Regolamento (UE) 2020/968
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/968 della Commissione del 3 luglio 2020 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva piriprossifen in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione del piriprossifen ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, ritenendo soddisfatti i criteri di approvazione e aggiornando l’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Il rinnovo è accompagnato da condizioni specifiche, tra cui requisiti di purezza, misure di mitigazione del rischio per organismi acquatici e api, e obblighi di conferma su taluni effetti dei trattamenti dell’acqua. L’atto si applica dal 1° agosto 2020, mentre una specifica disposizione sul tenore massimo di toluene si applica dal 1° agosto 2021.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva piriprossifen e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva piriprossifen e, per riflesso, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e riguarda sia il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva sia le condizioni specifiche per la sua autorizzazione e impiego, inclusi i profili di rischio per consumatori, organismi acquatici/sedimenti e api. Sono rilevanti anche le misure transitorie connesse alla proroga precedente dell’approvazione e la decorrenza differita di alcune condizioni tecniche relative alla purezza (toluene).
Rinnovo dell’approvazione del piriprossifen
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/968 rinnova l’approvazione della sostanza attiva piriprossifen ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, nell’ambito della procedura di rinnovo disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. L’atto si fonda sulle conclusioni dell’EFSA e sulla valutazione della Commissione, che hanno ritenuto soddisfatti i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per almeno alcuni impieghi rappresentativi.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
La sostanza piriprossifen era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto del regolamento (CE) n. 1107/2009, è considerata approvata e inclusa nell’elenco delle sostanze attive approvate. La domanda di rinnovo è stata presentata tempestivamente; il richiedente ha depositato i fascicoli supplementari richiesti e lo Stato membro relatore ha trasmesso il rapporto valutativo all’EFSA e alla Commissione. L’EFSA ha pubblicato le conclusioni il 17 maggio 2019 e la Commissione ha poi presentato il progetto di relazione al comitato permanente competente.
Esito della valutazione e profilo di interferenza endocrina
Dalle conclusioni dell’EFSA, richiamate nei considerando, risulta che il piriprossifen non è un interferente endocrino ai sensi dei criteri introdotti dal regolamento (UE) 2018/605. La Commissione ha inoltre preso atto che la valutazione si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che non limitano però gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti piriprossifen potranno essere autorizzati a livello nazionale.
Condizioni specifiche dell’approvazione
Il rinnovo non è incondizionato. Gli allegati fissano una purezza minima della sostanza attiva pari a 970 g/kg e un tenore massimo di toluene pari a 5 g/kg. La nuova approvazione decorre dal 1° agosto 2020 e scade il 31 luglio 2035. È inoltre precisato che la disposizione relativa al tenore di toluene nella colonna "Purezza" dell’allegato I si applica soltanto dal 1° agosto 2021.
Misure di gestione del rischio per Stati membri
Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a tre profili di rischio:
- l’esposizione alimentare dei consumatori ai residui di piriprossifen;
- la protezione degli organismi presenti nei sedimenti e degli organismi acquatici;
- la protezione delle api.
Per gli usi all’esterno di prodotti fitosanitari contenenti piriprossifen, gli Stati membri devono prevedere, nelle condizioni specifiche di autorizzazione, misure di mitigazione adeguate, come zone tampone non trattate e/o riduzione della deriva delle sostanze nebulizzate. Per le api, è richiesta anche una limitazione dell’applicazione ai periodi al di fuori della fioritura delle colture che attirano api.
Obblighi di conferma su residui e trattamento delle acque
Il regolamento impone al richiedente un obbligo di conferma ulteriore: dovranno essere trasmesse alla Commissione, agli Stati membri e all’EFSA informazioni sull’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie quando tali acque sono utilizzate per produrre acqua potabile. Il termine per la presentazione decorre da due anni dopo la pubblicazione, da parte della Commissione, del documento di orientamento specifico sulla valutazione di tale effetto.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato II del regolamento modifica l’elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: la voce storica del piriprossifen nella parte A viene soppressa e la sostanza è ricollocata nella parte B con nuova numerazione. In tal modo si aggiorna formalmente lo status della sostanza nel quadro normativo UE sulle sostanze attive approvate.
Entrata in vigore e applicazione
L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° agosto 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione del piriprossifen
L’articolo 1 rinnova l’approvazione della sostanza attiva piriprossifen secondo quanto specificato nell’allegato I, sulla base della valutazione positiva dei criteri di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato II del regolamento: la voce 179 del piriprossifen nella parte A è soppressa e la sostanza è inserita nella parte B come nuova voce 142.
Decorrenza, applicazione e efficacia diretta
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1° agosto 2020. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Durata dell’approvazione e specifiche di purezza
Negli allegati è stabilito che il piriprossifen è approvato dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2035. La purezza richiesta è almeno 970 g/kg e l’impurezza massima di toluene è fissata a 5 g/kg, con applicazione della relativa disposizione dal 1° agosto 2021 per la parte dell’allegato I.
Condizioni di valutazione e misure di mitigazione del rischio
Gli Stati membri, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, con particolare attenzione all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui, alla protezione degli organismi nei sedimenti e degli organismi acquatici e alla protezione delle api. Per l’uso all’esterno devono essere previste adeguate misure di mitigazione, quali zone tampone non trattate e/o riduzione della deriva.
Obblighi di conferma del richiedente
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma sugli effetti dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie utilizzate per acqua potabile. Tali informazioni vanno presentate entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione di tale effetto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 3 lug 2020Regolamento (UE) 2020/967
- Regolamento · 2 lug 2020Regolamento (UE) 2020/959
- Regolamento · 2 lug 2020Regolamento (UE) 2020/972
- Regolamento · 1 lug 2020Regolamento (UE) 2020/916
- Regolamento · 1 lug 2020Regolamento (UE) 2020/917
- Regolamento · 1 lug 2020Regolamento (UE) 2020/918
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →