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Ordinanza

Ordinanza n. 731/2026 - Torino, Sezione 3

per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Torino n. 570/2023 pubbl. il 21/03/2023 RG n. 7470/2022 passata in giudicato, con la quale si accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di usufruire del beneficio economico della “Carta Docente” e, per l’effetto, si condanna il Ministero a consegnarle detta carta caricando su essa l’importo di € 2.500.

Giustizia amministrativa202401083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: perdurante inottemperanza alla sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente e ordinato il caricamento di € 2.500

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino n. 570/2023, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta Docente e il Ministero era stato condannato a consegnarle la carta mediante caricamento dell'importo di € 2.500. Dopo la precedente sentenza del TAR Piemonte n. 928/2025, che aveva ordinato all'Amministrazione di eseguire il titolo entro sessanta giorni e aveva nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta, la ricorrente ha dedotto il perdurare dell'inottemperanza e ha chiesto la revoca del commissario e la nomina di un nuovo commissario. La documentazione di pagamento depositata dal Ministero risultava riferita a un soggetto diverso dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso sulla richiesta di revoca del Commissario ad acta e di nomina di un nuovo commissario. Ha ritenuto necessario acquisire preliminarmente una relazione dal Commissario ad acta, nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, sullo svolgimento dei fatti e sulle ragioni del perdurante inadempimento. Ha quindi ordinato il deposito della relazione entro quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza e ha rinviato l'ulteriore trattazione alla camera di consiglio dell'11 giugno 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando risulti ancora controversa la corretta esecuzione del giudicato e la documentazione dell'amministrazione appaia riferita a un soggetto diverso dal beneficiario, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione aggiornata dal commissario ad acta prima di decidere sulla sua eventuale sostituzione o sulle ulteriori misure esecutive.
  • La richiesta di revoca o sostituzione del commissario ad acta non deve essere necessariamente decisa immediatamente quando occorra previamente verificare, mediante un'apposita relazione, lo svolgimento dei fatti e le ragioni del perdurante inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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