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Sentenza

Sentenza n. 10912/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento del documento denominato dalla Asl Roma 2 “Piano Assistenziale Individuale” del minore -OMISSIS- datato 13.10.2023 a firma della Dott.ssa -OMISSIS-, del Dott. -OMISSIS- e della Dott.ssa -OMISSIS- e depositato in data 16.10.2023 nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato e identificato con R.g. n. -OMISSIS- per la sua illogicità, irragionevolezza e genericità nella parte in cui non prevede un progetto terapeutico in favore del minore, con indicazione del tipo di metodologia, del numero di ore di trattamento, dei terapisti e del supervisore, dell'ambito di intervento (domiciliare, Centro, scuola) e della durata dell'intervento Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29/5/2024: per l'annullamento del progetto depositato in data 11.04.2024 redatto dalla Asl Roma 2 a firma della Dott.ssa -OMISSIS- e della Dott.ssa -OMISSIS- nella parte in cui prevede solo 4 ore settimanali di terapia cognitivo comportamentale in regime ambulatoriale presso il Centro Nuova Sair e solo 4 ore mensili di intervento cognitivo comportamentale in ambito scolastico, nonché perché esclude l'intervento domiciliare.

Giustizia amministrativa202316314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Assistenziale Individuale del minore e successivo progetto terapeutico dell’ASL, nella parte in cui non prevedevano un trattamento ABA intensivo, dettagliato e comprensivo dell’intervento domiciliare e scolastico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato il Piano Assistenziale Individuale del 13 ottobre 2023 per illogicità, irragionevolezza e genericità, deducendo l’omessa indicazione della metodologia terapeutica, del numero di ore, dei terapisti, del supervisore, degli ambiti di intervento e della durata. Con motivi aggiunti hanno impugnato il progetto dell’11 aprile 2024, censurandolo nella parte in cui prevedeva soltanto quattro ore settimanali di terapia cognitivo-comportamentale ambulatoriale e quattro ore mensili di intervento scolastico, escludendo l’intervento domiciliare. A sostegno hanno prodotto documentazione attestante i miglioramenti conseguiti dal minore con la terapia ABA e la necessità di proseguirla. Il TAR ha disposto CTU per accertare l’appropriatezza del progetto predisposto dall’ASL e, se necessario, individuare la terapia più idonea, le modalità di svolgimento e il relativo monte ore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti nei termini indicati in motivazione. Richiamata la disciplina sui LEA e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, ha affermato che l’ABA rientra tra le metodiche considerate dalle linee guida e può essere ricompresa nei LEA, ma che il paziente non vanta un diritto soggettivo alla specifica metodica indipendentemente dalla valutazione clinica individuale. Spetta infatti all’ASL, attraverso il piano terapeutico individualizzato, individuare il percorso più adeguato sulla base delle evidenze scientifiche e delle esigenze concrete del paziente. Nel caso esaminato, tuttavia, la CTU ha accertato che il progetto dell’ASL non era il trattamento più adatto, poiché interrompeva bruscamente un percorso ABA intensivo che aveva prodotto risultati positivi, sostituendolo con un trattamento non intensivo e privo della metodologia ABA. Il Collegio ha condiviso le conclusioni della CTU e ha disposto che il progetto abbia durata iniziale di ventiquattro mesi, con quattordici ore settimanali di terapia ABA, da svolgersi individualmente a casa e a scuola secondo le indicazioni del case-manager e comprensive della supervisione. Il progetto dovrà essere successivamente rivalutato dall’ASL, con possibile riduzione graduale delle ore ABA e integrazione con interventi NDBI, TEACCH o CBT in relazione al quadro clinico. La rivalutazione neuropsichiatrica dovrà essere effettuata presso il TSMREE dell’ASL, con supervisione della stessa azienda sanitaria. L’ASL dovrà erogare il progetto direttamente oppure, ove non disponga delle necessarie competenze interne, indirettamente tramite strutture accreditate, non essendo sufficiente il ricorso a centri liberamente scelti dai genitori. Sono state poste a carico dell’ASL Roma 2 le spese di CTU, liquidate in 2.500 euro oltre accessori, mentre ASL Roma 2 e Regione Lazio sono state condannate, in parti uguali, alle spese di lite, liquidate complessivamente in 2.000 euro oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 502/1992

    Il Servizio sanitario nazionale assicura [...] i livelli essenziali e uniformi di assistenza [...] nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.

    Le prestazioni sanitarie a carico del SSN devono presentare evidenze scientifiche di significativo beneficio, essere appropriate rispetto alle condizioni cliniche individuali e rispettare il principio di economicità nell’organizzazione e nell’erogazione.

  • art. 1, comma 7, d.lgs. 502/1992

    Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano [...] evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute.

    Sono escluse dai LEA le prestazioni prive di efficacia dimostrabile, inappropriate rispetto alle condizioni cliniche o non efficienti quando siano disponibili modalità alternative idonee.

  • art. 2 l. 134/2015

    L'Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita.

    Le linee guida costituiscono il riferimento scientifico aggiornabile per la definizione dei trattamenti dei disturbi dello spettro autistico.

  • art. 3 l. 134/2015

    Si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento [...] delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.

    La cura e il trattamento individualizzato dei disturbi dello spettro autistico rientrano nei LEA e devono essere organizzati secondo le più avanzate evidenze scientifiche.

  • art. 4 l. 134/2015

    Il Ministero della salute [...] provvede [...] all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo.

    Gli interventi assistenziali devono essere orientati alla qualità e all’appropriatezza secondo linee di indirizzo aggiornate.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico [...] le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

    Il SSN deve garantire il trattamento individualizzato dei disturbi dello spettro autistico sulla base delle evidenze scientifiche, attraverso una valutazione clinica riferita al singolo paziente.

  • deliberazione Giunta regionale Lazio n. 75 del 13 febbraio 2018

    L’équipe territorialmente competente [...] predispone e pianifica il Progetto terapeutico-abilitativo-educativo individualizzato in sinergia con la persona, la sua famiglia e la scuola.

    L’ASL deve predisporre un progetto individualizzato e coordinato, utilizzando le risorse sanitarie, sociosanitarie, scolastiche e sociali della rete territoriale e assicurando anche parent training e teacher training.

  • art. 67 c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per la disposizione della consulenza tecnica d’ufficio necessaria a valutare l’appropriatezza medico-specialistica del progetto terapeutico.

Massime di principio

  • Le prestazioni di diagnosi, cura e trattamento individualizzato dei disturbi dello spettro autistico rientrano nei LEA e devono essere garantite dal Servizio sanitario nazionale mediante metodi e strumenti fondati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.
  • L’inclusione di una metodologia terapeutica nelle linee guida e nei LEA non attribuisce, di per sé, un diritto assoluto del paziente a ottenere quella specifica metodica; la scelta terapeutica deve essere effettuata dall’ASL mediante un piano individualizzato fondato sulla valutazione clinica del singolo assistito.
  • Il piano terapeutico individualizzato deve indicare concretamente le prestazioni necessarie, la metodologia, l’intensità, la durata e gli ambiti di svolgimento del trattamento, non potendo limitarsi a prescrizioni generiche o non adeguatamente correlate alle esigenze cliniche del paziente.
  • La modifica o riduzione di un trattamento riabilitativo efficace e consolidato deve avvenire sulla base di una valutazione clinica individuale e, quando necessario, in modo graduale, evitando cambiamenti improvvisi di metodo, operatori, contesto e intensità che possano determinare un detrimento delle cure.
  • Quando la valutazione tecnico-specialistica disposta dal giudice accerta che il progetto dell’ASL non è appropriato rispetto alle esigenze del minore, il giudice può annullare parzialmente il piano e imporre all’ASL di rieditarlo secondo le indicazioni tecniche acquisite, ferma restando la successiva rivalutazione clinica da parte dell’amministrazione.
  • L’erogazione di una terapia rientrante nei LEA deve avvenire direttamente tramite l’ASL oppure, ove manchino competenze interne, tramite strutture accreditate; non sussiste un obbligo dell’amministrazione di finanziare il ricorso a centri privati liberamente scelti dall’assistito o dai suoi genitori.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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