Regolamento (UE) 2020/1275
Regolamento delegato (UE) 2020/1275 della Commissione del 6 luglio 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 per rendere più efficace la risposta alla crisi COVID-19 nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo. Aumenta il contributo finanziario dell’Unione per talune misure, consente anticipi del 100 % per distillazione e ammasso di crisi, amplia la possibilità di pagamenti nazionali supplementari e innalza i tassi di cofinanziamento per diverse misure del programma vitivinicolo. Le modifiche si applicano in parte retroattivamente dal 4 maggio 2020 e mirano a consentire l’utilizzo delle dotazioni di bilancio non spese nel 2020.
Modifica le misure eccezionali temporanee per i settori ortofrutticolo e vitivinicolo, rafforzando il sostegno finanziario UE e introducendo ulteriori deroghe per il 2020 a seguito della pandemia di COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, in particolare, alle organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute nel settore ortofrutticolo e agli operatori/beneficiari delle misure di sostegno del settore vitivinicolo previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dai relativi programmi nazionali di sostegno. Riguarda il territorio dell’Unione europea e incide sulle operazioni selezionate a decorrere dal 4 maggio 2020, con applicazione di alcune disposizioni fino al 15 ottobre 2020. Introduce deroghe temporanee limitate all’anno 2020 e misure retroattive per evitare discriminazioni tra beneficiari.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2020/592 per la crisi COVID-19 nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo
Il regolamento interviene sul quadro emergenziale già introdotto dal regolamento delegato (UE) 2020/592, ritenuto insufficiente alla luce del protrarsi e dell’aggravarsi della turbativa di mercato causata dalla pandemia di COVID-19. La Commissione richiama, in particolare, le difficoltà di attuazione dei programmi operativi nel settore ortofrutticolo e il deterioramento della situazione nel settore vitivinicolo, caratterizzato da eccedenze, calo delle esportazioni, riduzione del consumo e forte tensione finanziaria per gli operatori.
Ambito e finalità delle deroghe
Le modifiche sono finalizzate a consentire l’utilizzo più efficiente delle dotazioni disponibili nei programmi di sostegno e dei fondi di esercizio, evitando la perdita di risorse annuali non spese. Il regolamento rafforza la flessibilità operativa degli Stati membri e dei beneficiari, con misure temporanee e, in alcuni casi, retroattive, per sostenere la ripresa del mercato e attenuare gli effetti della crisi sulle imprese del comparto.
Settore ortofrutticolo: fondi di esercizio e misure di crisi
Nel settore ortofrutticolo, il testo modifica l’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/592. Per il 2020 non si applica il limite di un terzo della spesa per misure di prevenzione e gestione delle crisi previsto dall’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Inoltre, l’aiuto finanziario dell’Unione ai fondi di esercizio non può superare il contributo finanziario approvato dagli Stati membri per il 2020 ed è limitato al 70 % della spesa effettivamente sostenuta, rispetto al precedente 50 %.
Settore vitivinicolo: finanziamento delle misure e anticipi
Per il settore vitivinicolo, il regolamento modifica l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/592, consentendo che le misure di cui agli articoli 3 e 4 siano finanziate nel 2020 mediante anticipi o pagamenti nel corso dell’esercizio. Per la distillazione di vino in caso di crisi e per l’ammasso di vino in caso di crisi, i beneficiari possono chiedere anticipi pari al 100 % del contributo dell’Unione, purché il programma nazionale di sostegno lo preveda. L’erogazione richiede una garanzia bancaria o cauzione equivalente pari ad almeno il 110 % dell’anticipo, secondo le condizioni del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; la cauzione viene svincolata quando l’organismo pagatore accerta che le spese effettivamente sostenute corrispondono all’importo anticipato.
Pagamenti nazionali supplementari e aiuti di Stato
Per le misure di distillazione di crisi e ammasso di crisi, gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali supplementari. Il regolamento chiarisce che tali pagamenti rientrano nell’articolo 211, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quindi non sono soggetti alla disciplina degli aiuti di Stato. La modifica mira a evitare che l’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato renda impossibile o inefficace il ricorso a tali integrazioni nazionali.
Rafforzamento del contributo UE per informazione, promozione e altre misure di sostegno
Il regolamento inserisce un nuovo articolo 5 bis, aumentando fino al 70 % il contributo dell’Unione alle misure di informazione o promozione. Vengono inoltre modificati gli articoli relativi a ristrutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia verde, assicurazione del raccolto e investimenti, con un innalzamento temporaneo dei tassi di cofinanziamento. In particolare:
- ristrutturazione e riconversione: fino al 70 % dei costi effettivi, o 90 % nelle regioni meno sviluppate;
- vendemmia verde: fino al 70 % dei costi diretti più la perdita di reddito;
- assicurazione del raccolto: fino al 70 % del costo dei premi;
- investimenti: 70 % nelle regioni meno sviluppate, 60 % nelle altre regioni, 90 % nelle regioni ultraperiferiche e 85 % nelle isole minori del Mar Egeo.
Applicazione temporale e retroattività
Le misure con contributo UE temporaneamente aumentato si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri dalla data di entrata in vigore del regolamento e comunque non oltre il 15 ottobre 2020. Il regolamento precisa inoltre che l’articolo 1, punti da 2 a 10, si applica dal 4 maggio 2020, con effetto retroattivo, per evitare discriminazioni tra beneficiari e consentire l’applicazione coerente delle misure già previste dal regolamento delegato (UE) 2020/592.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aumento del sostegno UE ai fondi di esercizio ortofrutticoli
Per il 2020 il limite dell’aiuto finanziario dell’Unione ai fondi di esercizio è elevato dal 50 % al 70 % della spesa effettivamente sostenuta. Inoltre, non si applica nel 2020 il limite di un terzo della spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi previsto dall’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Anticipi per distillazione e ammasso in caso di crisi
I beneficiari delle misure di distillazione di vino in caso di crisi e di aiuto all’ammasso in caso di crisi possono chiedere anticipi, se previsti nel programma nazionale di sostegno. L’anticipo è pari al 100 % del contributo dell’Unione ed è subordinato a una garanzia bancaria o cauzione equivalente pari ad almeno il 110 % dell’anticipo.
Pagamenti nazionali supplementari senza aiuti di Stato
Per distillazione di crisi e ammasso di crisi gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali supplementari. Tali pagamenti si applicano secondo l’articolo 211, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi non sono soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato.
Incremento del contributo UE per informazione e promozione
Il contributo dell’Unione alle misure di informazione o promozione non può superare il 70 % della spesa ammissibile, in deroga all’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Incremento del contributo UE per ristrutturazione, vendemmia verde, assicurazione e investimenti
Per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti il contributo UE non supera il 70 % dei costi effettivi, o il 90 % nelle regioni meno sviluppate. La vendemmia verde è finanziabile fino al 70 % dei costi diretti della distruzione/eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito. L’assicurazione del raccolto è sostenuta fino al 70 % del costo dei premi assicurativi. Gli investimenti beneficiano di tassi di contributo aumentati secondo la localizzazione: 70 % nelle regioni meno sviluppate, 60 % nelle altre regioni, 90 % nelle regioni ultraperiferiche e 85 % nelle isole minori del Mar Egeo.
Applicazione temporale delle misure aumentate
Le misure di informazione e promozione, ristrutturazione e riconversione, vendemmia verde, assicurazione del raccolto e investimenti si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri dalla data di entrata in vigore del regolamento e non oltre il 15 ottobre 2020. L’articolo 1, punti da 2 a 10, si applica a decorrere dal 4 maggio 2020.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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