Sentenza n. 10/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, sui ricorsi riuniti nn. -OMISSIS- R.G., avente a oggetto il primo ricorso l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Modica prot. n. -OMISSIS- del 13 dicembre 2012 e il secondo ricorso l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 21 aprile 1998, il verbale di accertamento di inottemperanza del 20 luglio 1998 e l’ordinanza di acquisizione prot. n. -OMISSIS- del 13 dicembre 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto i ricorsi contro l’ordinanza di demolizione, il verbale di accertamento dell’inottemperanza e l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado per non avere considerato che la comproprietaria non aveva ricevuto alcuna comunicazione dell’avvio del procedimento, del diniego di concessione edilizia, dell’ordinanza di demolizione, del verbale di accertamento dell’inottemperanza né dell’ordinanza di acquisizione. Hanno lamentato la violazione della legge n. 241/1990, dei principi di trasparenza e buona amministrazione e del diritto di difesa, sostenendo che l’omessa notifica le aveva impedito di conoscere l’ordine e di procedere alla demolizione delle opere abusive, così evitando la perdita della proprietà. È stato inoltre dedotto che la comproprietaria era estranea all’abuso e che l’acquisizione, quale conseguenza dell’inottemperanza a un ordine mai notificato, fosse illegittima, anche se l’omessa notifica non avesse determinato l’invalidità dell’ordine di demolizione in sé.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha annullato l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale nei confronti della comproprietaria non destinataria dell’ordine di demolizione. Il Collegio ha distinto la validità dell’ordinanza di demolizione dai suoi effetti nei confronti del proprietario non raggiunto dalla notifica: l’omessa notifica dell’ordine non ne determina, di per sé, l’illegittimità, ma impedisce di imputare l’inottemperanza al proprietario rimasto ignaro e, quindi, di adottare nei suoi confronti la sanzione acquisitiva prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001. L’acquisizione, incidendo definitivamente sul diritto di proprietà e non potendo operare soltanto pro quota, deve essere notificata a tutti i comproprietari; non è sufficiente la notifica al coniuge comproprietario, neppure in regime di comunione legale, poiché non esiste una presunzione normativa di conoscenza né un reciproco potere di rappresentanza tra coniugi. Il Comune conserva il potere-dovere di rinnovare l’ordine di demolizione anche nei confronti della comproprietaria, consentendole di adempiere, e di procedere eventualmente all’acquisizione solo in caso di successiva inottemperanza imputabile e accertata. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo presuppone che l’ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari destinatari della sanzione; l’inottemperanza non può essere imputata al comproprietario che non abbia ricevuto la notifica. L’omessa notifica non invalida necessariamente l’ordine di demolizione, ma ne impedisce l’efficacia sanzionatoria nei confronti del proprietario non destinatario.
legge n. 241/1990
Il giudice richiama i principi di partecipazione procedimentale, trasparenza e tutela del diritto di difesa, valorizzandoli in relazione alla necessità della notifica dell’ordine demolitorio e dell’atto acquisitivo al proprietario inciso.
Massime di principio
- L’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione a un comproprietario non determina, di per sé, l’illegittimità dell’ordinanza, ma impedisce di imputare a quel soggetto l’inottemperanza e di adottare nei suoi confronti la successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
- L’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, incidendo definitivamente sul diritto di proprietà, deve essere disposta e notificata nei confronti di tutti i comproprietari destinatari della sanzione; non è configurabile una spoliazione soltanto pro quota.
- La notifica dell’ordine di demolizione a uno solo dei coniugi comproprietari, anche se il bene ricade in comunione legale e i coniugi convivono, non equivale alla notifica all’altro coniuge: non esiste una presunzione normativa di conoscenza né un reciproco potere di rappresentanza.
- Prima di procedere all’acquisizione nei confronti del comproprietario non raggiunto dall’ordine demolitorio, l’amministrazione deve rinnovare la notifica dell’ordine, consentire l’adempimento e accertare una successiva inottemperanza imputabile a tale soggetto.
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