Sentenza n. 496/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 210/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 210/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 210/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza era stata notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. La ricorrente ha quindi dedotto la persistente inosservanza del giudicato e chiesto l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelegare l'incarico a un dirigente o funzionario esperto del medesimo o di altro ufficio. Il commissario potrà intervenire, su istanza della ricorrente, entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare, in caso di persistente inadempimento, misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza e il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata perdurante inadempienza dell'amministrazione legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a sostituire l'amministrazione su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inosservanza dell'ordine giudiziale.
- Nell'ordinare l'esecuzione di una sentenza di condanna, devono essere detratte le somme eventualmente già corrisposte dall'amministrazione in adempimento, anche parziale, del giudicato.
Come è indicizzato
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