di domicilio. La Corte ha inoltre precisato che lo strumento corretto, se si assume l'incolpevole mancata conoscenza per nullità assolute, è la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., da proporre alla Corte d'appello, non l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Strumento dell'incidente di esecuzione: il giudice dell'esecuzione verifica se la sentenza è divenuta esecutiva; solo se il titolo è formato può valutare la restituzione nel termine. Non è lo strumento adeguato per far valere nullità assolute che impediscono la formazione del titolo.
art. 175 cod. proc. pen.
La restituzione nel termine presuppone la formazione del titolo esecutivo a seguito della regolare notifica dell'atto impugnabile.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Rimedio idoneo per chiedere la rescissione del giudicato quando si deducono nullità assolute (es. omissione di citazione) che avrebbero impedito la conoscenza del processo; va proposto alla Corte d'appello e non mediante incidente di esecuzione.
art. 161 cod. proc. pen.
Norma sulla notificazione (anche telematica) della citazione: nel caso di specie risultava la notificazione telematica e l'accettazione del decreto di citazione.
art. 97 cod. proc. pen.
Consente la nomina d'ufficio di difensore quando il difensore di fiducia rinuncia; il Tribunale ha nominato un sostituto e ha potuto dichiarare l'assenza dell'imputato.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come parametro di nullità assoluta: la Corte ha ritenuto che la dedotta nullità non sussisteva nei termini prospettati.
art. 420-quater / art. 420-bis / art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
La mancata applicazione di norme come l'art. 420-quater produce una nullità di regime intermedio (art. 178 lett. c) che deve essere eccepita tempestivamente e si considera sanata se non dedotta entro la deliberazione della sentenza di primo grado.
Sentenza SS.UU. n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Principio secondo cui le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione non possono essere fatte valere tramite incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.), ma attraverso la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.).
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore, se anteriore alla regolare costituzione delle parti, presuppone la conoscenza del procedimento e grava sull'imputato l'onere di tenersi informato tramite il difensore.
- La rinuncia del difensore non revoca automaticamente l'elezione di domicilio: questa conserva efficacia fino a revoca espressa nelle forme richieste.
- Se si sostiene di non aver avuto conoscenza del processo per nullità assolute (es. mancata citazione), il rimedio corretto è la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., da proporre alla Corte d'appello; non va usato l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.
- La restituzione in termini (art. 175 c.p.p.) presuppone che si sia formato un titolo esecutivo a seguito di regolare notifica; è un rimedio diverso dall'impugnazione tardiva per nullità della notifica.
- Le nullità di 'regime intermedio' (collegate all'intervento dell'imputato) devono essere eccepite tempestivamente dal difensore e sono sanate se non dedotte entro la deliberazione della sentenza di primo grado.
- Il giudice dell'esecuzione non può trasformare l'incidente di esecuzione in istanza di rescissione del giudicato: i due rimedi sono eterogenei e spettano a autorità giudiziarie diverse.
- Chi è detenuto deve informare l'autorità giudiziaria dello stato di detenzione se intende ottenere specifiche misure (es. traduzione); l'omissione di tale comunicazione può incidere sulla valutazione delle doglianze, ma va adeguatamente documentata.
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