Cassazione Penale, Sentenza n. 25379/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado con sentenza confermata in appello all'esito di giudizio abbreviato, ha proposto ricorso per cassazione contro la conferma della responsabilità per detenzione illecita di cocaina ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con aggravante della recidiva reiterata e specifica e della circostanza di cui all'art. 61 n. 11-quater c.p. Ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione e illogicità della ricostruzione probatoria: la quantità di droga sarebbe stata modesta, mancava materiale da confezionamento, non vi erano elementi univoci di spaccio, il denaro rinvenuto non sarebbe stato dimostrato come provento illecito, dalle videoriprese non risultavano scambi, il ritardo nell'accesso all'immobile sarebbe stato giustificato e non vi sarebbe prova di ulteriore sostanza dispersa. Ha inoltre censurato il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il riconoscimento della recidiva. Con un secondo motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la sostanza rinvenuta sarebbe stata destinata a uso personale, trattandosi di due dosi e di un quantitativo complessivamente modesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha rilevato che i motivi reiteravano le censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione complessiva delle sentenze di merito, operante in caso di doppia conforme. Ha ritenuto corretta la valorizzazione dei plurimi indici fattuali della destinazione allo spaccio della sostanza (confezionamento in dosi, controllo delle adiacenze con videocamere, ritardo nell'accesso, stato dei luoghi, comportamento dell'imputato, denaro posseduto e precedenti specifici), e congrua la motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p. e sulla recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
integra il titolo di reato per la detenzione illecita di sostanza stupefacente; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come detenzione finalizzata allo spaccio sulla base di plurimi indici probatori.
art. 61 n. 11-quater c.p.
richiamato come circostanza aggravante contestata e ritenuta in sentenza di merito.
art. 131-bis c.p.
la non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando, avuto riguardo al tipo di sostanza, alle modalità della condotta, al comportamento dell'imputato e ai precedenti, il fatto presenti apprezzabile offensività ed elevato disvalore penale.
art. 616 c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di condanna, il controllo di legittimità sulla motivazione richiede che il ricorrente si confronti puntualmente con l'apparato argomentativo di entrambi i gradi di merito, che si integrano in un unico corpo motivazionale.
- In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza all'uso personale o allo spaccio può essere desunta da qualsiasi elemento indiziario purché rigoroso, univoco e certo; il giudice può valorizzare il confezionamento in dosi, le modalità di custodia, i comportamenti dell'agente, il contesto del rinvenimento e la disponibilità di denaro non giustificato.
- La doglianza che si limiti a contrapporre una diversa lettura del dato ponderale o di singoli elementi fattuali, senza misurarsi con l'insieme degli indici valorizzati nei giudizi di merito, è generica e non idonea a scardinare la motivazione di merito.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è congruamente motivato quando il giudice dia conto dell'offensività concreta della condotta, del tipo di stupefacente, dell'intensità del dolo e dei precedenti dell'imputato, elementi incompatibili con un giudizio di minima rilevanza penale.
- La recidiva può essere motivatamente riconosciuta quando i precedenti specifici e le modalità del fatto evidenzino una maggiore pericolosità del soggetto e un significativo indice di reiterazione criminosa.
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