Regolamento (UE) 2020/975
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/975 della Commissione del 6 luglio 2020 che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore vitivinicolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, in via eccezionale e temporanea, alcuni accordi e decisioni tra operatori del settore vitivinicolo per far fronte al grave squilibrio di mercato causato dalla pandemia di COVID-19. Le misure ammesse riguardano trasformazione e trattamento, stoccaggio, promozione comune, requisiti di qualità e pianificazione temporanea della produzione. L’autorizzazione vale per sei mesi, ha portata unionale e richiede notifiche alle autorità nazionali competenti e alla Commissione. Rimane fermo il controllo di compatibilità con il mercato interno e con le regole di concorrenza dell’UE.
Autorizzazione temporanea, per il settore vitivinicolo, di accordi e decisioni comuni su produzione, stoccaggio, promozione e pianificazione della produzione per stabilizzare il mercato durante la crisi COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori, alle associazioni di dette associazioni, alle organizzazioni di produttori riconosciute, alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e alle organizzazioni interprofessionali riconosciute operanti nel settore delle uve da vino e del vino. L’autorizzazione riguarda il territorio dell’Unione europea ed è limitata a un periodo di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento. Restano ferme le disposizioni degli articoli 152, paragrafo 1 bis, 209, paragrafo 1, e 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013; gli accordi e le decisioni non devono compromettere il mercato interno né includere compartimentazione dei mercati, discriminazione fondata sulla nazionalità o fissazione dei prezzi.
Autorizzazione temporanea di misure di stabilizzazione nel settore vitivinicolo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/975 della Commissione interviene in risposta alla grave perturbazione del mercato del vino provocata dalla pandemia di COVID-19, dalle restrizioni alla circolazione, dal calo della domanda nel canale horeca e dalla contrazione delle esportazioni. La Commissione qualifica la situazione come un periodo di grave squilibrio del mercato e autorizza, in via eccezionale e per un periodo limitato, forme di cooperazione tra operatori del settore per sostenere il riequilibrio dell’offerta e della domanda.
Contesto economico e ragioni dell’intervento
I considerando evidenziano che l’Unione è il principale produttore mondiale di vino e che la campagna 2019/2020 è stata segnata da una forte riduzione dei consumi, da difficoltà logistiche, da una minore disponibilità di manodopera e da un accumulo di giacenze. La chiusura di ristoranti, alberghi, bar e la sospensione di eventi e attività turistiche hanno inciso pesantemente sulle vendite; inoltre, le esportazioni hanno risentito sia della pandemia sia di dazi statunitensi su talune importazioni di vino dell’Unione. In tale contesto si stima un calo del consumo interno e delle esportazioni, con significative eccedenze da immagazzinare.
Fondamento giuridico e natura dell’autorizzazione
L’atto è adottato sulla base dell’articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente, in caso di gravi squilibri di mercato, una deroga temporanea a favore di determinati accordi e decisioni nel settore agricolo. L’autorizzazione riguarda esclusivamente iniziative finalizzate alla stabilizzazione del settore vitivinicolo e non può tradursi in pratiche incompatibili con il mercato interno o con le regole di concorrenza. I considerando precisano che restano esclusi gli accordi che comportino compartimentazione dei mercati, discriminazione per nazionalità o fissazione dei prezzi; se tali condizioni cessano di essere rispettate, torna applicabile l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Soggetti abilitati e contenuto delle misure
Possono avvalersi dell’autorizzazione:
- agricoltori;
- associazioni di agricoltori;
- associazioni di dette associazioni;
- organizzazioni di produttori riconosciute;
- associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;
- organizzazioni interprofessionali riconosciute.
Le misure autorizzate riguardano la produzione di uve da vino e di vino e, in particolare, i seguenti ambiti:
- trasformazione e trattamento, inclusa ad esempio la distillazione;
- stoccaggio, anche mediante creazione di capacità aggiuntiva;
- promozione comune del consumo di vino;
- requisiti di qualità, con possibile limitazione della commercializzazione ai prodotti conformi;
- pianificazione temporanea della produzione, anche per ridurre i volumi del raccolto futuro.
Durata, ambito territoriale e tempistica di efficacia
L’autorizzazione è temporanea e dura sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’ambito geografico copre l’intero territorio dell’Unione europea, in ragione del carattere generalizzato del grave squilibrio di mercato. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata in tutti gli Stati membri.
Controlli degli Stati membri e obblighi di comunicazione
Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per verificare che gli accordi e le decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano effettivamente finalizzati alla stabilizzazione del settore.
I soggetti interessati devono inoltre comunicare gli accordi o le decisioni alle autorità competenti dello Stato membro che detiene la più alta percentuale stimata del volume di produzione disciplinato, indicando:
- il volume stimato della produzione di uve da vino e di vino interessato;
- il periodo di attuazione previsto.
Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi, devono essere comunicati anche i volumi effettivamente contemplati dagli accordi o dalle decisioni. A loro volta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, le informazioni ricevute entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile e, entro 30 giorni dalla fine del semestre, un riepilogo degli accordi e delle decisioni attuati.
Rapporti con il diritto della concorrenza
Il regolamento si colloca nel quadro delle deroghe settoriali previste dalla disciplina dell’OCM unica. La deroga è strettamente circoscritta: è ammessa solo per accordi e decisioni che non alterino il mercato interno e che abbiano la sola finalità di stabilizzare il comparto. Fuori da tali condizioni, le intese ricadono nella disciplina ordinaria dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Disposizioni principali
Autorizzazione temporanea degli accordi e delle decisioni
L’articolo 1 consente, per sei mesi dalla data di entrata in vigore, a agricoltori, associazioni di agricoltori, loro associazioni, organizzazioni di produttori riconosciute, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e organizzazioni interprofessionali riconosciute di concludere accordi e adottare decisioni comuni sulla produzione di uve da vino e di vino, limitatamente a trasformazione e trattamento, stoccaggio, promozione comune, requisiti di qualità e pianificazione temporanea della produzione.
Condizione di compatibilità con il mercato interno e finalità di stabilizzazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore vitivinicolo. Il considerando richiama il fatto che, se tali condizioni non sono rispettate, si applica l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Ambito geografico
L’articolo 3 estende l’autorizzazione all’intero territorio dell’Unione, in ragione del carattere generalizzato dello squilibrio di mercato.
Obblighi di comunicazione agli Stati membri e alla Commissione
L’articolo 4 prevede che, subito dopo la conclusione degli accordi o l’adozione delle decisioni, i soggetti interessati informino le autorità competenti dello Stato membro che detiene la più alta percentuale stimata del volume di produzione disciplinato, indicando volume stimato e periodo di attuazione. Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi, devono comunicare il volume effettivamente contemplato. Gli Stati membri, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, trasmettono alla Commissione, entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni comunicati nel mese, e entro 30 giorni dalla fine del semestre un riepilogo degli accordi e delle decisioni attuati.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 5 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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