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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/974

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/974 della Commissione del 6 luglio 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pecorino del Monte Poro» (DOP)

Normativa europea32020R0974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone l’iscrizione della denominazione "Pecorino del Monte Poro" nel registro delle DOP dell’Unione europea. Contestualmente riconosce a un operatore italiano un periodo transitorio di tre anni per continuare a utilizzare la denominazione commerciale "Pecorino Monteporo", in quanto già impiegata lecitamente e in modo continuativo da oltre cinque anni. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE della DOP "Pecorino del Monte Poro" e autorizzazione transitoria all’uso della denominazione "Pecorino Monteporo" da parte di un operatore italiano.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica/prodotto lattiero-caseario "Pecorino del Monte Poro" quale denominazione di origine protetta (DOP) nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda, in particolare, il prodotto classificato nella classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Rileva inoltre, in via specifica e limitata nel tempo, per la società Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola, autorizzata a utilizzare transitoriamente la denominazione "Pecorino Monteporo" per tre anni dall’entrata in vigore. Non sono previste altre esclusioni o limitazioni soggettive oltre a quella espressamente menzionata.

Pecorino del Monte Poro (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/974 della Commissione registra la denominazione "Pecorino del Monte Poro" come denominazione di origine protetta nell’ambito del regime di qualità istituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto trae origine dalla domanda presentata dall’Italia e dalla mancata notifica di opposizioni nella fase procedurale prevista dal diritto UE.

Contesto procedurale

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione della denominazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione ha ritenuto sussistenti i presupposti per la registrazione.

Ambito di applicazione materiale

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento opera nel settore agroalimentare, con specifico riferimento alla protezione delle denominazioni di origine protette e alla valorizzazione delle caratteristiche qualitative e territoriali del prodotto.

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 dispone in modo diretto l’iscrizione della denominazione "Pecorino del Monte Poro" nel registro delle DOP dell’Unione. La registrazione produce gli effetti tipici della tutela UE delle denominazioni protette, assicurando che la denominazione sia riservata al prodotto conforme al relativo disciplinare e al sistema di protezione previsto dal regolamento 1151/2012.

Periodo transitorio per un operatore specifico

L’articolo 2 introduce una deroga limitata soggettivamente e temporalmente: la società Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola è autorizzata a continuare a usare la denominazione "Pecorino Monteporo" per tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento. Il considerando rileva che l’impresa aveva legalmente commercializzato il prodotto con tale denominazione e l’aveva utilizzata in modo continuativo per oltre cinque anni, circostanza che consente di beneficiare del periodo transitorio previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme su tutto il territorio dell’Unione.

Sintesi operativa per il professionista

Per gli operatori del settore lattiero-caseario, il provvedimento comporta la protezione a livello UE della denominazione "Pecorino del Monte Poro" come DOP e, quindi, la necessità di adeguare l’etichettatura e l’uso commerciale della denominazione alle regole della protezione geografica. Rimane consentito, solo per il soggetto espressamente indicato e per il periodo di tre anni previsto, l’uso della denominazione commerciale "Pecorino Monteporo".

Disposizioni principali

Registrazione della DOP "Pecorino del Monte Poro"

L’articolo 1 registra la denominazione "Pecorino del Monte Poro" come DOP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Periodo transitorio per l’uso della denominazione "Pecorino Monteporo"

L’articolo 2 autorizza la società Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola a continuare a utilizzare la denominazione "Pecorino Monteporo" per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si dà atto che la domanda italiana di registrazione era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, circostanza che ha condotto alla registrazione.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentaridenominazioni di origine protetteindicazioni geografiche

Testo integrale

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