Sentenza n. 117/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso del 17 febbraio 2026 relativa agli atti concernenti due fermi amministrativi
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria di fermo amministrativo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'annullamento del silenzio diniego e l'accertamento del diritto di accesso, con ordine di esibizione, agli atti relativi a due fermi amministrativi del proprio veicolo: relate di notifica, preavvisi di fermo, comunicazioni di avvenuta notifica e deposito, eventuali atti di riscossione e atti interruttivi. L'istanza era motivata da esigenze difensive, in vista della tutela giurisdizionale contro le pretese creditorie e la legittimità dei fermi. È stato dedotto un unico motivo di violazione degli artt. 1, 2, 3, 22, commi 1, lett. b), e 6, 24, comma 7, e 25, comma 4, della l. 241/1990, nonché degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. e dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, in ragione dell'inerzia della società intimata. Municipia S.p.A., pur ritualmente intimata, non si è costituita.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha riconosciuto la legittimazione attiva della ricorrente, documentata dalla visura PRA e dalla sua qualità di destinataria dei due fermi, nonché la legittimazione passiva di Municipia S.p.A., quale soggetto detentore o comunque direttamente disponibile dei documenti. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, l. 241/1990, l'istanza può essere rivolta alternativamente all'amministrazione che ha formato il documento o al soggetto che lo detiene stabilmente; la società riscossore dispone necessariamente degli atti per svolgere la procedura esecutiva per conto del creditore. Nel merito, il giudice ha ritenuto sussistente l'accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. 241/1990, poiché la ricorrente ha indicato specifici documenti, riferiti a fermi identificati, potenzialmente rilevanti per la tutela giurisdizionale dei propri interessi. L'istante deve dimostrare la necessità del documento per la cura o difesa dei propri interessi, ma né l'amministrazione né il giudice possono anticipare una valutazione sulla decisività probatoria nel futuro giudizio, salvo l'evidente e assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive. È stata quindi dichiarata l'illegittimità del silenzio, accertato il diritto di accesso e ordinato a Municipia S.p.A. di rendere disponibili i documenti mediante estrazione di copia, a spese della ricorrente, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La società è stata inoltre condannata alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
la domanda di accesso può essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
La legittimazione passiva per l'accesso spetta anche al soggetto che detiene stabilmente o ha la diretta disponibilità dei documenti, non soltanto all'amministrazione che li ha formati.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il decorso di trenta giorni senza risposta determina il perfezionamento del silenzio diniego sull'istanza di accesso.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
L'accesso difensivo deve essere garantito quando il richiedente dimostri un collegamento concreto tra i documenti richiesti e le proprie esigenze di tutela; non è richiesta la prova anticipata della decisività del documento nel giudizio, salvo l'assoluta estraneità tra documento e difesa.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la disciplina delle spese di giudizio.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- La domanda di accesso può essere rivolta non solo all'amministrazione che ha formato i documenti, ma anche al soggetto che li detiene stabilmente o ne ha la diretta disponibilità; tale soggetto è legittimato passivamente anche quando agisce quale concessionario o riscossore per conto dell'amministrazione o del creditore sostanziale.
- L'accesso difensivo richiede che l'istante dimostri la necessità della conoscenza dei documenti per curare o difendere un proprio interesse giuridico, attraverso l'indicazione di un collegamento concreto con la situazione controversa e con le esigenze di tutela.
- Nell'accesso difensivo non è consentito all'amministrazione o al giudice effettuare una valutazione anticipata sulla decisività probatoria dei documenti nell'eventuale giudizio futuro o pendente; il diniego è giustificato, sotto questo profilo, soltanto quando manchi in modo evidente e assoluto qualsiasi collegamento tra i documenti richiesti e le esigenze difensive.
- Quando l'istanza individua specifici documenti relativi a un provvedimento amministrativo incidente direttamente sulla posizione giuridica dell'istante, il collegamento tra interesse conoscitivo ed esigenza difensiva è sufficiente a fondare il diritto di accesso, purché non emergano specifiche cause ostative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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