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Sentenza

Sentenza n. 1642/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso R.G. n. 262 del 2023: 1) della nota prot. n. -OMISSIS- del 8.2.2023 trasmessa da ER.GO ai ricorrenti in pari data a mezzo posta raccomandata, con la quale veniva comunicato l'esito del ricalcolo dell'indicatore ISEE, individuato in € 17.038,20, dunque in misura non utile per la concessione di borsa di studio a favore della figlia minore -OMISSIS-, assegnando termine all'istante per inviare controdeduzioni; 2) della successiva nota prot. -OMISSIS- del 20.2.2023, trasmessa da ER.GO. a mezzo PEC in pari data, con la quale si comunicava all'istante in via definitiva il valore ISEE in € 17.038,20; 3) dell'eventuale provvedimento di mancato accoglimento della domanda di partecipazione, a oggi non comunicato ai ricorrenti e non noto, ovvero dell'elenco dei soggetti esclusi dalla procedura di assegnazione della borsa di studio, parimenti non noto, nella parte in cui prevede l'esclusione dal beneficio economico della minore -OMISSIS-; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche non noto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti. quanto al ricorso R.G. n. 497 del 2023: 1) della nota prot. n. -OMISSIS- datata 18.05.2023 e ricevuta dai ricorrenti in data 31.05.2023 a mezzo posta raccomandata, con la quale è stato comunicato l’esito negativo della domanda di assegnazione di borsa di studio in favore della minore -OMISSIS- per superamento della soglia ISEE; 2) della Determina Dirigenziale n. -OMISSIS-, citata nella predetta nota ma non allegata alla stessa, nella parte in cui è stato disposto il non accoglimento della domanda di assegnazione di borsa di studio in favore della minore -OMISSIS- per superamento della soglia ISEE; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche non noto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202300497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ricalcolo d’ufficio dell’ISEE della minore, comunicazioni di ER.GO e diniego della domanda di borsa di studio per superamento della soglia ISEE

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente erogatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori hanno impugnato, con due ricorsi poi riuniti, gli atti relativi alla domanda di borsa di studio per l’anno scolastico 2022/2023 presentata nell’interesse della figlia, frequentante l’ultimo triennio della scuola secondaria. ER.GO, dopo aver rilevato difformità e annotazioni nella situazione patrimoniale dichiarata e aver svolto controlli, aveva ricalcolato l’ISEE in € 17.038,20, superiore alla soglia di € 15.748,78 prevista dal bando; la Città Metropolitana aveva quindi comunicato il mancato accoglimento della domanda. I ricorrenti avevano contestato le comunicazioni di ricalcolo e il diniego, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Il testo non riporta in dettaglio specifiche censure di legittimità articolate dai ricorrenti. All’udienza del 13 ottobre 2026 hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di entrambi i ricorsi.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione, essendo proposti dalle medesime parti e diretti contro atti strettamente collegati nella stessa vicenda. Non ha esaminato il merito delle contestazioni: la dichiarazione espressa dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa fosse trattenuta in decisione, imponeva di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare improcedibili entrambi i ricorsi. Le spese sono state compensate. Le precedenti istanze cautelari erano state respinte: nel primo caso per mancata dimostrazione del periculum e perché non risultava ancora adottato un atto concretamente lesivo; nel secondo perché la borsa, pari a € 199,50, non determinava un danno grave e irreparabile.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    In limine litis, come richiesto dai ricorrenti, può essere disposta la riunione ex art. 70 cod. proc. amm. dei ricorsi in epigrafe indicati per ragioni di connessione, in quanto involgenti le medesime parti e volti all’impugnativa di atti strettamente connessi alla luce del comune inquadramento nella medesima vicenda controversa.

    La riunione è giustificata dalla connessione soggettiva e oggettiva tra ricorsi riguardanti le stesse parti e atti strettamente collegati nella medesima vicenda.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Disposta la riunione dei ricorsi, al Collegio non resta che prendere atto della voluntas di parte ricorrente, imponendosi, pertanto, la declaratoria di improcedibilità dei gravami ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

    La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia, il giudice amministrativo deve prenderne atto e dichiarare il ricorso improcedibile, non potendo procedere d’ufficio al merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti.
  • La riunione di ricorsi è giustificata quando essi coinvolgono le medesime parti e hanno a oggetto atti strettamente connessi, riferibili alla stessa vicenda controversa.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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