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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34260/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gasparotto, nella qualità di terzo interessato e quale procuratore speciale di Group Condotte spa (società unica proprietaria delle quote della Centro Commerciale Tiberinus s.r.l. - CCT), impugnava il decreto di confisca del 15/04/2024 emesso dal Tribunale di Roma che colpiva, tra l'altro, le quote e l'azienda della CCT. La Corte d'appello di Roma aveva dichiarato inammissibili i suoi appelli del 04/11/2024 e del 26/03/2025 ritenendo che Gasparotto fosse privo della legale rappresentanza delle società in nome delle quali aveva proposto l'appello del 04/11/2024 e che l'appello del 26/03/2025 fosse tardivo. Inoltre il ricorrente deduceva violazione del diritto di difesa e del contraddittorio in relazione al decreto di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività aziendale della CCT del 02/04/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato il provvedimento impugnato "senza rinvio" e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Roma per il prosieguo. La Corte ha ritenuto illegittima e non prevista dall'ordinamento la pronuncia della Corte d'appello che, in via interlocutoria ma con effetti decisori, ha estromesso il terzo interessato dal processo di appello. La Corte ha richiamato i principi sul ruolo del "terzo" nel procedimento di prevenzione (art. 23 d.lgs. 159/2011 e giurisprudenza delle Sezioni Unite), affermando che la posizione del terzo, una volta chiamato a partecipare, non può essere separata o decisa anticipatamente rispetto a quella del proposto, poiché il procedimento è unitario e mira a garantire il contraddittorio e il diritto di difesa (incluso il diritto di proporre prove) anche per il terzo. Di conseguenza la declaratoria di inammissibilità basata su carenze formali relative alla rappresentanza o su presunta tardività è risultata eccessivamente risolutiva e non compatibile con la fisiologia del procedimento di prevenzione; il provvedimento è stato annullato e gli atti inviati alla Corte d'appello per la valutazione conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 4, comma 1, lett. c; art. 1, comma 1, lett. b; art. 20; art. 23, comma 2; art. 41, commi 1-sexies e 5

    La Corte applica art. 23 per delineare la posizione del "terzo" chiamato a intervenire sui beni sequestrati: il terzo ha un ius ad loquendum circoscritto ai diritti sostanziali sui beni e beneficia di una tutela anticipata con diritto al contraddittorio e a proporre prova. Art. 20 disciplina il sequestro prodromico; gli altri articoli sono richiamati nel quadro fattuale riguardante l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività aziendale e la disciplina della misura di prevenzione.

  • Codice di procedura penale

    art. 125, commi 3 e 7; art. 127, comma 2

    La Corte richiama i princìpi processuali posti dal codice in tema di diritto di difesa e contraddittorio: il terzo partecipante ha diritto ad esercitare la difesa, a chiedere e produrre mezzi di prova e a partecipare al contraddittorio, nella misura in cui il procedimento di prevenzione lo ammette.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e sezioni unite/ordinarie)

    tra le altre: Sez. U., n. 30355 del 27/03/2025 (Putignano); Sez. 1, n. 1908 del 26/11/2024 (Calò); Sez. 1, n. 49180 del 06/07/2016 (Barberio); Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022 (Stanek); Sez. 1, n. 5050 del 10/12/2019 (Lafleur)

    La Corte si fonda su precedenti che hanno chiarito la natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione, il carattere unitario dell'accertamento rispetto al proposto e al terzo e la necessità di garantire al terzo il diritto al contraddittorio e alla prova; da tali precedenti discende che non è ammessa un'estromissione anticipata del terzo chiamato a partecipare.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione patrimoniale il terzo chiamato a intervenire in relazione a beni sequestrati ha un diritto di tutela anticipata: può intervenire nel processo, partecipare al contraddittorio e proporre prove in relazione ai beni di cui rivendica la titolarità.
  • Il procedimento di prevenzione è unitario rispetto al proposto (soggetto a misura) e al terzo; la posizione del terzo non può essere decisa in via anticipata o separata rispetto a quella del proposto quando il terzo è stato chiamato a partecipare.
  • Una declaratoria di inammissibilità o un'estromissione formale del terzo, basata esclusivamente su profili di rappresentanza o presunta tardività, non è ammissibile se impedisce la valutazione sostanziale delle ragioni del terzo e il suo diritto al contraddittorio.
  • La mancata citazione del terzo, a differenza della mancata citazione del proposto, non determina di per sé la nullità del procedimento ma attribuisce al terzo strumenti successivi di tutela; tuttavia, se il terzo è stato regolarmente chiamato a partecipare, la sua esclusione dalla fase decisoria è incompatibile con il sistema delle garanzie processuali.
  • Se il terzo agisce in rappresentanza di una società, è necessario che produca prova della legittimazione (es. procura speciale); tuttavia, eventuali contestazioni formali devono essere valutate alla luce del principio del contraddittorio e non possono essere usate per escludere immediatamente la sua partecipazione sostanziale al processo.

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