Sentenza del 27/01/2023 n. 2599 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
DG Srl ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo 1/4/2004-31/3/2005 che ha disconosciuto la deducibilità di parte dei corrispettivi versati a DG Usa per un service agreement (alcune voci di servizi di promozione/marketing e il mark up) e per un supply agreement (contributi per adeguamento punti vendita monomarca). L'Agenzia ha ritenuto che molte prestazioni fossero riconducibili all'attività di rivendita (inerenti a DG Industria) e non inerenti a DG Srl, che la documentazione non dimostrava la congruità/valore normale dei prezzi infragruppo, e che il mark up non fosse riconoscibile in presenza di un cost sharing o per servizi non tipici dell'attività del prestatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato varie censure della società ma ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto viziata la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso il riconoscimento del mark up (motivi 3.7 e 3.8) e nella parte in cui aveva integralmente escluso l'inerenza dei costi del supply agreement (motivi 4.1 e 4.2). Ha cassato la sentenza d'appello con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione per rideterminare le questioni relative al mark up e all'inerenza dei costi del supply agreement (valutare in concreto se la licenziataria traeva utilità dalla promozione e se il mark up era compatibile con le condizioni di mercato), mentre ha dichiarato inammissibili o rigettato gli altri motivi; ha inoltre demandato alla Corte di merito l'esame di eventuali quesiti residui, comprese le spese e la richiesta dello ius superveniens.
Norme richiamate
art. 109, comma 5, TUIR
Disciplina la nozione di inerenza dei costi; la Corte ricorda che l'inerenza è giudizio qualitativo e l'onere della prova sull'esistenza e inerenza grava sul contribuente.
art. 110, comma 7 e comma 9, TUIR
Regolano le operazioni infragruppo e il principio del valore normale; la Corte afferma che la valutazione di valore normale è distinta dall'accertamento di inerenza e che la disciplina del transfer pricing può portare a rettifiche ma non sostituisce l'onere probatorio del contribuente circa l'utilità effettiva del servizio.
art. 9, comma 3, TUIR
Riferimento al criterio del valore normale; applicabile per la rideterminazione dei corrispettivi infragruppo.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/1980
Prassi amministrativa che limita il riconoscimento di un margine di utile sui servizi infragruppo a quelli costitutivi dell'attività principale del prestatore e esclude il mark up per specifici cost sharing; la Corte la prende in considerazione ma la valuta alla luce delle regole di transfer pricing e del caso concreto.
Linee guida OCSE (transfer pricing)
Fonte interpretativa rilevante per determinare se il compenso infragruppo corrisponda alle condizioni di mercato; la Corte riconosce il valore delle linee guida pur non ritenendole automaticamente vincolanti.
art. 24 legge 7 gennaio 1929, n. 4 (PVC)
Regola il processo verbale di constatazione; la Corte conferma che il contenuto del PVC non deve necessariamente riprodurre tutte le contestazioni poi espresse nell'avviso di accertamento.
art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
Norma sul contraddittorio endoprocedimentale; la Corte richiama la giurisprudenza sul suo ambito di applicazione e sulle conseguenze dell'eventuale violazione.
art. 132 c.p.c.
Richiama i requisiti di motivazione della sentenza; la Corte valuta l'adeguatezza della motivazione della CTR alla luce dei parametri di leggibilità e logicità.
art. 360 c.p.c.
Grounds di cassazione; utilizzata per valutare nullità per vizio motivazionale e per determinare inammissibilità di certi motivi di ricorso.
art. 1, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997
Prevede l'esclusione della sanzione se il contribuente consegna documentazione indicata dall'Agenzia idonea a consentire il riscontro dei prezzi di trasferimento; la questione è stata assorbita dal rinvio.
art. 15 D.Lgs. n. 158/2015
Riferimento allo ius superveniens sulla rideterminazione della sanzione; la Corte di merito dovrà valutare la richiesta della ricorrente.
Massime di principio
- Inerenza dei costi va valutata come requisito qualitativo distinto dalla congruità o dal valore normale: l'onere della prova sull'esistenza e sull'inerente utilità del costo infragruppo grava sul contribuente.
- La determinazione del valore normale (transfer pricing) è distinta dalla verifica dell'inerenza; anche se collegate, prima va accertata l'inerentita e poi, se necessario, rettificato il corrispettivo al valore normale.
- Il mark up sui riaddebiti infragruppo è ammissibile se il servizio rientra nell'attività tipica e il prezzo è coerente con quanto avverrebbe tra soggetti indipendenti; va verificata la natura del contratto (es. cost sharing può escludere il mark up).
- Per spese di promozione/marketing sostenute per un marchio licenziato: il licenziatario può comunque trarre utilità e rendere deducibili tali costi, ma ciò deve essere provato concretamente (obblighi contrattuali, effetti commerciali, ripartizione costi tra beneficiari).
- La documentazione di supporto (contratti, rendicontazioni analitiche, studi comparativi, certificazioni) è cruciale: per operazioni infragruppo servono elementi tali da dimostrare utilità effettiva, corretta allocazione dei costi e comparabilità dei prezzi.
- La prassi amministrativa e le linee guida OCSE sono strumenti interpretativi importanti per il controllo del transfer pricing, ma la loro applicazione richiede valutazione fattuale caso per caso.
- Sul piano procedurale, la mancata riproduzione integrale delle contestazioni nel PVC non invalida automaticamente l'avviso di accertamento; va valutato se il contraddittorio endoprocedimentale fosse realmente richiesto e necessario.
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