Cassazione Civile, Ordinanza n. 17662/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 2011 al 2015. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR del Piemonte aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 1 e 3, lett. c), del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti dell'IRAP, in particolare l'autonoma organizzazione del professionista.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha richiamato il principio secondo cui l'impiego non occasionale di lavoro altrui può desumersi dai compensi corrisposti a terzi solo se correlati a prestazioni non occasionali inerenti all'attività del soggetto passivo; tuttavia, con specifico riguardo al promotore finanziario, ha evidenziato che il mero ammontare dei compensi e dei costi, e il loro rapporto percentuale, non sono elementi sufficienti a dimostrare l'autonoma organizzazione, potendo dipendere dal valore dell'attività svolta o da costi personali non funzionali allo sviluppo organizzativo. Nel caso concreto il contribuente operava all'interno della struttura organizzativa di una banca, sicché è stata confermata l'assenza del presupposto impositivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese; escluso anche il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 1 e 3, lett. c), d.lgs. n. 446/1997
Il presupposto dell'IRAP richiede, per il professionista, la sussistenza di un'autonoma organizzazione; in mancanza, l'imposta non è dovuta.
art. 2697 c.c.
È richiamato dall'Agenzia a sostegno della censura sul riparto dell'onere probatorio circa i presupposti dell'imposizione; la Corte, rigettando il motivo, non ravvisa violazione della regola probatoria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma di legittimità evocata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- In tema di IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione non può essere desunto in modo automatico dall'esistenza di compensi elevati o di costi rilevanti, né dal solo rapporto percentuale tra essi.
- Per i professionisti inseriti nella struttura organizzativa di un terzo, occorre verificare se i costi sostenuti e l'eventuale impiego di lavoro altrui siano effettivamente funzionali a un'organizzazione autonoma, e non a mere esigenze personali o al semplice valore dell'attività svolta.
- L'impiego non occasionale di lavoro altrui può assumere rilievo ai fini IRAP solo quando i compensi corrisposti a terzi siano correlati a prestazioni non occasionali inerenti all'esercizio dell'attività del contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17475/2022 del 31/05/2022
- ordinanza_civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17487/2022 del 31/05/2022
- ordinanza_civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17488/2022 del 31/05/2022
- ordinanza_civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17491/2022 del 31/05/2022
- ordinanza_civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17492/2022 del 31/05/2022
- ordinanza_civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17493/2022 del 31/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →