Sentenza n. 1249/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento. per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento scolastico emesso in data 26.09.2025 – prot. -OMISSIS- - dall’Istituto Scolastico Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- Campania e rilasciato al ricorrente in pari data, nonché di tutti gli eventuali atti presupposti, preparatori e/o connessi, di cui specificamente il P.E.I. ed il verbale GLO, riferiti all’anno scolastico 2025/2026, laddove omessi, ovvero sprovvisti di qualsivoglia motivazione, e comunque di tutti gli eventuali atti consequenziali (contro i quali ci si riserva di proporre motivi aggiunti), che siano lesivi degli interessi della minore in materia di riconoscimento del suo diritto all’assistenza specialistica per un numero di ore adeguato alla sua patologia e/o comunque sulla base di un provvedimento adeguatamente motivato; 2) per il riconoscimento del diritto della minore -OMISSIS- ad essere affiancata da un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione e l’integrata permanenza e la socializzazione graduale per l’anno scolastico 2025 -2026, per un numero di ore adeguate alla sua patologia psico – fisica, previa impugnazione degli atti prodromici, quali il PEI ed il verbale GLO e/o di quelli successivi quali il provvedimento di certificazione del 26.09.2025 – prot. -OMISSIS-, rilasciato dalla Scuola in pari data, che attesta che la minore -OMISSIS- non usufruisce ancora di alcuna assistenza specialistica, in quanto di competenza del Comune di -OMISSIS-; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.12.2025: del provvedimento scolastico collegiale (verbale G.L.O.), adottato in data 24.10.2025 dalla Direzione Didattica Statale -OMISSIS- di -OMISSIS- Campania e del contestuale PEI a.s. 2025/2026, rilasciati al ricorrente in pari data, laddove totalmente immotivati e/o comunque illegittimi, in ordine al numero di ore (di assistenza specialistica) riconosciute in favore della minore, per poi essere richieste al Comune di -OMISSIS- Campania;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento scolastico, verbale GLO e PEI relativi all'anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui non quantificavano le ore di assistenza specialistica per autonomia e comunicazione
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore della studentessa)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento scolastico del 26 settembre 2025 e, con motivi aggiunti, il verbale GLO del 24 ottobre 2025 e il PEI contestuale, lamentando l'omessa o insufficiente motivazione e, soprattutto, la mancata indicazione delle ore di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione necessarie per la minore, nonostante la certificazione sanitaria attestante l'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e la necessità di tale assistenza. Inizialmente il TAR aveva rilevato un possibile difetto di interesse attuale, poiché il PEI non era ancora stato formato, e aveva evidenziato che un'eventuale domanda diretta a sollecitare l'amministrazione avrebbe dovuto essere proposta mediante azione avverso il silenzio. Dopo la formazione del PEI, il ricorrente ha contestato che esso indicasse le 22 ore di sostegno scolastico, ma non quantificasse le ore di assistenza specialistica da richiedere al Comune. In sede cautelare il TAR ha ordinato il riesame e la riformulazione del PEI. Il GLO ha quindi indicato cinque ore settimanali di assistenza specialistica alla comunicazione; la scuola ha richiesto il servizio al Comune e quest'ultimo ha attivato complessivamente cinque ore settimanali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, successivamente alla proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, l'amministrazione scolastica ha riformulato il PEI, indicando cinque ore settimanali di assistenza specialistica alla comunicazione, e ha inoltrato la relativa richiesta al Comune, che ha attivato il servizio nella medesima misura. La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale dedotto ha reso non necessaria una decisione di annullamento. Le spese sono state poste, per soccombenza virtuale, a carico solidale delle amministrazioni scolastiche, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario. Le spese sono state compensate nei rapporti tra il ricorrente e il Comune, non ravvisandosi nei suoi confronti ragioni per una condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La minore è stata qualificata come persona con handicap grave, con conseguente necessità di interventi assistenziali ulteriori rispetto al solo sostegno didattico.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Sono richiamati quali disposizioni poste a fondamento degli adempimenti scolastici e della predisposizione degli interventi di integrazione e assistenza.
art. 2 d.P.R. 24 febbraio 1994
È richiamato quale base degli adempimenti connessi alla certificazione e alla determinazione degli interventi necessari per l'alunna con disabilità.
art. 31 c.p.a.
Il TAR ha rilevato che un'eventuale domanda diretta a ottenere la quantificazione dell'assistenza in assenza di un provvedimento avrebbe dovuto essere proposta come azione avverso il silenzio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza breve, previo avviso alle parti.
art. 93 c.p.c.
Ha fondato l'attribuzione delle spese al difensore del ricorrente che ne aveva fatto richiesta dichiarando di averle anticipate.
artt. 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta gli atti omessi o riformula il provvedimento impugnato in modo da soddisfare integralmente l'interesse sostanziale azionato, il giudizio deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, anziché con una pronuncia di annullamento.
- La determinazione dell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione di un alunno con disabilità deve essere specificamente indicata nel PEI, sulla base della valutazione del GLO, e non può essere omessa mediante la sola indicazione delle ore di sostegno didattico.
- L'assistenza specialistica comunale presuppone che il PEI e il verbale GLO quantifichino le ore necessarie e che la scuola inoltri al Comune la relativa richiesta; il Comune eroga il servizio in conformità alla quantificazione formalizzata nel PEI.
- In assenza di un provvedimento amministrativo già formato, la pretesa diretta a ottenere dall'amministrazione l'adozione o la quantificazione dell'atto necessario non è proponibile come domanda di annullamento, ma deve essere introdotta, ove ne ricorrano i presupposti, mediante azione avverso il silenzio.
- Anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso alla luce dell'esito dell'attività amministrativa successiva.
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