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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/967

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/967 della Commissione del 3 luglio 2020 che stabilisce norme dettagliate riguardanti le specifiche relative al segnale e all’uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui all’allegato XIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche

Normativa europea32020R0967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/967 completa il regolamento (UE) 2019/1241 fissando regole tecniche dettagliate per i dispositivi acustici di dissuasione usati per ridurre le catture accidentali di cetacei. Stabilisce obblighi di funzionamento continuo durante l’intera operazione di pesca, specifiche tecniche alternative ammesse e la possibilità per gli Stati membri di autorizzare dispositivi innovativi equivalenti, purché adeguatamente documentati. Prevede inoltre un obbligo di notifica alla Commissione entro due mesi dal rilascio dell’autorizzazione nazionale. L’allegato contiene le due serie di specifiche tecniche e condizioni d’uso ammesse.

Norme dettagliate su segnale, caratteristiche tecniche e uso dei dispositivi acustici di dissuasione (pingers) per ridurre le catture accidentali di cetacei nella pesca con reti fisse.

Ambito di applicazione

Si applica ai comandanti dei pescherecci dell’Unione che utilizzano dispositivi acustici di dissuasione di cui all’allegato XIII, parte A, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241, nell’ambito delle attività di pesca in cui tali dispositivi sono prescritti. Rileva quindi per la pesca con reti fisse nelle zone e per le attività con livelli elevati o prevedibili di catture accessorie di cetacei. Sono previste due eccezioni/deroghe rilevanti: l’uso di dispositivi conformi a specifiche tecniche alternative dell’allegato I del regolamento, e l’autorizzazione nazionale di dispositivi non conformi ma comprovati come almeno altrettanto efficaci. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Norme dettagliate sulle specifiche e sull’uso dei dispositivi acustici di dissuasione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/967 della Commissione completa il quadro del regolamento (UE) 2019/1241 in materia di conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini. La finalità è quella di rendere effettiva la riduzione delle catture accidentali di cetacei mediante l’uso di dispositivi acustici di dissuasione nelle attività di pesca rilevanti.

Contesto normativo e ratio

Il testo ricorda che i dispositivi acustici di dissuasione sono stati sviluppati per allontanare i cetacei dagli attrezzi da pesca, con risultati positivi nella riduzione delle catture accessorie nella pesca con reti fisse. Il regolamento (UE) 2019/1241 ha semplificato la disciplina delle misure tecniche, abrogando il regolamento (CE) n. 812/2004 e mantenendo solo alcune misure fondamentali, tra cui l’obbligo di utilizzo dei dispositivi in determinate zone ad alto rischio. Poiché le specifiche tecniche dettagliate del precedente regime non erano state riprese, il regolamento di esecuzione interviene per colmare tale vuoto normativo.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le disposizioni si applicano ai comandanti dei pescherecci dell’Unione che impiegano i dispositivi acustici di dissuasione di cui all’allegato XIII, parte A, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241. Il focus è sulle attività di pesca con reti fisse nelle zone e nei casi in cui vi siano livelli elevati o prevedibili di catture accessorie di cetacei. Il regolamento non crea un nuovo obbligo generale di installazione, ma disciplina le modalità tecniche e operative dei dispositivi già prescritti dal regolamento di base.

Obbligo di funzionamento durante l’intera operazione di pesca

L’articolo 2, paragrafo 1, impone che i dispositivi siano pienamente operativi per tutta la durata dell’operazione di pesca. La Commissione chiarisce così che non è sufficiente il solo funzionamento al momento della cala delle reti: il dispositivo deve restare attivo per l’intero periodo di pesca, in coerenza con le esigenze di controllo e con le carenze emerse nelle relazioni di attuazione.

Specifiche tecniche ammesse

L’articolo 2, paragrafo 2, rinvia all’allegato I, che prevede due serie di specifiche tecniche e condizioni d’uso. L’allegato disciplina in particolare:

  • la sintesi del segnale, che può essere digitale o analogica;
  • la tipologia del segnale, con combinazioni di tonalità e banda larga;
  • l’intensità della sorgente, indicata tra i parametri di riferimento;
  • la frequenza fondamentale, con intervalli o valori specifici a seconda della serie;
  • la presenza di armonici ad alta frequenza;
  • la durata nominale dell’impulso, fissata a 300 ms;
  • l’intervallo tra impulsi, con valori diversi per le due serie;
  • la distanza massima tra due dissuasori lungo le reti, pari a 200 m per una serie e 100 m per l’altra, con un dispositivo fissato a ciascuna estremità della rete o di una serie di reti collegate.

Deroga nazionale per dispositivi equivalenti

L’articolo 2, paragrafo 3, consente agli Stati membri di autorizzare dispositivi che non rispettano le specifiche dell’allegato I, purché sia comprovato e documentato che tali dispositivi abbiano almeno la stessa efficacia nel ridurre le catture accidentali di cetacei. La scelta riflette l’esigenza, richiamata nei considerando, di non ostacolare l’innovazione tecnologica e l’introduzione di dispositivi di nuova generazione più efficienti.

Obblighi di notifica alla Commissione

Quando uno Stato membro rilascia un’autorizzazione in deroga, deve informare la Commissione entro due mesi dalla data del rilascio. La notifica deve essere accompagnata da informazioni tecniche e scientifiche dettagliate sui dispositivi autorizzati e sui loro effetti sulle catture accidentali di cetacei, così da consentire un controllo a livello unionale sulla qualità e sull’efficacia delle deroghe concesse.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In quanto regolamento di esecuzione, vincola integralmente i destinatari e integra le disposizioni tecniche del regolamento (UE) 2019/1241 senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Il regolamento stabilisce norme dettagliate sulle specifiche relative al segnale e all’uso dei dispositivi acustici di dissuasione previsti dall’allegato XIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241, al fine di assicurare l’efficacia nella riduzione delle catture accidentali di cetacei.

Obbligo di utilizzo continuo in pesca

I comandanti dei pescherecci dell’Unione devono assicurare che i dispositivi acustici di dissuasione siano pienamente operativi durante l’intera operazione di pesca, e non soltanto al momento della cala delle reti.

Conformità alle specifiche tecniche dell’allegato I

I dispositivi acustici di dissuasione devono rispettare una delle serie di specifiche tecniche e condizioni d’uso stabilite nell’allegato I del regolamento, che disciplina caratteristiche del segnale e modalità di installazione/impiego.

Deroga per dispositivi equivalenti autorizzati dagli Stati membri

In deroga alla conformità all’allegato I, gli Stati membri possono autorizzare dispositivi che non soddisfano le specifiche tecniche o le condizioni d’uso, purché sia documentato che abbiano almeno la stessa efficacia nel ridurre le catture accidentali di cetacei rispetto ai dispositivi conformi.

Notifica alla Commissione

Gli Stati membri devono informare la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi della deroga entro due mesi dalla data di rilascio e la notifica deve essere corredata di informazioni tecniche e scientifiche dettagliate sui dispositivi autorizzati e sui loro effetti sulle catture accidentali di cetacei.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse itticheprotezione degli ecosistemi marinitutela dei cetaceimisure tecniche

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